Maternità surrogata e status dei figli: da Giustizia Insieme quattro (diverse) opinioni a confronto
8 gennaio, 2021 | Filled under genitorialità, gravidanza per altri, intersezioni, OPINIONI |
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Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line Giustizia Insieme dal titolo Maternità surrogata e status dei figli – a cura di Rita Russo -. Una interessante iniziativa per mettere a confronto opinioni assai differenziate sul tema (Gabriella Luccioli, Marco Gattuso, Mauro Paladini e Stefania Stefanelli).
Forum a cura di Rita Russo
Il tema della maternità surrogata e dello status dei figli nati con il ricorso a tale pratica crea due differenti ordini di questioni cui non è semplice dare una risposta netta in termini di pro e contro.
La prima questione è quella della liceità o meno della pratica, che consente molte risposte. Vi sono ordinamenti, come quello italiano, ove la pratica è illecita e considerata contraria all’ordine pubblico. Altre e più variegate risposte sono date da altri ordinamenti: si va dalla neutralità, negli Stati che non vietano ma neppure tutelano giuridicamente il ricorso a queste pratiche, alla legalità piena, ma con regolamentazione rigorosa, fino alla commercializzazione dell’attività. La Corte costituzionale italiana la stigmatizza in quanto “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Se tutti tendiamo a dichiararci contrari a una pratica offensiva della dignità della donna, che ne sfrutti commercialmente la funzione procreativa, quid iuris se la pratica fosse invece diretta a realizzare i principi di solidarietà previsti dall’art. 2 Cost.?
La seconda questione è quale tutela accordare al minore nato all’estero tramite ricorso a queste pratiche, ma da genitori italiani che vivono abitualmente in Italia. Anche in questo caso, se tutti siamo pronti ad indignarci per la natura fortemente discriminatoria del “turismo procreativo” che consente solo ai più abbienti di ottenere il sospirato bambino, non siamo al tempo stesso ugualmente pronti a chiedere che il minore sia comunque tutelato? E con che mezzo? È accettabile un mezzo, come l’adozione in casi particolari, che pur tutelando il minore lo pone comunque in una posizione diversa e meno garantita rispetto allo status pieno di figlio, per esempio con riferimento alla parentela? E ancora, il diverso trattamento giuridico della procreazione medicalmente assistita nei singoli paesi europei è un ostacolo alla libera circolazione delle persone? In che termini si può lavorare – come di recente ha promesso Ursula von der Leyen- per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nella Unione Europea?
R.R.
L’omo-transfobia diventa reato: opinioni a confronto sul testo approvato alla Camera
20 dicembre, 2020 | Filled under italia, NEWS, omo-transfobia, OPINIONI |
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Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line Giustizia Insieme sul progetto di legge sulla omotransfobia approvato alla Camera, dal titolo L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera – B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro -. Una pregevole iniziativa per approfondire la conoscenza del testo approvato alla Camera, e che arriverà nei prossimi mesi in Senato, che ospitiamo e proponiamo nell’ambito di una utile collaborazione fra portali e siti che si occupano di diritto e diritti.
Forum a cura di Corrado Caruso e Vincenzo Militello
Al crocevia del delicato confronto fra tutela delle condizioni personali da forme di discriminazione e rispetto della libertà di espressione, e intervenendo in una materia dove l’aspirazione alla determinatezza delle condotte penalmente illecite si scontra con notevoli problemi di sottostanti intese socio-valutative ampiamente condivise, l’approvazione alla Camera, lo scorso 4 novembre, del testo che contrasta le svariate forme che possono dare volto alle discriminazioni anche violente nei confronti di persone Lgbt e con disabilità rappresenta un importante passaggio in un dibattito politico-giuridico avviato da più legislature.
L’occasione è sembrata opportuna per stimolare una riflessione aggiornata da parte di studiosi che, da prospettive tanto costituzionalistica – Benedetta Liberali e Angelo Schillaci – quanto penalistica – Luciana Goisis e Giandomenico Dodaro -, hanno variamente già incrociato le questioni sul tappeto. Le diverse prese di posizione che seguono concordano sull’importanza sotto molteplici profili delle prospettate modifiche, che allineano il nostro ordinamento al contesto sovranazionale ed internazionale e in qualche caso (come in relazione alla tutela nei confronti della disabilità) lo fanno risaltare rispetto ad altre soluzioni nazionali, pur senza tacere delle incognite di interventi normativi che ampliano le possibili accezioni della nozione di discriminazione, specie se corredate dall’intervento del diritto penale.
C.C. e V.M.
Un equilibrio forse instabile. Diritti delle minoranze, costituzionalismo democratico e democrazia diretta
10 novembre, 2020 | discriminazione, GenIUS, internazionale, matrimonio, OPINIONI |
di Susanna Pozzolo* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu L’articolo sviluppa una riflessione sull’uso degli strumenti di democrazia diretta […]
Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single
30 ottobre, 2020 | genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, OPINIONI, trascrizione |
di Bruno Barel* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana […]
Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?
23 ottobre, 2020 | discriminazione, GenIUS, identità di genere, internazionale, OPINIONI |
di Turkan Ertuna Lagrand* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu On June 15, 2020, in its landmark decision of […]
La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti
13 settembre, 2020 | genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, OPINIONI |
di Kellen Trilha Schappo* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia […]
Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata
8 settembre, 2020 | GenIUS, internazionale, OPINIONI, orientamento sessuale |
di Michele Di Bari* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu Il presente articolo si pone in continuità rispetto ad […]
Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU
1 settembre, 2020 | cedu, genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, OPINIONI, orientamento sessuale |
di Alice Margaria* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che […]
Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU
22 luglio, 2020 | cedu, discriminazione, identità di genere, internazionale, NEWS, OPINIONI, stranieri/e |
di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira * Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di […]
Da Bologna una svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi particolari
10 luglio, 2020 | genitorialità, italia, NEWS, OPINIONI |
di Angelo Schillaci 1. Pubblichiamo l’importante decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Bologna (est. Pres. Spadaro) ha affermato, per la prima volta a quanto consta, che l’adozione in […]
Un’altra storica decisione della Corte Suprema: è illegittimo licenziare un lavoratore perché omosessuale o transgender
29 giugno, 2020 | discriminazione, internazionale, OPINIONI |
di Angioletta Sperti* Dopo la nota pronuncia (Obergefell v. Hodges) con cui nel 2015 dichiarò incostituzionali i divieti statali ai same-sex marriages, estendendo a tutti gli Stati Uniti il diritto al […]
Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia
23 giugno, 2020 | identità di genere, italia, omo-transfobia, OPINIONI, orientamento sessuale |
di Giacomo Viggiani* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei […]
“Because of … sex”: Inspirations from the European Court of Justice for the United States Supreme Court in the First Transgender Rights Case Before It
1 giugno, 2020 | commenti, discriminazione, GenIUS, identità di genere, internazionale, intersessualismo, intersessualità, OPINIONI |
di Turkan Ertuna Lagrand* Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu Nell’estate del 2020, la Corte Suprema degli Stati […]
Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata
23 maggio, 2020 | genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, intersezioni, italia, OPINIONI |
di Gabriella Luccioli * Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu L’autrice commenta la sentenza Cass., Sez. Un., 8 […]
Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya
28 luglio, 2020 | Filled under discriminazione, GenIUS, identità di genere, internazionale |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in discussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster dalla sua nascita, ovvero il 46XY. Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1 ° maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi. L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.
Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY. In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, and in the meantime Caster changed her sport goals.The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the violation of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) of the person.
*Ricercatrice di diritto privato comparato presso LIUC
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)
Una e indivisibile: da Bologna a Trento, le mamme non possono cambiare
10 giugno, 2020 | Filled under discriminazione, genitorialità, italia, orientamento sessuale |
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Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Trento ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trento di trascrivere fedelmente e integralmente l’atto di nascita di una minore, formato a Bologna con l’indicazione di due madri.
Il decreto trae origine dalla controversia tra una coppia di mamme – difese dall’Avvocato Michele Giarratano, che ringraziamo per averci inviato la decisione – e il Comune di Trento. A seguito della nascita della loro figlia a Bologna, le due madri ottenevano – dal locale Ufficiale dello stato civile – la formazione di un atto di nascita recante l’indicazione di entrambe e l’attribuzione alla bambina del doppio cognome. Ricevuto l’atto dal Comune di Bologna, l’Ufficiale di stato civile del Comune di Trento – luogo di residenza delle due donne – non solo trascriveva il suddetto atto parzialmente (indicando cioè come madre unicamente la partoriente) ma eliminava dall’atto di nascita anche il secondo cognome. L’identità personale della minore veniva così doppiamente lesa, con riguardo sia all’ascendenza che all’identificazione tramite doppio cognome.
Secondo il Tribunale di Trento – che segue il recente orientamento conforme del Tribunale di Rovereto e della Corte d’Appello di Trento – tale condotta dell’Ufficiale dello stato civile è illegittima, giacché il d.P.R. n. 396/2000 in nessun luogo attribuisce all’Ufficiale dello stato civile il potere di intervenire su un atto di nascita formato in altro Comune della Repubblica: l’unico caso nel quale è consentito tale sindacato è in sede di controllo di conformità all’ordine pubblico in occasione della trascrizione di un atto formato all’estero. Al di fuori di questa ipotesi, l’unico strumento per ottenere la modifica sostanziale di un atto di stato civile già chiuso – al di là della correzione di errori materiali, consentita all’ufficiale che lo ha formato – è il procedimento giudiziale di rettifica disciplinato dagli artt. 95 ss. del d.P.R. n. 396/2000. Diversamente argomentando, come evidente, si darebbe peraltro luogo ad una inaccettabile situazione di incertezza nella circolazione degli status e delle identità nel territorio della Repubblica.
GenIUS 19/02: L’interesse del minore e le esigenze di ordine pubblico; i minori gender variant e altro ancora nel nuovo numero della Rivista on line
15 maggio, 2020 | Filled under GenIUS |
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SCARICABILE GRATUITAMENTE
È on line il numero 2019/02 di GenIUS, semestrale di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, giunto ormai al suo sesto anno di vita. Scaricabile gratuitamente.
Sommario
Focus: L’interesse del minore e le esigenze di ordine pubblico nella sentenza delle Sezioni unite n. 12193/19
Maria Carmela Venuti: Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri
Vincenzo Barba: Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019
Massimo Dogliotti: I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni unite della Cassazione
Silvia Izzo: «From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione
Sara Tonolo: Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione
Focus: I minori gender variant:aspetti e punti di vista
Silvia Manzani: Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, nell’immaginario, a un bambino
Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini: Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere
Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza: Transfobia e pressione sociale
Jiska Ristori, Francesca Mazzoli: La presa in carico psicologica di minori con sviluppo d’identità di genere atipico
Daniela Anna Nadalin: La presa in carico di minori con sviluppo atipico
dell’identità di genere – adolescenza
Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese: La ricerca pubblica attenta alle identità di genere
Katia Varani, Fulvia Signani: Benefici e rischi nel trattamento farmacologico con Triptorelina nella disforia di genere
Interventi
Giacomo Viggiani: Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo
Tullio Padovani: Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità
Commenti
Sofia Ciuffoletti: Carcere e antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario
Osservatorio documenti
Ministero dell’interno: Circolare 28/05/2019, n. 5/19, Sentenza Corte Costituzionale n. 212/18. Stato civile – Disciplina del cognome comune nelle unioni civili – Variazioni anagrafiche, emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Osservatorio decisioni
Tribunale ordinario di Foggia, sez. lavoro: Sentenza n. 4203 del 16 novembre 2019
Corte d’appello di Trento: Decreto del 16 gennaio 2020
Tribunale di sorveglianza di Firenze: Ordinanza n. 632 del 18 febbraio 2020
Transessualità e prenome d’elezione: Cass. Sez. I civ., ord. 3877/2020
11 maggio, 2020 | Filled under commenti, identità di genere, italia, NEWS, OPINIONI |
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Lo scorso febbraio i supremi giudici hanno stabilito che chi avanza richiesta per la rettificazione anagrafica di sesso ex l. 164/1982 può scegliere liberamente il nuovo prenome, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o i diritti di terzi.
La controversia trova la sua scaturigine dal ricorso presentato da O.A., la quale aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Torino la rettificazione anagrafica di sesso da maschio a femmina ex art. 164/1982, ma non aveva ottenuto soddisfazione in punto di onomastica. A fronte di un prenome eletto dalla richiedente la rettificazione, i giudici distrettuale avevano infatti ritenuto che la tutela dell’«interesse pubblico alla stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche» imponesse che il mutamento non potesse essere che la femminilizzazione del prenome attribuito alla nascita. Di conseguenza, accoglieva la richiesta di rettificazione, ma altresì rigettando qualsiasi prenome che non fosse quello derivante dalla mera femminilizzazione di quello precedente.
L’interessata presentava allora gravame avanti la Corte di Cassazione, argomentando come un prenome radicalmente diverso da quello fino a ora portava non fosse – come lo aveva qualificato la Corte distrettuale – un «voluttuario desiderio», ma anzi il punto estremo di gittata dell’atto autodeterminativo iniziato con la procedura di rettificazione. Si obiettava inoltre che l’automatismo di conversione non era sempre praticabile e che doveva essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità consolidatasi. (more…)
Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione
7 maggio, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, italia, OPINIONI, trascrizione |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di continuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.
The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohibition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of children and parents.
