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Strasburgo sul matrimonio e la rettificazione di sesso

transimagesLa Corte di Strasburgo interviene sulla questione del mutamento di sesso e del mantenimento del matrimonio pregresso. Nella decisione del 12 novembre sul caso H. v. Finland la Corte dichiara la legittimità della normativa finlandese che impone la trasformazione del matrimonio in una civil partnership quale effetto ex lege  della rettificazione anagrafica del sesso.

La legislazione finlandese prevede difatti che la situazione di coniugio o di membro di una partnership registrata è di impedimento al cambiamento di sesso, salvo che l’altro coniuge o partner presti il proprio consenso: in questo caso, tuttavia, il matrimonio è trasformato ex lege  in una civil partnership, oppure, nel caso inverso, la civil partnership tra persone dello stesso sesso è trasformata ex lege  in matrimonio. Nella specie, la coniuge della ricorrente non dava il proprio consenso in quanto le parti non volevano mutare il proprio matrimonio in una civil partnership. Per Strasburgo, tuttavia, la legge finlandese è legittima. La Corte ha ritenuto difatti che la scelta rientri nel margine di apprezzamento del singolo Paese contraente e che non vi sia violazione del diritto alla vita privata ed alla vita familiare ex art. 8 Cedu, al matrimonio ex art. 12 ed al divieto di discriminazioni ex art. 14. I giudici di Strasburgo sottolineano infatti in più punti che la civil partnership finlandese assicura diritti pressoché identici a quelli del matrimonio e che i diritti dei figli non vengono toccati in alcun modo. La scelta della Corte è dunque analoga a quella già compiuta dalla Corte costituzionale tedesca nel 2008: anche in quel caso il BVG impose al Legislatore di proseguire il matrimonio oppure di istituire una civil partnership  che assicurasse diritti assimilabili a quelli del matrimonio (il Parlamento tedesco, dominato dalla maggioranza CDU-FDP che sostiene il governo Merkel, preferì consentire la prosecuzione del matrimonio). Dunque, la decisione di Strasburgo non è applicabile in nessun caso al nostro Paese, ove non vi è alcun istituto giuridico alternativo al matrimonio.

Lascia comunque perplessi la reiterata notazione della Corte per cui l’art. 12 Cedu non avrebbe alcuna rilevanza, in quanto il matrimonio dopo la rettificazione diverrebbe «matrimonio tra persone dello stesso sesso» la cui tutela è rimessa ai legislatori nazionali, secondo il noto orientamento espresso in Schalk e Kopf c. Austria. Nella sentenza del BVG tedesco, i giudici di Karlsruhe avevano sottolineato, invece, come il matrimonio trovi protezione costituzionale come «comunità di mutua responsabilità di durata illimitata che non è suscettibile d’essere dissolta dallo Stato contro la volontà degli stessi coniugi» così che lo stesso deve essere protetto anche dopo la sofferta e condivisa decisione dei coniugi di proseguire il loro rapporto matrimoniale anche dopo la rettificazione del sesso.

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