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Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

MARR

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, che non lasciava alcun margine di apprezzamento agli ufficiali di stato civile, un gruppo di sindaci decide di presentare ricorso davanti al Conseil d’État. Durante tale giudizio, sette sindaci promuovono una question prioritaire de constitutionnalité, con riferimento alla mancanza di una clausola di coscienza nella legge, a tutela della libertà di coscienza e di opinione. Con la decisione n. 369834 del 18 settembre 2013, il Conseil d’État rimette la questione di costituzionalità presentata da Franck Meyer e dagli altri sei sindaci al Conseil Constitutionnel. In particolare, si pone all’attenzione della Corte costituzionale francese la conformità ai diritti e alle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale francese di alcune disposizioni modificate dalla legge n. 404 del 17 maggio 2013. A ben vedere, anche dopo l’approvazione vennero presentate diverse proposte d’introduzione di una clausola di coscienza nel testo della legge 404. Lo scopo di tali emendamenti, che non trovarono accoglimento in sede parlamentare[1], era quello di dare la possibilità ai sindaci e ai vice-sindaci, le cui convinzioni morali non avrebbero permesso loro di celebrare il mariage pour tous, di potersi astenere, senza subire le conseguenze legali del loro rifiuto.

Ben prima dell’approvazione parlamentare della legge, un gruppo di sindaci francesi riuniti nell’associazione Maires pour l’enfance aveva fatto sentire la propria voce nel dibattito pubblico francese a proposito della riforma voluta dal Governo. In un documento del 12 ottobre 2012, in una fase molto calda del dibattito, possiamo leggere:

Aujourd’hui, au nom d’une prétendue “égalité des droits”, le Gouvernement entend changer la nature même du mariage civil, au prix d’une grave discrimination à l’égard des enfants. En effet, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels conduira inévitablement à priver “légalement” certains enfants d’un père ou d’une mère. Et nous avons appris par la presse que la Ministre de la Justice écarte du projet toute possibilité d’objection de conscience pour les officiers d’état civil.

Anche senza menzionare esplicitamente la questione dell’omogenitorialità, le censure proposte dal gruppo dei sindaci nella questione principale di costituzionalità sono in forte continuità con le affermazioni sopra riportate. In particolare i ricorrenti rilevano che:

  1. il sottoscrivere o meno la definizione di matrimonio risultante dalla legge n. 404-2013 dovrebbe essere ricompreso nella libertà d’opinione dei soggetti;
  2. di conseguenza, l’obbligo di celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso per i pubblici ufficiali non è legittimo: non prende in considerazione il diritto delle persone di comportarsi conformemente alle proprie opinioni. In questo modo, esso si pone in contrasto con l’articolo 10 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789 e con il quinto paragrafo della prefazione della Costituzione francese del 1946;
  3. il celebrare il matrimonio omosessuale coinvolge “personnellement tout son être” per un pubblico ufficiale: questo impone un trattamento analogo rispetto all’obiezione all’aborto;
  4. infine, l’assenza di una ipotesi di esercizio di obiezione di coscienza in una legge (c.d. clausola di coscienza, da non confondere con quella presente nei codici deontologici), danneggia la libertà di coscienza dei sindaci.
  5.  Nell’ordinamento giuridico francese, come richiamato in parte dai sindaci ricorrenti, esistono già delle ipotesi ex lege di obiezione di coscienza. Essa è prevista in due ambiti specifici: il servizio militare obbligatorio e la sanità pubblica. Con riferimento alla seconda, viene riconosciuto il diritto di obiettare nel Code de la santé publique con riferimento all’interruzione volontaria della gravidanza, alle richieste di sterilizzazione volontaria e alla ricerca sugli embrioni. Clausole di coscienza sono altresì previste, analogamente a quanto avviene nel contesto italiano, anche nei codici deontologici di alcune professioni (come medici, avvocati, giornalisti).

