Home » genitorialità, internazionale, NEWS, orientamento sessuale » Austria: viola i diritti umani impedire la procreazione assistita ad una coppia di donne

Austria: viola i diritti umani impedire la procreazione assistita ad una coppia di donne

Pregnancy Progression

La Corte costituzionale austriaca con decisione del 19 dicembre 2013 ha dichiarato illegittima la legge austriaca che vietava ad una coppia di lesbiche unita in partnership registrata di accedere alle tecniche di procreazione assistita. A quanto risulta, si tratta della prima sentenza al mondo in cui viene dichiarata illegittima, per violazione dei diritti umani, la preclusione per una coppia di donne di accedere alla fecondazione eterologa.

Il ricorso era stato presentato da due donne, una cittadina austriaca ed una cittadina tedesca, che nel 2008 avevano costituito in Germania un partenariato di vita registrato (Lebenspartnerschaft); dopo il loro trasferimento in Austria, avevano chiesto di accedere alla procreazione assistita, che è già consentita dalla legge tedesca ed era, invece, interdetta in Austria; ai sensi della legge austriaca, difatti, l’utilizzo di metodi di fecondazione assistita è consentita soltanto alle coppie sposate o a coppie di sesso diverso conviventi.

In seguito ad eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Suprema Corte austriaca (decisione del 22 marzo 2011), la Corte costituzionale, riformando la sentenza emessa dalla Corte distrettuale di Wels nel giudizio di primo grado e confermata dalla Corte d’appello regionale di Wels, ha rilevato che la preclusione all’accesso alla fecondazione assistita sulla base dell’orientamento sessuale configura un’inammissibile interferenza con la vita familiare protetta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani ed una lesione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art 7 della Costituzione austriaca.

In particolare, la Corte ricorda come secondo la propria giurisprudenza il desiderio di avere un bambino rappresenti «un aspetto di particolare importanza dell’esistenza e della identità personale» e rileva come in seguito alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso Schalk e Kopf c. Austria (decisione del 24 giugno 2010), due persone dello stesso sesso con bambini rientrino nella nozione di «vita familiare» ai sensi dall’art. 8 della Convenzione, così che anche per il diritto austriaco «gli stessi sono, dunque, “famiglia” secondo il suo significato costituzionale» («Sie sind also “Familie” in verfassungsgerechtlichen Sinn»). Per conseguenza, l’esclusione dalle tecniche di fecondazione assistita non può essere giustificata dall’esigenza di proteggere la «famiglia» in quanto le coppie dello stesso sesso non si sostituiscono né si oppongono alle coppie eterosessuali coniugate, ma sono complementari alle medesime nella definizione costituzionale di famiglia.

La Corte esclude, inoltre, che il divieto possa essere giustificato in nome del superiore interesse del minore, in quanto, a prescindere dalle modalità di procreazione e dalle circostanze della sua vita, per il bambino è certamente «meglio esserci che non esserci» («besser ist, überhaupt zu sein als nich zu sein») e che non sussistono validi studi che affermino che un bambino cresca peggio con genitori dello stesso sesso che di sesso diverso. Nota, peraltro, la Corte che la fecondazione assistita è già consentita in Austria alle coppie conviventi di sesso diverso e che le coppie dello stesso sesso costituite in Unione Civile assicurano senz’altro più stabilità per il bambino.

Non appare, per conseguenza, compatibile con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, che protegge la «vita familiare» e con il principio di uguaglianza, restringere le procedure legalmente consentite di procreazione medicalmente assistita alle sole ipotesi di problemi di fertilità delle coppie eterosessuali. La Corte chiarisce, peraltro, come la decisione non abbia ad oggetto la diversa questione della surrogazione di maternità, interdetta in Austria tanto se utilizzata da coppie dello stesso che di diverso sesso.

Con questa sentenza la Corte costituzionale austriaca interviene, dunque, per la quinta volta in meno di tre anni (da ultimo nel 2012, vedi su ARTICOLO29: Il sì austriaco) sul quadro normativo in seguito alla legge del 1 gennaio 2010 che ha introdotto in Austria la Lebenspartnerschaft, una unione civile registrata riservata alle sole coppie dello stesso sesso sul modello già vigente in Germania dal 2001; come già accaduto in Germania, con le diverse decisioni della Corte costituzionale si sono, via via, eliminate molte delle differenze (che in parte ancora permangono) tra questo istituto giuridico, riservato alle coppie dello stesso sesso, ed il matrimonio, riservato alle coppie di diverso sesso. Si tratta, dunque, di un velocissimo percorso di avvicinamento tra i due istituti giuridici che pare ancora in via di completamento, a dimostrazione che tale istituto favorisce una positiva evoluzione dell’ordinamento verso l’affermazione della piena uguaglianza (MG).

[whohit]Austria fecondazione assistita[/whohit]