* Professoressa Ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità
4 maggio, 2020 | Filled under commenti, GenIUS, intersezioni, italia, OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
L’Autore commenta la sentenza della Corte Costituzionale del 7 giugno 2019 (ud. 6 marzo 2019), n. 141 in materia di favoreggiamento della prostituzione.
The Author provides a comment on the Constitutional Court decision issued on June 7th 2019 (hearing on March 6th 2019), n. 141 on abetting prostitution offence.
* Professore Ordinario a r., Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione
30 aprile, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, intersezioni, italia, OPINIONI, orientamento sessuale, trascrizione |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.
The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.
* Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Cagliari
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
“Incontrare i congiunti” ai tempi del COVID-19
28 aprile, 2020 | Filled under discriminazione, intersezioni, italia, NEWS, OPINIONI |
“Se ami l’Italia mantieni la distanza” è la formula della c.d. Fase 2 utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di confermare la necessità di mantenere la distanza sociale e fisica a fini di contenimento della emergenza COVID-19.
L’art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020 alla lettera a) prevede che, a partire dal 4 maggio pv, siano “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie” [1].
Le ragioni sottese alla disposizione rispondono alla necessità di diminuire la compressione sia della libertà personale (art. 13 Cost.) che del diritto fondamentale della persona alla realizzazione della propria personalità nell’ambito della prima formazione sociale del nostro ordinamento: la famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.). Definire la “famiglia”, tuttavia, è compito tutt’altro che semplice e non spetta alla regolamentazione dell’emergenza occuparsene.
La circoscrizione della disposizione ai “congiunti” pare attribuire base di liceità ai contatti tra persone che siano formalmente riconosciute quali “familiari” in ragione di vincoli di sangue estendibile sulla base dei principi costituzionali affermati nel nostro ordinamento, come si anticipa nei comunicati stampa odierni, a vincoli di affettività considerati “stabili”. Il che parrebbe trovare conferma nell’uso del verbo “incontrare” che non richiama immediatamente la sfera familiare, quanto piuttosto quella delle relazioni in senso più ampio. Il primo significato sul dizionario è proprio quello di “trovare casualmente sulla propria strada o in un luogo, imbattersi”, ovvero come terzo significato “avere uno o due punti in comune”, infine in senso letterario “capitare, accadere” [2].
Il decreto di aggiornamento sulle misure di contenimento della pandemia, pertanto, mira a circoscrivere in termini di durata e di intensità la deroga al distanziamento sociale e tenta di individuare un criterio di selezione anche sul piano dei soggetti legittimati ad usufruire di tale delega: il congiunto. Eppure, il primo significato attribuito all’aggettivo rimanda al concetto di “più o meno stabilmente a contatto” e, solo nell’accezione giuridica, la definizione richiama la sfera familiare, come sinonimo di parente [3]. (more…)
I due padri tra ordinanza di rimessione e sezioni unite della Cassazione
23 aprile, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri |
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L’Autore commenta la sentenza in cui la Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 8 maggio 2019, n. 12193) ha giudicato su una coppia maschile (i “due padri”) che avevano chiesto la trascrizione in Italia di un provvedimento del giudice canadese con cui si affermava la genitorialità di entrambi rispetto ad un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata. L’Autore si sofferma, in particolare, sull’impiego contraddittorio dell’istituto dell’ordine pubblico operato da parte delle sezioni unite per motivare il diniego della trascrizione.
The Author provides a comment on the decision issued by the Italian Court of Cassation on May 8th 2019, n. 12193. The case concerns a male couple who had requested the transcription in Italy of a Canadian judge’s order stating the parenting of both of them with respect to a child born abroad through surrogacy. The author dwells particularly on how contradictory was the reference to the public policy clause made by the Court to justify the refusal of the transcription.
*Magistrato della Corte di Cassazione e Professore di Diritto di Famiglia, Università degli Studi di Genova
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019
20 aprile, 2020 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Il saggio commenta la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di gestazione per sostituzione, cercando di individuare i punti di forza e di debolezza di questa decisione. Costituisce l’occasione per una riflessione sia sul concetto di ordine pubblico internazionale, sia sul tema della gestazione per sostituzione. Nel saggio si contesta la idea che il miglior interesse del minore possa essere -come dice la Cassazione- un contro-limite dell’ordine pubblico internazionale, dal momento che l’ultimo e il primo debbono compenetrarsi e non giustapporsi. Si contesta la idea della Cassazione secondo cui la gestazione per sostituzione è sempre contraria all’ordine pubblico internazionale e che non sia non è possibile un bilanciamento con il miglior interesse del minore, che sarebbe stato compiuto dal legislatore. Si contesta, anche, più in generale, la idea che la gestazione per sostituzione sia sempre e aprioristicamente contraria all’ordine pubblico internazionale, dal momento che si tratta di fenomeno molto complesso che richiede una valutazione molto attenta dei singoli interessi, specie quando si tratti di una gestazione per sostituzione ispirata alla solidarietà gratuita.
The essay comments on the decision of the United Sections of the Cassation on the matter of gestation by substitution, trying to identify the strengths and weaknesses of this decision, offering a more general interpretation of this phenomenon in the Italian legal system. It is the occasion for a reflection both on the concept of international public order and on the gestation by substitution. The essay contests the idea that the best interest of the minor can be – as the Cassation says – a counter-limit of the international public order, since the last and the first must interpenetrate and not juxtapose. The idea of the Supreme Court according to which the gestation by substitution is always contrary to the international public order is disputed and it is not possible a balance with the best interest of the minor, which would have been made by the legislator. The idea that gestation by substitution is always and a priori contrary to international public order is also disputed, more generally, since it is a very complex phenomenon that requires a very careful evaluation of individual interests, especially when it comes to of a gestation for replacement inspired by free solidarity.
*Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
A dieci anni dalla sentenza costituzionale n. 138/2010
15 aprile, 2020 | Filled under commenti, discriminazione, genitorialità, italia, matrimonio, OPINIONI, orientamento sessuale, unione civile |
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Ero in studio in università il 15 aprile 2010 quando ricevetti la notizia che la Corte costituzionale aveva deciso la questione del matrimonio fra persone dello stesso genere. Nell’estate precedente la Corte di appello di Trento aveva espresso i propri dubbi quanto alla compatibilità con la Costituzione del divieto a contrarre matrimonio. A denunciare la violazione dei loro diritti erano due coppie trentine, l’una composta da due donne, l’altra da due uomini. Non era la prima causa di questo tipo: alcuni mesi prima il Tribunale di Venezia aveva espresso analoghi dubbi. Nemmeno era questione sconosciuta ai giudici italiani in assoluto: il Tribunale di Roma già nel 1980 decise un ricorso proprio contro il rifiuto alle pubblicazioni chieste da una coppia di uomini.