2. La decisione del Conseil Constitutionnel

Il Conseil Constitutionnel (décision n° 2013-353 del 18 ottobre 2013 in Articolo29 con nota CHIOVINI Corte costituzionale francese: i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso) rigetta in modo chiaro e non fraintendibile la questione sollevata dai sindaci. Nello specifico, secondo la Corte non è possibile estendere il trattamento previsto per gli obiettori di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza per quattro ragioni principali:

  1. come pubblici ufficiali, i sindaci e i loro vice agiscono in nome dello Stato, in funzione dell’espletamento di un servizio pubblico. Essi assicurano l’applicazione e il rispetto della legge: tale rispetto, di conseguenza, è implicito nella loro attività e, anzi, ne rappresenta il presupposto;
  2. il principio di neutralità del pubblico servizio non è conciliabile con il rifiuto del sindaco di adempiere ai propri doveri previsti ex lege, in ragione di motivi filosofici o religiosi;
  3. il grado di coinvolgimento della coscienza nella condotta “celebrare il matrimonio omosessuale” non può essere paragonato a quello dell’operatore sanitario nello svolgimento di una procedura abortiva;
  4. non può essere quindi trovato alcuno spazio residuo per l’apprezzamento del singolo nell’applicazione della legge che riconosce il mariage pour tous.

La posizione della Corte può essere riassunta con queste parole:

qu’en ne permettant pas aux officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil; qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience[2].

Nessun danno alla libertà di coscienza dell’ufficiale dello stato civile può essere individuata in assenza di una clausola di coscienza nella legge 404: l’ordinamento, ad avviso della Corte, conferisce a determinati soggetti l’esercizio di specifiche funzioni per garantire il regolare funzionamento del servizio pubblico, il quale non può e non deve essere pregiudicato dal disaccordo di alcuni. Questa decisione si pone in linea con la posizione assunta in precedenza da tre importanti organi giurisdizionali: il Tribunale Supremo spagnolo nel 2009[3], la Corte d’Appello inglese e gallese nel 2009[4] e, ad essa collegata, la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2013. In particolare, nel giudizio Eweida and Others v. United Kingdom del 15 gennaio 2013, la IV sezione della Corte di Strasburgo non aveva riconosciuto nessun danno alla libertà di coscienza di un pubblico ufficiale, la signora Ladele, in assenza di una clausola di coscienza prevista dalla legge.

Stante tale comunanza di posizioni a livello non solo nazionale, ma sovranazionale, in merito al rifiuto opposto da un pubblico ufficiale sulla base di ragioni di coscienza, è possibile ricavare dei criteri generali per il riconoscimento legale di ipotesi obiettorie?

3. Alcuni criteri generali

Possiamo ricavare due osservazioni fondamentali dalla posizione assunta dal Conseil Constitutionnel: i pubblici ufficiali agiscono “in nome dello Stato”; il coinvolgimento della loro coscienza nella celebrazione del mariage pour tous non è paragonabile a quello che si avrebbe in una ipotesi di aborto per i medici e gli operatori sanitari coinvolti. Al di fuori di questa ipotesi specifica, mi permetto di suggerire tre limiti teorico-giuridici per ogni ipotesi di obiezione di coscienza[5]: un limite normativo, un limite oggettivo ed un limite soggettivo. Il limite normativo riguarda il rispetto di quei principi e doveri inderogabili all’interno di un ordinamento costituzionale, che una clausola di coscienza non può mai pregiudicare. Oltre a ciò, l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza non può compromettere del tutto gli interessi collettivi, alla cui tutela sono finalizzati gli obblighi cui si consente di derogare. In altre parole, l’obiezione non può incidere sull’assetto d’interessi stabilito da una legge in modo tale da pregiudicare radicalmente il perseguimento di tali interessi (costituzionalmente tutelati), garantiti attraverso l’imposizione dell’obbligo principale. In questa sede non approfondirò tale limite normativo, limitandomi alle considerazioni esposte sin qui. Con riferimento al caso francese, invece, risultano di particolare importanza gli altri due limiti a cui dedicherò attenzione specifica.

Il limite oggettivo: la connessione causale.

Il secondo limite riguarda la connessione causale esistente tra la condotta obbligatoria e il prodursi di un atto ritenuto intollerabile in coscienza. La domanda centrale diventa la seguente: quale dev’essere la partecipazione di un soggetto nel prodursi di una situazione contraria alle sue convinzioni per aversi un’ipotesi di esercizio legittimo del diritto all’obiezione di coscienza? A tal fine è possibile individuare quattro caratteristiche del nesso causale, che dev’essere cumulativamente:

  • certo, ovvero la condotta dell’agente deve contribuire a produrre lo stato di cose contrario ai convincimenti dell’agente stesso, non in modo potenziale, cioè tale da favorire o rendere anche solo possibile tale stato di cose, ma con un apporto determinante;
  • diretto, ovvero occorre un coinvolgimento personale dell’agente nella causazione dell’evento, non mediato o vanificabile attraverso manifestazioni di volontà di altri soggetti a vario titolo coinvolti;
  • necessario, ovvero la condotta dell’agente non dev’essere eliminabile all’interno della catena causale che produce l’evento indesiderato;
  • specifico, ovvero la condotta dev’essere teleologicamente diretta alla causazione dell’evento a cui l’agente non vuole contribuire.

