Archivi mensili: gennaio 2015

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

800px-La_Cour_de_Cassation_et_la_ConciergerieCon decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino (more…)

Confermata in appello la prima condanna per discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale

foto TAORMINACon sentenza dell’11 dicembre 2014, resa nota oggi, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di un noto avvocato al pagamento in favore dell’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford della somma di € 10.000,00 ed alla pubblicazione di un estratto del provvedimento  sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in ragione di dichiarazioni rese dal noto professionista nel corso di un’intervista durante il programma radiofonico “La Zanzara”, con le quali aveva reiteratamente affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali (vedi qui l’ordinanza del 6 agosto 2014 del Tribunale di Bergamo, con una  breve nota di Marco Gattuso e l’esaustivo commento di Francesco Rizzi Tre lezioni dal caso Taormina: il ruolo della società civile come strumento di empowerment dei soggetti discriminati in ARTICOLO29, 2014.

[whohit]APPELLO Taormina  [/whohit]

La Cassazione sulla condotta omofoba della Pubblica Amministrazione

patenteLa Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza del 22 gennaio 2015, n.1126 (Pres. Segreto , est. Travaglino) ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva ridotto da 100.000 a 20.000 euro il risarcimento del danno dovuto ad un giovane cui era stata sospesa la patente a causa del suo orientamento sessuale.
Nel maggio 2001 il ragazzo in sede di visita militare aveva detto in tutta tranquillità ai medici d’essere gay e si era ritrovato coinvolto in una kafkiana vicenda, davvero incredibile, che aveva condotto addirittura a visite mediche ed alla sospensione della sua patente di guida.
Nella motivazione la Suprema Corte osserva come risulti leso «il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale», protetto dall’art. 2 Cost., rammentando altresì che «il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981».
Molto netta la presa di posizione dei giudici di legittimità, per i quali nonostante «il malaccorto tentativo» della Corte d’appello di Catania «di edulcorare la gravità (more…)

Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

us-constitution di Angioletta Sperti*

 La Corte Suprema degli Stati  Uniti – come già segnalato da Articolo29[1] – ha accettato di pronunciarsi in via definitiva sul diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio in tutto il territorio degli Stati Uniti e di ottenere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza del matrimonio contratto in un altro Stato dell’Unione. La sentenza, attesa per la fine del mese di giugno 2015 – quale che sia il suo esito – sarà sicuramente la più rilevante pronuncia sul riconoscimento dei diritti civili degli ultimi decenni ed è dato presumere che essa eserciterà una notevole influenza anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti.

Il writ of certiorari[2]  della Corte Suprema è stato accolto positivamente dai numerosi movimenti per i diritti delle coppie omosessuali che sperano nella conclusione della loro lunga battaglia per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso in tutto il territorio degli Stati Uniti[3]. La stessa amministrazione Obama ha peraltro manifestato apprezzamento per la decisione della Corte Suprema ed ha dichiarato l’intenzione di depositare come amicus curiae una memoria a sostegno della tesi dell’incostituzionalità dei same-sex marriage bans e per il pieno riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di sposarsi[4].

La questione oggetto del giudizio

La Corte ha, in particolare, concesso il certiorari su quattro ricorsi proposti da coppie dello stesso sesso residenti in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà sul matrimonio fra persone dello stesso sesso

imageLa Corte Suprema degli Stati Uniti annuncia la decisione definitiva sul matrimonio fra persone dello stesso sesso: la discussione inizierà a fine aprile e la sentenza é attesa entro giugno.
Oggi 36 Stati su 50 ammettono il matrimonio e il 70% dei cittadini americani vivono già su territori che non consentono discriminazione matrimoniale. La Corte deciderà se il matrimonio é un diritto fondamentale aperto anche alle coppie dello stesso sesso, con una risoluzione che potrebbe vincolare gli ultimi 14 Stati residui.
La Corte ha impresso una improvvisa accelerazione nel 2013, quando ebbe a dichiarare l’illegittimità del D.O.M.A., la legge federale che negava rilevanza federale ai matrimoni same sex. La decisione era fondata soprattutto sull’esigenza di garantire l’autonomia dei singoli Stati, ma nella sentenza i giudici richiamavano anche il valore delle unioni omosessuali e ammettevano gli effetti negativi conseguenti al mancato riconoscimento del matrimonio. Queste affermazioni hanno avuto un’enorme influenza e da allora in decine di decisioni i giudici americani, valorizzando tali asserzioni, hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di matrimonio.
Nell’ottobre del 2014 la Corte suprema aveva negato un proprio intervento, sull’assunto della carenza di un disaccordo fra le corti, posto che tutte sancivano l’illegittimità del divieto di matrimonio. Dopo tale ultimo provvedimento, da ottobre ad oggi si sono moltiplicate le decisioni, sino a portare a 36 gli Stati che ammettono il matrimonio. Adesso la Suprema Corte ha deciso di arrivare ad una sentenza definitiva e l’esito é assolutamente (more…)

É uscito il secondo numero di GenIUS, la prima Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Scaricabile gratuitamente.

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Eccoci dunque al secondo numero di GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e identità di genere.

di Marco Gattuso*

1.