La strategia di affrontare di petto il divieto non scritto di contrarre matrimonio rivolgendo una richiesta all’ufficiale di stato civile e intentando quindi un’azione giudiziaria non era nuova nel panorama mondiale. Il modello fu la cosiddetta “Aktion Standesamt”, ovvero la “Azione stato civile” che nel 1992 in Germania coinvolse ben duecentocinquanta coppie omosessuali. Anche in quel caso si giunse fino alla Corte costituzionale tedesca. Lo stimolo per l’Aktion Standesamt fu l’adozione da parte della Danimarca nel 1989 della prima legge al mondo che consentiva alle coppie di accedere ad una forma di unione registrata.
In Italia dovettero trascorrere molti anni prima di avviare un’iniziativa simile. Elementi scatenanti furono da una parte l’inerzia italiana rispetto agli sviluppi importanti sul fronte del matrimonio di altri Stati occidentali: si pensi alla riforma del matrimonio dei Paesi bassi nel 2001. Dall’altra occorre dare conto delle tanto penose quanto infruttuose discussioni in Parlamento per cercare di abbozzare qualcosa che potesse almeno pavidamente riproporre in salsa italica il PACS francese.
In questo contesto nascono e si alleano sul modello tedesco due associazioni, quella radicale Certi diritti e quella denominata Avvocatura per i diritti LGBT (ora LGBTI). Da lì nacque l’iniziativa di “Affermazione civile”, denominazione coniata dal radicale Sergio Rovasio. Fresco di una tesi di dottorato proprio su questi temi, aderii subito alla proposta di difendere un’idea di giustizia che ancora oggi rimane immutata. Il 23 marzo 2010 si tenne la pubblica udienza in Corte costituzionale. Eravamo presenti anche Francesco Bilotta ed io, quali avvocati delle tre coppie del cui amore e dei cui diritti si dibatteva. A parlare furono opportunamente solo gli avvocati professori universitari che sin da subito sposarono questa battaglia di civiltà: Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico. Si trattò di un importante lavoro di squadra, forse così unico che non ebbi più modo di riscontrarne di simili negli anni successivi.
Sappiamo che la sentenza n. 138/2010 non garantì il diritto al matrimonio così come chiedevamo. Era un esito atteso, sì che quando mi venne comunicata, l’attenzione si rivolse non all’esito, ma alle motivazioni. La pronuncia non riconosceva la coppia omosessuale come famiglia, ma nemmeno negava che lo fosse. L’impiego di questo termine sarà apparso troppo audace ai quindici giudici di allora. Tuttavia, era significativo che «in relazione ad ipotesi particolari», fosse riconosciuta «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale». A quest’ultima era così concesso godere, ad esempio, della medesima tutela che era stata accordato alla – questa sì – «famiglia di fatto» eterosessuale. Ciò si evinceva dal richiamo ai precedenti della Corte pronunciati a tutela del convivente (more…)
In dubio, pro matrimonio. A proposito di due decisioni fra matrimonio, unione civile e rettificazione di sesso.
8 marzo, 2020 | Filled under commenti, identità di genere, italia, matrimonio, OPINIONI, orientamento sessuale, unione civile |
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A quasi cinque anni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’obbligo di sciogliere il vincolo coniugale in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. n. 170/2014, da cui artt. 2 e 4 l. 164/1982)[1], due decisioni di merito, pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, sollecitano una rinnovata riflessione circa i rapporti intercorrenti tra identità di genere, matrimonio e unione civile.
I casi e le questioni.
Il caso deciso da Tribunale di Brescia, terza sezione civile, decreto del 17 ottobre 2019 n. 11990 concerne un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto all’estero e trascritto quale unione civile in Italia, cui segue dichiarazione di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner e il contestuale sopravvenire del motivo di scioglimento dell’unione ai sensi dell’art. 1, comma 26, l.n. 76/2016[2].
L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta della coppia che, costretta allo scioglimento del vincolo, chiede la conversione dell’unione civile in matrimonio sulla base del dato letterale dell’art. 70 octies del d.lgs. n. 396/2000 che dispone l’iscrizione nel registro delle unioni civili del vincolo tra persone unite in matrimonio in caso di passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, ma non il viceversa. Il Tribunale di Brescia ordina l’iscrizione del vincolo nel registro del matrimonio sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di uguaglianza.
Sulla stessa scia, si inserisce la sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 ottobre 2019, n. 740 che, nell’ambito di un giudizio volto ad autorizzare con sentenza non definitiva uno dei coniugi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, affronta la questione relativa al mantenimento del vincolo matrimoniale laddove entrambi i coniugi, con tempi diversificati, stiano procedendo alla rettificazione anagrafica del sesso. Il Tribunale di Grosseto dispone che, nell’attesa di (more…)
Due importanti decisioni in materia di status dei figli nati con gpa
3 marzo, 2020 | Filled under genitorialità, gravidanza per altri, intersezioni, italia, NEWS |
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Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela dei diritti a fronte della (dimidiata) riforma dell’ordinamento penitenziario
21 gennaio, 2020 | Filled under GenIUS, italia, OPINIONI, orientamento sessuale, penale |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
L’autrice commenta l’Ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Spoleto n. 2018/2407 del 18 dicembre 2018.
The author illustrates and comments on the judgement issued by the Magistrato di sorveglianza di Spoleto on Dec. 18th 2018, n. 2018/2407.
Sommario
1. Introduzione. – 2. Tutela antidiscriminatoria e imparzialità dell’amministrazione. – 3. Protezione e separazione: l’art. 14 Ord. penit. e le strategie amministrative di riduzione del rischio. – 4. Dall’isolamento protettivo individuale alle sezioni protette promiscue. – 5. Vulnerabilità in contesto. – 6. Sul concetto di promiscuità: dal problema alla soluzione e di nuovo al problema. – 7. Separazione, protezione e trattamento, una triade di difficile composizione. – 8. La discriminazione secondaria. – 9. Antidiscriminazione e dignità. – 10. Conclusione
*Borsista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università di Firenze e ricercatrice Centro di Ricerca Interuniversitario ADIR
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri
19 gennaio, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, gravidanza per altri, italia, OPINIONI, trascrizione |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Maria Carmela Venuti*
L’Autrice commenta la sentenza resa a sezioni unite dalla Corte cassazione, sentenza del giorno 8 maggio 2019, n. 12193.
The Author analyses the High Court decision, Plenary Session, issued on May 8th 2019, n. 12193.
Sommario
1. Sintesi dei punti 12-13 della parte motiva. – 2. Rilievi critici: il rivisitato concetto di ordine pubblico (internazionale) e l’allargamento dello spettro delle previsioni che valgono a comporne il contenuto. – 3. Segue: lo sconfinamento nell’inversione metodologica nel definire il contenuto della clausola generale dell’ordine pubblico internazionale tramite le norme ordinarie. – 4. Segue: l’individuazione del diritto vivente e l’impatto sulla questione da decidere. – 5. La rilevanza dell’assenza di legame genetico con il co-padre d’intenzione ai fini della (non) formalizzazione del vincolo di genitorialità. –6. L’escamotage a mo’ di foglia di fico dell’adozione in casi particolari.