Cerchiamo di applicare questa ricostruzione al nostro casus belli. Perché il Conseil Constitutionnel francese afferma che il coinvolgimento personale del pubblico ufficiale non è paragonabile a quello dell’operatore sanitario in caso di aborto? In quest’ultimo caso, l’apporto materiale fornito alla causazione dell’evento ‘aborto’ è certo e diretto, perché la condotta degli operatori sanitari coinvolti va a produrre materialmente e in modo sicuro una conseguenza eticamente intollerabile. Allo stesso tempo, all’interno della procedura medica specifica in cui si articola l’interruzione volontaria della gravidanza, l’apporto materiale di tali soggetti è anello ineliminabile nella catena causale che conduce a praticare un aborto, ed è ad esso teleologicamente diretto. Possiamo affermare lo stesso per la celebrazione del same-sex marriage? Potremmo rispondere affermativamente, almeno prima facie. L’evento moralmente intollerabile al quale i sindaci francesi e i loro vice non vogliono prendere parte è ‘celebrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso’. Perché si abbia un matrimonio validamente celebrato, il coinvolgimento del sindaco o dei suoi delegati è diretto (personale e non delegabile, riferendoci anche alle parole della circolare ministeriale citata in apertura), certo, necessario e specifico in ragione della procedura legale prevista dalla legge francese. I sindaci avevano quindi diritto ad un riconoscimento legale della propria facoltà di obiettare? Considerando la situazione con più attenzione si giunge ad una risposta negativa.

L’atto che i pubblici ufficiali sono chiamati a celebrare è ‘il matrimonio’. Tale atto non implica alcun conflitto di coscienza per i sindaci ricorrenti nella misura in cui esso vede il coinvolgimento di soggetti di sesso opposto. Diversamente dall’aborto, la condotta materiale ‘celebrare un matrimonio’ diventa irreparabilmente problematica soltanto nel caso specifico in cui sia una coppia gay o lesbica ad essere coinvolta nella celebrazione. Non è quindi la condotta imposta dalla legge ad essere foriera di contrasti con la propria coscienza, ma l’estensione di un istituto giuridicamente previsto ad una certa categoria di persone. Può sembrare paradossale, ma il caso non è poi così differente da quello di un medico che si rifiutasse di praticare aborti soltanto in ragione del colore della pelle di una donna o del suo stato civile (es. soltanto donne sposate). Un ordinamento democratico e pluralista può tollerare una simile dinamica? La previsione legale di una ipotesi legittima di esercizio dell’obiezione di coscienza vuole dare la possibilità ai soggetti di astenersi dal compimento di un atto a cui sarebbero diversamente tenuti, non in ragione delle condizioni personali dei soggetti coinvolti, ma per la struttura e le conseguenze prodotte dall’atto stesso. In caso contrario, una clausola di coscienza prevista dalla legge finirebbe con il legittimare una forma non poi così velata di discriminazione. Non stupisce, infatti, che i sindaci si siano riferiti al loro diritto di agire conformemente alle proprie opinioni (in merito alle unioni omosessuali), nel sollevare la questione di costituzionalità. In questo modo si genera un pericoloso fraintendimento: l’obiezione di coscienza non protegge le opinioni delle persone, ma l’integrità della propria coscienza dall’adempimento di un dovere imposto dalla legge a garanzia di un interesse generale. Una volta che un diritto è stabilito per tutti i cittadini, uno stato costituzionale di diritto, democratico e pluralista non può permettere che le opinioni di alcuni diventino il limite per l’esercizio di diritti, solo nei confronti di alcuni cittadini.

