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Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

2013-01-23 19.40.26(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico.
Com’é noto, diversi Comuni italiani, fra cui alcune realtà amministrative e politiche importanti (vedi le direttive dei Sindaci dei Comuni di Napoli e Bologna), hanno iniziato a trascrivere i matrimoni same-sex celebrati all’estero. Si tratta di una novità, poiché sino ad oggi alcuni Comuni si erano limitati ad istituire registri delle coppie di fatto, mentre oggi viene data rilevanza ai matrimoni, con ciò riconoscendoli giuridicamente e legittimandoli, almeno da un punto di vista politico. Tali trascrizioni avvengono, tuttavia, non come atti aventi valore di matrimonio per la legge italiana, ma come atti esteri che non vengono riconosciuti dalla nostra legge nazionale. In seguito alla trascrizione, lo status dei coniugi non muta e gli stessi non diventano tali per lo Stato italiano. Pur con qualche margine di ambiguità, non si tratterebbe quindi di vera e propria trascrizione nei registri dello stato civile di atti tipici, ma di atti atipici, che non hanno effetto di matrimonio per lo Stato italiano.
Secondo una opinione, e secondo l’intendimento dei Sindaci, la trascrizione anche in questo caso mantiene comuque una funzione di pubblicità e di certificazione perché rende noto che una persona ha contratto matrimonio, consentendo a chi ha trascritto o a terzi di ottenere un certificato che ne attesti l’esistenza (vedi in questo senso i chiarimenti dei giuristi di Rete Lenford, Avvocatura per i diritti lgbti) .
Si deve dire al riguardo che i matrimoni same-sex producono in effetti comunque qualche effetto giuridico anche in Italia. La Corte di cassazione nella nota sentenza 4184 del 2012 aveva ammesso che i matrimoni same-sex celebrati all’estero, in quanto “riconosciuti” dall’art. 12 della Convenzione europea dei diritti umani, non possono considerarsi “inesistenti” per il nostro ordinamento, affermando, tuttavia, che tali atti non avrebbero “alcun effetto” in Italia. Si tratta di un’affermazione che non persuade sino in fondo, posto che per la disciplina dell’Unione europea e del D.I.P. l’atto straniero può produrre specifici effetti giuridici anche nel nostro ordinamento. Il matrimonio celebrato all’estero impone, ad esempio, il rilascio della carta di soggiorno al coniuge non europeo (ai sensi della disciplina di derivazione europea in materia di libertà di circolazione, vedi in merito la nota del 5 novembre 2012 del Ministero dell’Interno) e può produrre effetti ulteriori, ancora, in quanto richiamato dalle nostre norme del diritto internazionale privato. E poiché buona parte dei Paesi europei (Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Lussemburgo, Belgio..) ha già aperto il matrimonio, é prevedibile che l’esperienza ci presenti in futuro sempre più casi in cui il nostro ordinamento non potrà non riconoscere effetti a tali atti.
Dunque la tela oggi si disfa, ma la realtà sociale é destinata a tessere ancora.

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