*Professoressa Ordinaria di Diritto Privato, Università degli Studi di Palermo
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo
13 gennaio, 2020 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Giacomo Viggiani*
L’articolo mira a riflettere sulle modalità e sui limiti con cui il legislatore italiano ha affrontato il fenomeno della violenza contro le donne negli ultimi due decenni. Dopo una breve rassegna della legislazione esistente, il saggio verifica se e come il concetto di femminicidio trova o può trovare spazio all’interno del quadro giuridico presente o se, al contrario, è destinato a rimanere un semplice strumento d’analisi criminologica e sociologica.
The article aims at reflecting on the ways and the limits with which the Italian lawmaker has faced the phenomenon of violence against women in the last two decades. After a brief review of the legal tools available, the paper verifies if and how the concept of femicide finds or can find space within the existing legal framework or whether it is bound to remain a mere criminological and sociological tool.
* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)
I minori gender variant: aspetti e punti di vista – IL FOCUS di GenIUS
3 gennaio, 2020 | Filled under genitorialità, GenIUS, identità di genere, intersessualità, OPINIONI, orientamento sessuale |
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Pubblichiamo la anticipazione del FOCUS su I minori gender variant: aspetti e punti di vista dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Nel FOCUS:
Storia di una bambina che fin da piccola ha mostrato gusti, atteggiamenti e modi di fare associati, nell’immaginario, a un bambino
Silvia Manzani
Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere
Fulvia Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini
Transfobia e pressione sociale
Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza
La presa in carico psicologica di minori con sviluppo d’identità di genere atipico
Jiska Ristori, Francesca Mazzoli
La presa in carico di minori con sviluppo atipico dell’identità di genere – adolescenza
Daniela Anna Nadalin
La ricerca pubblica attenta alle identità di genere
Marina Pierdominici, Matteo Marconi, Maria Teresa Pagano, Paola Matarrese
Benefici e Rischi nel Trattamento Farmacologico con Triptorelina nella Disforia di Genere
Katia Varani, Fulvia Signani
Una discutibile opinione della Corte Suprema in materia di adozione omogenitoriale estera. Ritorno al passato e stigma su minore
2 dicembre, 2019 | Filled under genitorialità, gravidanza per altri, internazionale, italia, OPINIONI, orientamento sessuale, trascrizione |
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Con ordinanza 29071/2019 del dì 11 novembre la I Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima se l’adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale residente negli Stati Uniti sia contraria o meno all’ordine pubblico internazionale. La Corte è stata investita del ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano, disponibile su Internet[1], ex art 67 L 218.95, che ordinava al Comune competente la trascrizione del provvedimento adozionale reso da una Corte dello Stato di New York. L’ordinanza, invero, pone all’interprete numerose perplessità di diritto sostanziale e processuale oltre che di redazione del provvedimento
- Un cittadino italiano, traferitosi negli Stati Uniti dal 2000[2], contraeva matrimonio[3] con un cittadino statunitense nel 2013. Naturalizzato statunitense, egli e il futuro marito accedevano, nel 2009, a una procedura adozionale ai sensi della legge dello Stato di New York[4], che prevede anche la possibilità che dei genitori acconsentano all’adozione del loro figlio, oltre alla adozione di minori in stato di abbandono, generalmente mediata da agenzie. Invero, nei due casi il Giudice deve svolgere approfondite indagini sulla coppia adottante e solo all’esito di esse e di un periodo di convivenza di almeno tre mesi, può e deve pronunziare l’adozione alla luce del benessere del minore.
- Il padre adottivo italiano aveva chiesto al competente Comune la trascrizione della sentenza, ma questo aveva rifiutato, ritenendo necessaria la delibazione del Tribunale dei Minori ex art. 36 L. Adoz. Di contro, l’istante aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello di Milano, per eseguire la sentenza straniera. Intervenivano in lite sia l’altro padre, che il Comune, opponendosi. La Corte, ritenuto carente lo standing del Comune, accoglieva il ricorso, ritenendo che la identità di sesso degli adottanti non ostasse all’ordine pubblico internazionale. Seguiva il ricorso del Sindaco-Ufficiale di Governo, difeso ex art. 1 RD 1611/33, alla Suprema Corte, proposto contro un pericoloso ottenne, in cui il PG concludeva per il rigetto della questione sull’ordine pubblico, vastamente argomentando.
- La Corte, pur senza far figurare ciò nel dispositivo, ha deciso i primi tre motivi di ricorso. Trattasi di un errore redazionale molto grave, attesa la delicatezza del caso. Il dispositivo si limita a rimettere gli atti al Primo Presidente al fine di valutare se rimettere la decisione del quarto motivo alle Sezioni Unite. Nella specie, non vi è un contrasto logico tra motivazione e dispositivo, ma un’omissione nel contenuto del dispositivo, rimediabile con la procedura di correzione (cfr. Cass. 8060/07[5]).
- La Corte risolve condivisibilmente un dubbio spesso postosi ai pratici in consimili casi, visto che l’art. 41 della L. 218/95, ad onta del generale principio di immediata eseguibilità della sentenza straniera, resa in contraddittorio e non contraria all’ordine pubblico internazionale, per le sole sentenze di adozione rinvia alle disposizioni delle leggi speciali, che, in un caso come questo, di residenza dell’adottante italiano da oltre due anni nello Stato della pronunzia , esigono un tenue controllo di conformità di essa ai principi della Convenzione, ragionevolmente certo essendo che non si tratti di un caso di forum shopping. Ma l’art. 36 co 4 fa parte del Titolo III della Legge, che disciplina l’adozione internazionale, conforme alla Convenzione de L’Aja ratificata (more…)
È on line il numero 2019/01 di GenIUS!
18 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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SCARICABILE GRATUITAMENTE QUI
È on line il numero 2019/01 di GenIUS, semestrale di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, giunto ormai al suo sesto anno di vita. Scaricabile gratuitamente.
Sommario
Interventi
Gilda Ferrando: I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto
Angioletta Sperti: Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere
Benedetta Cappiello: International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue
Maryset Mango: When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe
Commenti
Giacomo Viggiani: Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212
Anna Maria Lecis Cocco Ortu: L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni
Fabio Enrique Pulido Ortiz, Nicolás Carrillo-Santarelli: Un análisis de las nociones de autonomía y dignidad subyacentes a la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la filosofía del derecho y el derecho internacional comparado
Michele Di Bari: Il diritto all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.