Il limite soggettivo: lo status

Il terzo limite, che viene in rilievo nella pronuncia dei giudici francesi, è quello relativo alla compatibilità delle proprie opinioni personali con lo svolgimento di funzioni pubbliche. Giudici, pubblici ufficiali, componenti delle forze dell’ordine, soldati, insegnanti: questi sono soltanto alcuni dei soggetti che si trovano in una situazione di contrasto potenziale, e spesso attuale, tra la funzione svolta e le proprie convinzioni personali. In tali casi il limite dello status vuole rispondere a questa domanda: questi soggetti possono invocare il diritto all’obiezione di coscienza in merito a questioni collegate all’esercizio delle loro funzioni? Un giudice che ritiene di non poter decidere un caso per un conflitto di coscienza; un pubblico ufficiale, proprio come nel caso francese, che non può celebrare un matrimonio tra coppie dello stesso sesso, o anche soltanto procedere alla sua registrazione; un insegnante in una scuola pubblica che si rifiuta di comunicare agli studenti determinati contenuti previsti dai programmi ministeriali, perché in contrasto con le proprie convinzioni profonde.

La questione dirimente per stabilire se tali soggetti possano o meno obiettare è quella che concerne l’ordine valoriale che essi sono chiamati ad applicare nello svolgimento delle proprie funzioni: in altre parole, qual è l’ordine assiologico fatto proprio da tali soggetti, non in foro interno, ma nell’esercizio delle rispettive funzioni? Non si tratta dell’ordine assiologico o valoriale individuale, bensì di quello dell’ordinamento giuridico al cui servizio il loro ufficio è preordinato: rispetto al semplice punto di vista interno[6] come cittadini nei confronti dell’ordinamento, prevale il punto di vista dell’ordinamento stesso in virtù della funzione svolta. Questo riguarda emblematicamente il giudice che esercita volontariamente la sua funzione giurisdizionale (mentre caso diverso e più delicato è quello della cooptazione del giudice popolare). Il giudice è chiamato a svolgere la sua attività di iuris dicere secondo un assetto valoriale potenzialmente, e anche concretamente, differente rispetto a quello della propria coscienza: è la coscienza del legislatore e non quella del giudice a dover prevalere, sempre nel rispetto dei principi costituzionali. In base al rispetto di tali principi e non della propria idea di giustizia, il giudice potrà semmai mettere in discussione la costituzionalità di una legge, e, rispetto ad essa, l’assetto valoriale che ne è a monte. Ad essere garantite saranno comunque le condizioni nello svolgimento della sua attività giurisdizionale, come la neutralità, non, invece, il potenziale turbamento della sua coscienza individuale, a seguito dell’ufficio che ha volontariamente assunto. Se un soggetto decide di mettersi al servizio della “cosa pubblica”, lei o lui compie una decisione liberamente assunta verso lo Stato e la società di cui fa parte. Si potrebbe fare un discorso simile (come spesso in questi ultimi anni è stato fatto) anche per i medici e gli operatori sanitari con riferimento all’aborto: essi hanno scelto volontariamente la propria professione; se oggi tale professione comporta anche il compimento di procedure abortive, di cui erano ben consci quando hanno intrapreso i propri studi, perché permettere loro di obiettare? Mi guardo bene dall’entrare in questa sede in una questione così complessa. Mi limito a segnalare come le due ipotesi siano profondamente differenti. Ciò su cui i giudici francesi invitano tutti a riflettere è, più in generale, cosa significhi porsi a servizio di uno Stato democratico e pluralista e dei suoi cittadini; non al servizio di qualsiasi Stato, anche il più illiberale e criminale che si possa immaginare, ma di un preciso modello di Stato nato all’indomani del secondo conflitto mondiale. Quando tali soggetti rivendicano il diritto di obiettare nello svolgimento delle loro funzioni fraintendono il proprio ruolo: essi sono chiamati a dare esecuzione alla legge, come espressione democratica di un sistema giuridico, salvaguardando gli interessi in essa protetti. In questo quadro, la democrazia deve essere intesa quale sistema di garanzia delle minoranze, perché le maggioranze hanno già il peso numerico per farsi sentire.