Il primo numero del semestrale, uscito nel giugno 2014, era interamente dedicato alla questione del “divorzio imposto” nell’imminenza della decisione della Corte costituzionale. Con questo secondo numero la rivista prende, invece, il proprio effettivo avvio con una strutturazione che comprende uno o più Focus su temi specifici, la raccolta nella sezione Interventi dei contributi di diversi autori su temi di attualità e, nella sezione Commenti, di agili, ma non meno approfondite, note alle decisioni ed ai provvedimenti amministrativi emessi nel corso dell’anno; la Rivista propone, infine, un Osservatorio, con la raccolta delle decisioni e della documentazione giuridica più rilevante (ma ovviamente quest’ultima parte deve considerarsi integrata dalla copiosissima documentazione – sentenze italiane e straniere, atti normativi, provvedimenti amministrativi – pubblicata costantemente su Articolo29, il portale di approfondimento giuridico che promuove ed ospita la Rivista).

2. Focus: Matrimonio, unioni civili e diritti fondamentali

Il Focus di questo numero è integralmente dedicato ad un tema di grandissima attualità: il matrimonio, le unioni civili ed i diritti fondamentali. Abbiamo chiesto a giuristi di varia estrazione (costituzionalisti, civilisti e specialisti del diritto europeo e comparato) di confrontarsi sulle diverse opzioni oggi sul tappeto. La questione è quella della forma della regolamentazione giuridica dei rapporti di coppia tra persone dello stesso sesso alla luce dei principi di diritto costituzionale e sanciti dai trattati europei e dalla Convenzione europea dei diritti umani, con un occhio attento anche alle esperienze straniere. Le prof. Giuditta Brunelli e Barbara Pezzini, ordinarie di diritto costituzionale, offrono un’approfondita analisi del quadro giuridico derivato dalla nostra Costituzione alla luce anche della giurisprudenza della Consulta, al fine di verificare la compatibilità dell’attuale carenza di regolamentazione dei rapporti di coppia con la tutela costituzionale dei diritti fondamentali; questione aperta, in particolare, è la compatibilità con la Costituzione dell’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso e/o della creazione di un istituto giuridico alternativo riservato alle stesse. La prof. Gilda Ferrando ed il prof. Massimo Dogliotti, quest’ultimo anche giudice della Corte di cassazione, affrontano i medesimi temi dal punto di vista del diritto di famiglia. Di particolare interesse il contributo del prof. Robert Wintemute, docente di diritti umani a Londra e difensore in numerosi procedimenti in materia di discriminazione avanti alla Corte europea dei diritti umani, il quale analizza la giurisprudenza di Strasburgo con particolare riguardo alla possibilità che la Corte giunga nel prossimo periodo ad imporre all’Italia obbligazioni specifiche in materia di tutela delle coppie dello stesso sesso. Non meno affascinante il contributo del prof. Kees Waaldijk, noto docente di Comparative sexual orientation law a Leiden (Paesi Bassi), il quale ricostruisce con estrema cura il quadro delle tutele garantite nei diversi paesi europei, fornendo anche delle utilissime tabelle di riferimento che consentono una dettagliata analisi delle soluzioni raggiunte, allo stato, nei diversi ordinamenti. Molto stimolante anche il contributo del giudice della prima sezione civile della Corte di cassazione, Maria Acierno, sull’influenza già esercitata dalla giurisprudenza sovranazionale sul quadro normativo interno, in particolare grazie al lavoro interpretativo dei giudici italiani: è di rilievo la sua osservazione per cui un’eventuale legge sulle unioni civili non potrebbe contenere una regolamentazione dei rapporti che si discosti dalle regole già previste per il matrimonio, in quanto ogni deroga avrebbe evidente sapore discriminatorio. Da ultimo, Elena Sorda esamina il testo attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato in materia di unioni civili, con una comparazione anche con le partnership inglesi ed i Pacs francesi.

3. Interventi

Oltre al Focus, la Rivista raccoglie numerosi Interventi su temi di interesse.

La questione dell’omogenitorialità viene affrontata sotto quattro diversi aspetti. La prof. Alessandra Pioggia si occupa della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di fecondazione eterologa, verificandone le conseguenze anche in materia di genitorialità gay e lesbica. Anna Maria Lecis Cocco Ortu ricostruisce in modo impeccabile l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riguardo all’omogenitorialità. Federico Ferrari e la prof. Chiara Saraceno affrontano il medesimo tema (more…)

Minore nato da due donne in Spagna: l’atto di nascita può essere trascritto in Italia

foto3di Marco Gattuso

Con decreto della Corte d’appello di Torino del 29 ottobre 2014 (vedi qui la massima), reso noto oggi dal nostro portale ARTICOLO29, viene riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la trascrivibilità dell’atto di nascita, formato all’estero, del figlio di una coppia omosessuale.
Con una decisione davvero storica, la Corte d’Appello di Torino, ribaltando le conclusioni cui era giunto il Tribunale, ha ordinato la trascrizione del certificato di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. Il bambino, dunque, è figlio di due madri anche per la legge italiana. Si tratta del primo caso per il nostro Paese: il Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del 30 luglio 2014 (vedi qui la prima nota di Marco Gattuso in ARTICOLO29 e qui il commento di Joelle Long in ARTICOLO29) aveva consentito, per la prima volta, ad una co-madre di adottare il figlio della compagna, oggi vi è il riconoscimento della doppia maternità sin dalla nascita.
Nella specie una donna italiana ed una spagnola avevano avuto un bambino a Barcellona: la donna italiana aveva trasferito il proprio ovulo alla donna spagnola che, dopo fecondazione con seme proveniente da un donatore, aveva portato a termine la gravidanza. Abbiamo, dunque, sia la fecondazione eterologa mediante donazione del seme da parte di un donatore esterno alla coppia, sia la scissione fra la madre genetica (cui risale l’ovocita fecondato) e la madre biologica (che ha condotto la gestazione).
La Corte ha smentito il tribunale di primo grado (more…)