rapporti privati/MERITO

Tribunale di Trento, sezione civile, ordinanza del 31 luglio 2018 (est. G. Barbato) RAPPORTI NEGOZIALI FRA PRIVATI – LOCAZIONE A USO ABITATIVO – TRATTATIVE PRECONTRATTUALI – PERSONA TRANSGENDER – NATURA DISCRIMINATORIA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL LOCATORE – DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE E DEL D.LGS. N. 196/2007 – SUSSISTENZA – INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – SUSSISTENZA -DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – SUSSISTENZA

La discriminazione fondata sulla condizione transessuale o transgender della persona rientra nella nozione di discriminazione fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2004/113/CE secondo una interpretazione coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria, che ha progressivamente inteso il principio di non discriminazione da regola strumentale all’osservanza del diritto di libera circolazione a diritto fondamentale della persona, e con un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 196/2007; per conseguenza anche nell’ambito di rapporti negoziali fra privati, in particolare in ipotesi di trattative precontrattuali propedeutiche ad una locazione a uso abitativo, la condotta discriminatoria tenuta dal locatore, volta a interrompere le trattative precontrattuali in ragione della condizione transgender dell’altro contraente, configura condotta illecita ai sensi della direttiva 2004/113/ce e del d.lgs. n. 196/2007, con conseguente inversione dell’onere della prova e diritto della persona discriminata al risarcimento del danno

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