Perché le mie considerazioni non vengano in alcun modo lette o fraintese come un richiamo al legalismo etico, all’obbedienza alla legge in quanto legge, mi preme aggiungere che anche in queste situazioni residua un margine di scelta ineliminabile. Ognuno può rassegnare le proprie dimissioni dall’ufficio o dalla funzione ricoperta oppure, in alternativa, assumersi le responsabilità sul piano giuridico e disciplinare che una condotta difforme da quella prevista dalla legge comporterebbe, divenendo un atto di pubblica disobbedienza e non di disobbedienza civile, non essendo i soggetti coinvolti semplici cives di fronte allo Stato. L’obiezione di coscienza, però, non può essere messa in gioco, perché risponde a logiche profondamente diverse.

4. Uno sguardo finale all’Italia: esiste un confine per l’opinione?

Come il lettore di Articolo29 ricorderà, con la sentenza 138 del 2010 la Corte costituzionale italiana si è pronunciata sulla possibilità di contrarre matrimonio per coppie dello stesso sesso. Nel sancire la temporanea impossibilità del same-sex marriage in Italia, la Consulta ha però sottolineato sia la rilevanza giuridica delle coppie omosessuali, intese proprio come “formazioni sociali” (ex art. 2 Cost.) all’interno delle quali si può svolgere la personalità di ognuno, sia il ruolo del Legislatore, al quale invece spetterebbe il delicato compito (verso il quale da tempo professa reticenza) di predisporre una disciplina per il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso. Ad oggi, come la vicenda di queste settimane sulla trascrizione dei matrimoni di coppie lesbiche e gay insegna, nulla è stato fatto. Ed anche ciò che si cerca meritoriamente di fare a livello locale, diviene poi oggetto di attacco da parte di un governo centrale ignorante e, atteggiamento ancor più grave, indifferente agli effetti sociali che il protrarsi di tale ritardo sta producendo.

In caso di approvazione di una legge sul matrimonio omosessuale o, ipotesi meno fantascientifica nel breve termine, di una legge che preveda la registrazione delle unioni di fatto omosessuali in Italia, si profilerebbe un quadro ben più pesante che oltralpe. Se vogliamo non nasconderci dietro il velo del politically correct, è altamente probabile che quella clausola di coscienza assente nel testo francese compaia a chiare lettere nel caso italiano. Facendo riferimento a vicende recenti, basta ricordare la rilevanza della protezione delle opinioni che emerge dal disegno di legge Scalfarotto sul reato di omofobia e transfobia[7], come risultante dal passaggio in Senato. Speriamo che il legislatore (ed ancor prima la società) comprenda la differenza abissale tra la protezione del proprio agire in coerenza con ciò che ognuno «considera di più impegnativo e degno di osservanza»[8] e la tutela delle opinioni di un pubblico ufficiale sullo stile di vita e l’identità sessuale dei cittadini.

In chiusura, mi permetto una provocazione al lettore di Articolo29: vogliamo davvero che le opinioni in Italia godano di un grado di protezione maggiore delle persone che di tali opinioni sono non solo oggetto, ma spesso vittima? Non sono forse le opinioni che in tempi e circostanze diverse hanno istigato al disprezzo, all’odio, alla violenza quei soggetti incapaci di soppesarne con spirito critico le ricadute pratiche? La mia non è un’opinione, ma un’esortazione: che l’appello alla coscienza non diventi il salvacondotto per la discriminazione.

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* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Post-doc all’École pratique des hautes études, Sorbona, Parigi: Groupe Sociétés, Religions, Laïcités , EPHE-CNRS; Professore a contratto di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Bergamo.

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[1] Nel 2013 vennero presentate due proposte d’introduzione di un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza nella legge 404: Jean-Louis Masson presentò al Bureau du Sénat la proposition n. 613 il 27 maggio 2013;  Philippe Gosselin, insieme ad altri cinquantadue parlamentari, presentò al Bureau de l’Assemblée nationale la sua proposta il 10 ottobre 2013.

[2] Sentenza n. 2013-353, Considérant 10.

[3] Sentenza n. 3059/2009, dell’11 maggio 2009. In questo caso un giudice, non un pubblico ufficiale, si era rifiutato di procedere alla registrazione di un same-sex marriage.

[4] Ladele v. London Borough of islington, EWCA Civ. 1357, 15 ducembre 2009.

[5] Cfr. M. Saporiti, La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di coscienza, Giuffrè, Milano, 2014.

[6] Cfr. H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 2002, p. 106 e ss.

[7] All’articolo 1 lettera c) si prevede espressamente che “Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni”.

[8] Corte cost, sent. n. 334 del 1996, punto 6.1 del Considerato.

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