Intersezioni/PMA e GPA

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 – (VEDI ANCHE: DIRITTO STRANIERO/GESTAZIONE PER ALTRE O ALTRI) –

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Tribunale di Roma, sentenza 11 febbraio 2020 n. 2991/2020 e sentenza 11 febbraio 2020 n. 3017/2020 RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI – IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITÀ – GESTAZIONE PER ALTRE O ALTRI (MATERNITÀ SURROGATA) – BILANCIAMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE ALLA CERTEZZA DEGLI STATUS CON IL CONCRETO INTERESSE DEL MINORE – NECESSITÀ

In ipotesi di impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità ai sensi dell’art. 263 c.c., la stessa deve essere respinta quando non sia rispondente all’interesse dello stesso, atteso che la norma consente, ed anzi impone, sempre un corretto bilanciamento del pubblico interesse alla certezza degli status con il concreto interesse del minore

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Corte di cassazione sez. 1, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019 (pres. M. Acierno; est.  E. Campese) FILIAZIONE – PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – STATUS GIURIDICO DEL NATO – ART. 8 L. N. 40 DEL 2004 – ESTENSIONE ANCHE ALL’IPOTESI DI NATO A SEGUITO DI FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA “POST MORTEM”- CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6 L. N. 40 DEL 2004- PERSISTENTE FINO AL MOMENTO DEL DECESSO- AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL PROPRIO SEME CRIOCONSERVATO SUCCESSIVO ALLA PROPRIA MORTE- NECESSITÀ- IRRILEVANZA DELLA PRESUNZIONE EX ART. 232 C.C.

STATO CIVILE RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI DICHIARAZIONI RESE ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – VALUTAZIONE DI EVENTUALE CONTRASTO CON L’ORDINAMENTO O L’ORDINE PUBBLICO – COGNIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – AMBITO- ELEMENTI ISTRUTTORI FORNITI DALLA PARTE.

L’art. 8 della l. n. 40 del 2004, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa “post mortem” avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che nell’atto di nascita alla figlia minore della ricorrente, nata a seguito di inseminazione medicalmente assistita “post mortem”, possa essere attribuito lo status di figlia del marito deceduto).

Le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile se dirette esclusivamente a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità o meno di detti eventi con l’ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e di doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici, riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico. Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall’art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall’atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte

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Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2017 n. 272 – RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI – IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITÀ – MATERNITÀ SURROGATA – BILANCIAMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE ALLA CERTEZZA DEGLI STATUS CON IL CONCRETO INTERESSE DEL MINORE – NECESSITÀ

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, censurata dal giudice a quo nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso, atteso che la norma consente, ed anzi impone, sempre un corretto bilanciamento del pubblico interesse alla certezza degli status con il concreto interesse del minore

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Tribunale di Agrigento, decreto del 6 aprile 2017 (pres. Pinto, est. Illuminati) GESTAZIONE PER ALTRI – TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA – INDICAZIONE DELLA MADRE GENETICA E NON DELLA GESTANTE – ACCOGLIMENTO – CONTRARIETÀ A ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE – INSUSSISTENZA

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Corte edu, Grande Chambre, Paradiso e Campanelli c. Italia, sentenza del 24 gennaio 2017  GESTAZIONE PER ALTRI – COPPIA ETEROSESSUALE – ASSENZA DI LEGAME GENETICO CON ENTRAMBI I GENITORI INTENZIONALI – ATTO DI NASCITA STRANIERO – MANCATO RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA GIURIDICA – LEGITTIMITÀ

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Corte d’appello di Messina, sentenza del 18 luglio 2016 (Pres. Sicuro est. Trimarchi) GESTAZIONE PER ALTRI – REALIZZATA ALL’ESTERO (UCRAINA) – REATO EX ART. 12, COMMA SESTO LEGGE N. 40 DEL 2004 – “REALIZZAZIONE” DELLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ – SOGGETTO ATTIVO – GENITORE INTENZIONALE – ESCLUSIONE

La previsione di cui all’art. 12, sesto comma, legge n. 40 del 2004 per cui «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro», non ha riguardo alla condotta del genitore intenzionale, atteso che già sul piano letterale pare evidentemente riferita alla struttura sanitaria (e/o commerciale) che mette in atto la pratica, con una organizzazione e gestione di mezzi e persone, per soddisfare la richiesta proveniente dalle coppie che non siano riuscite a soddisfare in altro modo il bisogno di genitorialità». A tale esegesi conduce anche il rilievo dell’evidente sproporzione dell’entità della pena se applicata anche alla gestante e alle parti private, con l’evidente iniquità di un pari trattamento riservato alle stesse e ai soggetti “commerciali” (agenzie, intermediari, cliniche, avvocati ecc.) che, in effetti, realizzano, organizzano e promuovono.