Antonella Madeo: Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale
L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni
8 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Anna Maria Lecis Cocco Ortu*
A partire da un esame del caso francese e del parere consultivo della Corte Edu in materia di rico-noscimento del legame di filiazione tra il figlio nato all’estero da GPA e il genitore intenzionale, il contributo analizza gli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU e le modalità di esecuzione degli stessi. In particolare, confrontando le soluzioni della trascrizione e dell’adozione prospettate dalla Corte di Strasburgo, solleva dei dubbi sull’adeguatezza delle discipline francese e italiana sull’adozione rispetto alle condizioni di effettività e celerità poste dal parere.
Starting from the French case and the opinion issued by the European Court of Human Rights on the recognition of the filiation with the intended parent in case of surrogacy, this paper analyses the obligations stated by article 8 ECHR and their enforcement tools. In particular, comparing the two solutions identified by the Court of Strasbourg (i.e. adoption and the transcription of birth certificate), it analyses the French and Italian systems in light of the effectiveness and promptness needs as they have been identified in the above-mentioned opinion.
*Dottoressa di ricerca abilitata alle funzioni di professore associato in Francia, CDPC-J.-C. Escarras, Università di Tolone, Aix-Marseille Univ., Univ. de Pau, CNRS, DICE.
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Il diritto all’identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.
7 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Michele Di Bari*
Il presente contributo affronta il tema dell’identità di genere nella sua dimensione più delicata, quella del riconoscimento e dell’integrazione sociale. In particolare, viene esaminato un caso statunitense – Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al– al fine di comprendere come la realtà transgender metta in discussione la tradizionale distinzione binaria tra «maschio» e «femmina» fin dall’età adolescenziale. Il legislatore e le istituzioni pubbliche in generale si ritrovano dunque a dover scegliere quale modello adottare: un modello tradizionale e chiuso rispetto alle diversità di genere – come richiesto dai ricorrenti – oppure un modello inclusivo che permetta di superare il limite del sesso di nascita in ragione di un corretto sviluppo psicofisico del minore transgender. In questa analisi, lo scopo è (come spesso accade nel contesto degli studi di diritto comparato) di richiamare l’attenzione del giurista e del legislatore nazionale su un tema che potrebbe irrompere prima o poi anche nel nostro ordinamento, cercando di fornire una chiave di lettura che sembra rispondere in modo bilanciato all’esigenza di tutelare tutti gli interessi in gioco.
This article deals with the issue of gender identity in its “social dimension”. In particular, an American case is analyzed – Joel Doe et Al. V. Boyertown Areas School District at Al – in order to understand how issues related to being a transgender can challenge the traditional binary distinction between “male” and “female” since the high school. Thus, both the legislator, and public institutions should choose which model is better fitting for minors: a traditional and binary model – as requested by the applicants – or an inclusive model that allows to overcome a rigid identification of «sex» established at birth, favoring a correct psychophysical development of transgender minors. In this analysis, the aim – as it often happens in the context of compara-tive law studies – is to draw the attention of legal scholars and the legislator on a topic that could – sooner or later – burst into even in our legal system, providing a reading key that seems to be able to balance properly all the interests at stake.
*Dottore di ricerca, Università degli studi di Padova
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto
6 novembre, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Gilda Ferrando*
L’Autrice analizza la questione della tutela dei figli delle coppie arcobaleno riflettendo sugli istituti dell’adozione e della trascrizione degli atti di nascita stranieri alla luce della recente giurisprudenza in materia.
The Author analyses the issue relating the child protection within the rainbow families illustrating adoption and the birth certificates registration in light of the recent case-law on the topic.
*Ordinaria di diritto privato, Università di Genova
(contributo pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Azioni di stato e rettifica degli atti di stato civile: dal Tribunale di La Spezia un importante chiarimento
18 luglio, 2019 | Filled under genitorialità, NEWS |
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Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato inammissibile il ricorso della locale Procura della Repubblica, in rettifica di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri.
La pronuncia si segnala poiché chiarisce, con motivazione molto efficace, il quadro delle azioni che possono essere esercitate nel caso in cui sorgano contestazioni relative alla formazione di atti di stato civile, anche in relazione al genere dei genitori. Nel solco di Cass., SS. UU., n. 12193/2018, il Tribunale afferma che – nel caso di atti di nascita già formati dall’ufficiale di stato civile – l’azione di rettifica ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 può essere esercitata dalla Procura della Repubblica unicamente al fine di “eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall’atto dello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso”; al contrario, ove la doglianza sia rivolta non alle caratteristiche formali dell’atto e alla sua rispondenza alla verità dei fatti (e dunque, in modo particolare, a quanto dichiarato all’ufficiale di stato civile e da questi versato nell’atto), bensì alla contestazione dello status da esso determinato o comunque implicato, questa deve essere fatta valere attraverso le azioni di stato disciplinate dal codice civile.
Nel caso di specie, in particolare, a margine dell’atto di nascita del minore era stata annotata la seconda paternità, a seguito di ricezione e iscrizione nel Registro – da parte dell’Ufficiale di stato civile – della dichiarazione di riconoscimento da parte del secondo padre: l’atto, pertanto, risulta corrispondente alla verità dei fatti (dunque, all’avvenuto riconoscimento), mentre la Procura contestava l’illegittimità della stessa dichiarazione di riconoscimento, per contrasto con le norme che regolano – nell’ordinamento italiano – l’attribuzione dello status filiationis.
Proprio per questo, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto essere censurato con l’azione ex art. 263 c.c., la quale tuttavia non può essere esercitata dal Pubblico Ministero bensì, se del caso, dal curatore del minore (cfr. art. 264 c.c.). (A.S.)
International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase: the transgender Issue
7 luglio, 2019 | Filled under discriminazione, GenIUS, GenIUS 2019/01, identità di genere, OPINIONI |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Benedetta Cappiello*
La tendenza a creare sistemi di catalogazione ha coinvolto anche il campo medico. La prima classificazione delle malattie risale al 1893 e dalla seconda metà del ‘900 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ricevuto il compito di tenerla aggiornarla. Prima “del come” (catalogare) occorre però decidere “il cosa” e ciò merita attenzione qualora si tratti di aspetti legati alla sfera sessuale. Si tratta infatti di una scelta non solo giuridica, ma anche sociologica e politica. Con specifico riguardo a questo aspetto, la riformulazione dell’ICD è interessante poiché include i transgender nel capitolo sui disturbi sessuali non più in quello delle malattie mentali. La decisione arriva al termine di un lungo processo che ha coinvolto le Istituzioni, internazionali ed europee, in uno alle corti di giustizia, e merita di essere scrutinato, in particolare per le conseguenze che potranno derivarne.
The trend to shape system of cataloging, universally recognized, has also involved medical field. The first diseases’ classification dates back to 1893 and in the second half of 20th century the World Health Organization received the task of keeping it up to date. Before dealing with the “how” (to catalog) it is necessary to decide the “what” and this aspect deserves particular attention when it concerns sexual related aspects. These latter require not only a juridical choice, but also a sociological and political one. In this regard, ICD’ rephrase is interesting because it has qualified transgender’ issue as a sexual disorder, thus excluding it from chapter on mental illnesses. This decision comes at the end of a long process that has involved Institutions, international and European, and courts and it deserves to be scrutinized, in particular for the consequences that may trigger with it..
*Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Convegno a Roma – “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019”
12 giugno, 2019 | Filled under genitorialità |
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Il giorno 19 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgerà a Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale (Corso d’Italia 25), il Convegno su “Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019“, organizzato da Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Articolo29, Certi Diritti, Famiglie Arcobaleno, Ufficio Nuovi Diritti della CGIL.
Negli scorsi mesi, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Famiglie Arcobaleno, l’Associazione Certi Diritti e l’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL da un lato, e il portale di informazione giuridica Articolo29 dall’altro, hanno lavorato per predisporre due bozze di regolamentazione della gestazione per altre e altri. Due bozze non in contrapposizione tra loro, tutt’altro: complementari l’una all’altra.
Nell’incontro del 19 presenteremo i due articolati all’opinione pubblica e li metteremo a disposizione dei e delle parlamentari che riterranno di farli propri avviando il conseguente iter nelle sedi istituzionali. Discuteremo degli aspetti sociologici, legislativi e giurisdizionali connessi a questo tema e nel pomeriggio presenteremo le due bozze, con la ferma volontà di uscire dalle secche di un dibattito che negli ultimi anni è stato scomposto e urlato.
Partiremo da alcuni presupposti ineludibili: in primo luogo la necessità di tutela delle bambine e dei bambini che già da anni vengono al mondo attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita e/o a percorsi di gestazione per altri/e, esistono e necessitano del pieno riconoscimento dei propri diritti; in secondo luogo, la consapevolezza del nesso causale tra un cieco proibizionismo e la possibilità di abuso dei diritti, superabile solo attraverso una attenta regolamentazione nel rispetto del diritto alla salute, alla scienza e all’autodeterminazione di ogni essere umano.
Vi aspettiamo!
Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull’obiezione del pasticciere
26 maggio, 2019 | Filled under discriminazione, GenIUS, GenIUS 2019/01, internazionale, omo-transfobia, OPINIONI, orientamento sessuale |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Angioletta Sperti*
Sul caso dell’obiezione di coscienza del pasticciere e, in particolare, sul bilanciamento tra libertà religiosa e di espressione e divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, si sono recentemente pronunciate sia la Corte Suprema degli Stati Uniti (caso Masterpiece) che la Corte Suprema inglese (caso Lee). Lo scritto ripercorre le due pronunce dimostrando come, nonostante alcune differenze tra le vicende oggetto dei due giudizi, le istanze di obiezione di coscienza avanzate dai pasticcieri sollevino questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente affini. Lo scritto esamina, dunque, le implicazioni delle conclusioni raggiunte delle due corti, anche al di là degli ordinamenti in cui esse sono state pronunciate, evidenziando le conseguenze che il riconoscimento di una religious exemption generalizzata e un uso strumentale della libertà di espressione potrebbero produrre sulla dignità delle persone e la garanzia del divieto di discriminazione.
Two recent rulings of the Supreme Court of the United States (Masterpiece) and Supreme Court of England and Wales (Lee) have addressed the conflict between freedoms of religion and expression and the principle of nondiscrimination on the ground of sexual orientation. The article examines the two cases in order to emphasize that, despite some differences between the facts, they rise the same basic constitutional questions. The article deeply analyses the conclusions the two Courts have reached, arguing that a general recognition of religious exemption and an instrumental use of freedom of expression can deeply affect the dignity of minorities and the guarantee of nondiscrimination.
*Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pisa
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco, pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-1)
Tribunale di Roma: è legittimo il boicottaggio commerciale di radio che ospita interventi omofobi
20 maggio, 2019 | Filled under italia, NEWS, omo-transfobia |
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Con ordinanza del 30 aprile 2019 il Tribunale di Roma ha ritenuto che sia legittimo, in quanto esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero, il reiterato invito da parte di una associazione lgbti al boicottaggio commerciale di una emittente radiofonica che aveva mancato di dissociarsi da frasi omofobe espresse da un conduttore.
Durante una trasmissione, il conduttore dell’emittente romana Radio Globo aveva affermato di provare “ribrezzo” di fronte a due uomini che si baciano. L’associazione capitolina Gay Center aveva invitato per conseguenza l’emittente radiofonica a dissociarsi e tuttavia quest’ultima in un comunicato stampa aveva affermato che l’espressione del conduttore rientrerebbe nella libera manifestazione del pensiero, suscitando com’era prevedibile la reazione dell’associazione e di vari esponenti del movimento lgbti, con l’invito agli ascoltatori e agli sponsor commerciali di boicottare l’emittente.
In carenza di una disciplina interna in materia di omofobia, che consenta di verificare se sia legittimo utilizzare mezzi di comunicazione di massa per propagandare “disgusto” nei confronti di una intera categoria di cittadini, il tribunale romano, preso comunque atto che erano terminate nel contempo le reciproche condotte, dichiarava cessata la materia del contendere, affermando, ai fini della decisione sulle spese in base al principio di soccombenza virtuale, la piena legittimità dell’invito a boicottare commercialmente l’emittente.
Il boicottaggio commerciale di aziende coinvolte in atteggiamenti omofobi, transofobi, antisemiti, razzisti o sessisti, è dunque pienamente legittimo. Si tratta d’altra parte di pratica sempre più diffusa in tutto il mondo occidentale, al fine di prevenire condotte discriminatorie o istigazione all’odio antisemita, razziale o omofobo, ed in alcuni noti casi ha avuto un impatto notevole sulle scelte comunicative di grandi aziende. Così come è legittimo da parte dei cittadini, anche riuniti in associazioni, orientare le proprie scelte quali consumatori sulla base anche di scelte etiche, è legittimo che associazioni esponenziali reagiscano a pratiche dirette a diffondere l’odio, punendo commercialmente che le diffonde. Una questione non irrilevante in una fase storica in cui l’istigazione all’odio e al “disgusto” si pone prepotentemente al centro del dibattito pubblico. [M.G.]
