Home » cedu, NEWS, orientamento sessuale » Omosessualità e convinzioni religiose

Omosessualità e convinzioni religiose

StefanskirkenCREDNatasjaNielsenLa Corte europea dei diritti umani ha rigettato i ricorsi con i quali due lavoratori rivendicavano il diritto a non applicare le disposizioni vigenti in materia di orientamento sessuale facendo appello ai propri convincimenti religiosi.

Con la decisione del 15 gennaio 2013 nel caso Eweida e altri c. Regno Unito, ancora non definitiva, la Corte di Strasburgo ha affrontato ieri ben quattro differenti casi, tutti provenienti dal Regno Unito, in cui era in gioco la questione della latitudine della libertà di religione, due dei quali riguardavano le opinioni di due lavoratori in materia di omosessualità. Nel primo caso, un ufficiale di stato civile londinese,  Lillian Ladele, rivendicava il diritto di non registrare le unioni civili tra persone dello stesso sesso (previste dal Civil Partnership Act del 2004), rifiuto per il quale era stata licenziata dall’Autorità amministrativa.  Nel secondo caso, un consulente psicoterapeuta, Gary McFarlane, era stato destituito dal datore di lavoro privato per avere rifiutato di esercitare con coppie dello stesso sesso. Entrambi  facevano appello alla tutela convenzionale della libertà di religione ed al divieto di discriminazione (artt. 9 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

Secondo i giudici di Strasburgo, tuttavia, la decisione delle Autorità nazionali di attivare un procedimento disciplinare culminante nel licenziamento non configura violazione del divieto di discriminazione indiretta in ragione dell’esercizio di libertà di religione. Nella specie, difatti, lo Stato contraente persegue uno scopo legittimo, consistente nell’esigenza di scongiurare ingiustificate disparità di trattamento basate sull’orientamento sessuale ed i mezzi utilizzati per perseguire tale scopo legittimo devono ritenersi proporzionati in quanto non eccedono il margine di apprezzamento discrezionale del singolo Paese contraente.

Come già ritenuto dalle autorità britanniche, Strasburgo conferma dunque che nella specie è stato condotto un equo bilanciamento tra il diritto alla fede del dipendente pubblico ed il diritto dei cittadini a non essere discriminati in ragione del loro orientamento sessuale.

[whohit]cedu eweida[/whohit]