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Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 13525 del 10 marzo 2016 (pres. Nappi; est. De Marzo) GESTAZIONE PER ALTRI – ALTERAZIONE DI STATO – FORMAZIONE DI  ATTO DI NASCITA – CONFORMITA’ ALLA LEX LOCI – FALSO – INSUSSISTENZA

Perchè possa configurarsi il delitto di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen. la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto e, pertanto, deve escludersi l’ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all’estero e rese all’autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dei coniugi che avevano richiesto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del proprio minore, nato in Ucraina a seguito di tecniche di maternità surrogata, esibendo in ambasciata il certificato redatto dalle autorità ucraine che li indicava come genitori, a seguito dell’autorizzazione della madre naturale e della “informazione di relazione genetica”).

Commenti:
CASABURI, Foro italiano, 2016, 5, 2, c. 286
MADEO, La Cassazione interviene sulla rilevanza penale della surrogazione di maternità in Dir. pen. proc., 2016, 8, p. 1085

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Corte d’appello di Milano, sentenza 10 agosto 2015 n. 3397 (Pres. est. La Monica) FECONDAZIONE ETEROLOGA – FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO – AZIONE DI DISCONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITA’ – LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI TERZI – ESCLUSIONE

Non sussiste legittimazione attiva di soggetti terzi a proporre l’azione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio a seguito di fecondazione eterologa, atteso che nell’attuale contesto normativo, come risultante per effetto della pronuncia costituzionale n. 162 del 2014,  in base a un’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 263 c.c. e degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004, rispettosa del principio per cui la tutela del diritto agli status e alla identità personale può non identificarsi con la verità genetica, e dell’articolo 3 della Costituzione, legittimare “chiunque vi abbia interesse” ad un’azione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento, e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione, difformità che -si ripete – è proprio l’essenza della pratica di fecondazione eterologa, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica e l’esposizione del figlio nato da fecondazione eterologa alla inesorabile caducazione del suo status. Una diversa interpretazione, inoltre, darebbe luogo a sospetti d’illegittimità costituzionale per non giustificata disparità di trattamento tra il figlio nato fuori dal matrimonio da procreazione medicalmente assistita con tecnica eterologa, esposto all’impugnazione della veridicità di quel riconoscimento proposta da “chiunque vi abbia interesse”, rispetto al figlio nato in costanza di matrimonio, pure da procreazione medicalmente assistita con ricorso alla medesima tecnica.

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Corte d’appello di Milano, ordinanza 25 novembre 2015 (Pres. est. La Monica)  GESTAZIONE PER ALTRI –DIVIETO – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – PREVISIONE DI UN COMPENSO E DELL’IMPOSSIBILITA’ DI RIPENSAMENTO PER LA GESTANTE DOPO IL PARTO – DIFETTO DI RILEVANZA  –  ATTO DI NASCITA ESTERO TRASCRITTO IN ITALIA – INDICAZIONE DELLA MADRE GENETICA E NON DELLA GESTANTE – AZIONE DI DISCONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITA’ (PROMOSSA DAL CURATORE DEL MINORE) – VALUTAZIONE IN CONCRETO DELL’INTERESSE DEL MINORE – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA

In ipotesi di gestazione per altri realizzata all’estero (nella specie, India) con atto di nascita estero già trascritto in Italia il quale reca l’indicazione della madre genetica e non della gestante, ove sia stata promossa dal curatore del minore azione di disconoscimento per difetto di veridicità, si deve ritenere preclusa al giudice, sulla base del quadro normativo attuale secondo il diritto vivente (come interpretato in passato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione), la valutazione in concreto della corrispondenza dell’accertamento all’interesse del minore. Tale esclusione, tuttavia, appare di dubbia legittimità costituzionale, sicché deve assumersi la non manifesta infondatezza della relativa questione di illegittimità costituzionale, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Non appare, invece, rilevante nel giudizio de quo la questione di illegittimità costituzionale del divieto di gestazione per altri di cui all’art. 12, comma sesto della legge n. 40 del 2004, atteso che nella specie era previsto un compenso per la gestante e l’impossibilità di un suo ripensamento dopo il parto, sicché il divieto appare compatibile col quadro costituzionale dovendosi ravvisare un contrasto con il principio di protezione della dignità personale della medesima.

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, Causa C-167/12 C.D. contro S.T.., sentenza del 18 marzo 2014 (rinvio pregiudiziale: Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne – Regno Unito) e Causa C-363/12Z. contro A Government Department e The Board of management of a community school, sentenza del 18 marzo 2014 (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Equality Tribunal – Irlanda) SURROGAZIONE DI MATERNITÀ (GESTAZIONE PER ALTRI) – MADRE INTENZIONALE (O COMMITTENTE) – CONGEDO DI MATERNITÀ – DIRITTO PREVISTO A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE – ESCLUSIONE – PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE – VIOLAZIONE – INSUSSISTENZA

In ipotesi di madre committente (cd. madre intenzionale) che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata (cd. Gestazione per altri), il rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità non è illegittimo a norma della direttiva 92/85/cee, né viola il principio di parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile a norma della Direttiva 2006/54/CE

COMMENTI ALLE DECISIONI:
BALBONI Maternitá surrogata: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo parentale in Articolo29, 2014
v. anche BALBONI Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità in Articolo29, 2013

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Tribunale di Milano, quinta sezione penale, sentenza del 15 ottobre 2013, dep. il 13 gennaio 2014 (est. Giuseppe Cernuto) GESTAZIONE PER ALTRI – MADRE NON BIOLOGICA – FALSA ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DI MADRE – CONFORMITÀ ALLA LEX LOCI (UCRAINA) – ALTERAZIONE DI STATO – ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO – ESCLUSIONE – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE DELLA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA NEI REGISTRI DI STATO CIVILE – INSUSSISTENZA – PREMINENZA DEL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ SU QUELLO DI DERIVAZIONE BIOLOGICA – SUSSISTENZA – SIMULAZIONE DI GRAVIDANZA NATURALE – FALSE DICHIARAZIONI AL PUBBLICO UFFICIALE – REATO COMMESSO ALL’ESTERO PUNIBILE CON PENA INFERIORE AI TRE ANNI – RICHIESTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MANCANZA – IMPROCEDIBILITÀ

Il delitto di alterazione di stato ex art. 567, secondo comma c.p. si consuma esclusivamente nel momento genetico della formazione dell’atto di nascita; per conseguenza si deve escludere la consumazione del delitto ove l’atto di nascita sia conforme alla lex loci, nella specie dell’Ucraina che impone il riconoscimento dello status di madre della madre sociale e non della portatrice o della madre biologica; ai fini dell’integrazione della fattispecie penale non rileva, per contro, l’eventuale contrarietà all’ordinamento italiano della successiva trascrizione dell’atto, correttamente perfezionatosi nell’ordinamento straniero; è escluso, peraltro, che il divieto di diventare madre ricorrendo alla fecondazione eterologa rientri tra i principi fondanti dell’ordine pubblico internazionale; il concetto di genitorialità incentrato sull’assunzione di responsabilità, su cui la determinazione dello status filiationis da parte dell’autorità ucraina si fonda, è patrimonio anche del nostro ordinamento, ove, a tutela dell’interesse del bambino, è affermata la preminenza del principio di autoresponsabilità su quello di derivazione biologica quale criterio di attribuzione della paternità; è, per contro, eventualmente prospettabile che sia il divieto di fecondazione eterologa a violare la convenzione EDU; il principio di diritto fondato sulla responsabilità procreativa resta il medesimo anche in rapporto ai casi di surrogazione di maternità.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 567, II comma c.p.; 15, 17, 18, d.P.R. 3.11.2000 n. 396; 4 comma 3 e 12 commi 1 e 6 della l. n. 40/2004

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