(ringraziamo Fabrizio Marrazzo per l’invio del provvedimento)
When victims of domestic violence are migrants or minorities: women at intersection in Europe
19 maggio, 2019 | Filled under GenIUS, GenIUS 2019/01, internazionale, intersezioni, omo-transfobia, OPINIONI, stranieri/e |
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Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Maryset Mango*
Essere donne e allo stesso tempo appartenere a un contesto culturale extra-europeo o a una minoranza culturale rende più vulnerabili le vittime di violenza domestica. Partendo dallo studio di Kimberlè Crenshaw sulle donne Afro-Americane vittime di abusi domestici, si dimostrerà come la prospettiva intersezionale applicata ai casi di donne migranti o appartenenti a minoranze culturali può demarginalizzarle dalla loro condizione e facilitarne l’accesso al diritto di denunciare i loro persecutori e di trovare protezione. In questo senso viene affrontata l’analisi del rischio incontrato da donne straniere vittime di violenza domestica, il cui permesso di soggiorno è legato a quello del marito o del convivente, di cadere nella trappola della cd. subordinazione intersezionale, dato dall’impatto simultaneo di una politica anti-immigrazionista e dalla violenza inferta dai partner. Da un altro punto di vista, il metodo intersezionale sarà applicato nella disamina della normativa e giurisprudenza sulla richiesta di protezione internazionale, evidenziando la violenza domestica come una forma di discriminazione di genere e allo stesso tempo rilevando come criteri di valutazione delle domande di asilo siano spesso improntati a standard “maschili” o “occidentalmente femminili”. L’ultima parte di questo articolo si sofferma sulla riluttanza riscontrabile in alcuni casi da parte delle autorità europee nel perseguire gli autori di violenza domestica quando la vittima è una donna straniera o appartiene a una minoranza culturale.
Being a woman and at the same time being from a non-European cultural context or belonging to a minority makes one more vulnerable to being a victim of domestic violence. Taking, as a reference, the study of KimberlèCrenshaw on female African American victims of domestic abuse, this research aims to demonstrate how the intersectional perspective applied to cases of female migrant or minority victims of domestic violence can de-marginalize their access to the right to report their persecutors and to find protection. In fact, one aspect of the issue dealt with in this research concerns the risk for female migrant victims of domestic violence whose permit of stay is linked to the one of their husband to fall into an intersectional subordination trap, created by the simultaneous impact of an anti-immigration policy and spouse abuses. From the perspective of an asylum seeker’sclaim, intersectionality is a useful approach to domestic violence instead of using gender discrimination moving from a “male-standard assessment”and a “western-woman standard assessment” of asylum claims. The last part of the article points out the reluctance of the European authorities to accept domestic violence reports when the victim is a migrant or minority woman.
*University of Milan, and Legal Protection Officer
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco
Sulla tutela penale della reputazione della collettività omosessuale
12 maggio, 2019 | Filled under commenti, discriminazione, GenIUS 2019/01, italia, omo-transfobia, orientamento sessuale, penale |
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La sentenza del Gup di Torino appare degna di nota per il fatto di riconoscere, attraverso il delitto di diffamazione, tutela penale alla reputazione di un’ampia categoria di soggetti contro dichiarazioni denigratorie, tracciando una sottile linea di demarcazione tra un soggetto collettivo individuabile – il movimento LGBT – e una collettività indistinta – quella omosessuale –, fondata sulla presenza nel primo e sulla mancanza nella seconda di un’organizzazione. La distinzione, peraltro, appare labile nel caso in esame, in quanto il soggetto collettivo ha una dimensione molto estesa. La forzata applicazione del delitto di diffamazione mira a sopperire al vuoto di tutela, riscontrabile nel nostro ordinamento penale, nei confronti della comunità LGBT contro comportamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
The GUP of Turin Judgement is remarkable because it gives criminal protection, through the crime of libel, to the honour of a large group of people against disparaging statements, drawing a thin line between an identifiable collective subject – LGBT movement – and an indistinct collectivity – homosexual one –, based on the presence in the first and the on the absence in the second of an organization. The distinction appears fleeting in the commented case, because the collective subject has a very large extension. The forced application of criminal libel aims to make up for the protection vacuum in Italian criminal law to LGBT community against discrimination based on sexual orientation or gender identity.
Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212
9 maggio, 2019 | Filled under commenti, GenIUS 2019/01, italia, unione civile |
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di Giacomo Viggiani*
Il contributo si propone di ricostruire la travagliata vicenda del cognome comune dell’unione civile dall’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, si offrirà una riflessione sull’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, l’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato e, infine, sulla decisione stessa della Corte Costituzionale.
The paper aims at retracing the trouble sequence of events of the common surname of the civil union from the enactment of the law of the 20th May 2016, n. 76 to the recent ruling of the Constitutional Court. In particular, the reflection will focus on the Court of Ravenna’s referral, the act of intervention by the State Attorney and, finally, on the decision itself of the Constitutional Court.
*Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco
Le sezioni unite bocciano la trascrizione, rilevando che i bambini con due papà possono ricorrere alla adozione in casi particolari
8 maggio, 2019 | Filled under OPINIONI |
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Con sentenza del 6 novembre 2018, le cui motivazioni vengono depositate solo oggi (Cass Civ SS UU 12193 2019 ARTICOLO29) le Sezioni Unite della Cassazione italiana affermano la contrarietà al nostro ordine pubblico internazionale della trascrizione di un atto di nascita redatto legittimamente all’estero in seguito a gestazione per altri.
La decisione delle Sezioni Unite affronta tutti i quesiti posti dalla prima sezione, richiama ampiamente i propri precedenti in materia di ordine pubblico internazionale e in materia di pma e di gpa e reca infine un ampio richiamo alle precedenti decisioni della Corte Strasburgo, affermando in buona sostanza che la Convenzione europea dei diritti umani proteggerebbe solo la relazione col genitore genetico, ma non con quello intenzionale, senza tuttavia tenere conto del recente parere emesso il 10 aprile 2019, ove la Corte di Strasburgo ha affermato, invece, che l’art. 8 della Cedu impone il riconoscimento anche della relazione col genitore intenzionale privo di rapporto genetico col minore.
Ogni valutazione è rimandata ad una più attenta lettura.
Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019
6 maggio, 2019 | Filled under cedu, genitorialità, gravidanza per altri, OPINIONI, trascrizione |
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di Marco Gattuso
La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.
La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.
La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).
Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.
Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.
In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.
Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].
Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.
Ciò nonostante, il legislatore (more…)
Il letto di Procuste. Appunti per una grammatica della discriminazione
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A fronte di un numero sterminato di articoli e saggi che hanno dissezionato il principio di uguaglianza e le sue innumerevoli declinazioni, meno attenzione è stata dedicata all’idea di discriminazione. In questo contributo si intende indagare i significati e le funzioni che il concetto di discriminazione può assumere nel contesto filosofico-giuridico. Dopo aver sgombrato il campo dai fraintendimenti che generalmente ne accompagnano la formulazione e l’interpretazione, si proporranno alcune prime riflessioni in materia al fine di gettare le basi per una futura grammatica della discriminazione.
While an endless number of articles and essays analysed the principle of equality and its countless variations, less attention was paid to the idea of discrimination. In this contribution we intend to investigate the meanings and functions that the concept of discrimination can assume in the legal philosophy. After clearing the field of the misunderstandings that generally accompany its formulation and interpretation, some initial reflections on the subject will be proposed in order to lay the foundations for a future grammar of discrimination.
* Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Brescia
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)
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