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Avvocatura e tutela delle coppie omosessuali: la delibera del Consiglio Nazionale Forense

CNFCon delibera adottata il 23 ottobre 2015, resa pubblica il 15 dicembre durante l’incontro su “Convivenze di fatto e unioni civili” svoltosi alla Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Forense -massimo rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana- ha rappresentato al Parlamento ed al Governo “l’improrogabile e indefettibile necessità di garantire la tutela della vita privata e familiare delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi democratici”.
Pur senza farvi espresso riferimento, la delibera sembra guardare al dibattito attualmente in corso sul ddl AS 2081 (cd. ddl Cirinnà), recante – appunto – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il cui iter riprenderà il 26 gennaio prossimo con la discussione generale in Aula, al Senato.
Il documento muove da alcune premesse rilevanti, sul piano del metodo e del merito. L’intervento dell’Avvocatura italiana nel dibattito politico, parlamentare e sociale in corso è infatti giustificato – in punto di metodo – sul rilievo secondo cui “il contributo positivo alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della pari dignità sociale è componente essenziale della missione istituzionale dell’Avvocatura, in coerenza con la sua funzione istituzionale e la sua responsabilità sociale”.
La delibera passa poi ad elencare alcuni profili di merito, dalle quali discende la necessità di una presa di posizione. Anzitutto, il rilievo centrale assunto – nel nostro sistema costituzionale – dalla centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili tra cui rientra “quello di esprimere la propria identità ed il proprio orientamento sessuale e di realizzare compiutamente ed in conformità ad essi le scelte inerenti alla vita privata, come quelle relative alla costruzione di una famiglia”: il principio del libero svolgimento della personalità si salda, poi, con il principio di eguaglianza, il quale – imponendo di evitare ogni trattamento discriminatorio – garantisce “alle diverse forme dell’affettività umana pari dignità sociale”. Tali riferimenti sono corroborati, più avanti nel testo, dal richiamo ai conformi orientamenti del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Con riferimento specifico al riconoscimento delle unioni omosessuali, la delibera del CNF si mantiene su una posizione allineata a quella espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138/2010, richiamandone il passaggio relativo alla qualificazione della coppia omosessuale in termini di formazione sociale protetta dall’art. 2 e, soprattutto, il ruolo centrale del legislatore cui resta affidata, nell’esercizio della propria discrezionalità, la scelta in merito alla forma del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali.
Tra considerazione del quadro costituzionale e sovranazionale, e rispetto della discrezionalità del legislatore, il Consiglio Nazionale Forense esprime una posizione chiara in ordine alla necessità “improrogabile e indefettibile” di provvedere a dotare l’Italia di uno “strumento giuridico adeguato per il riconoscimento di tutte le unioni che costituiscono realizzazione del diritto inviolabile dell’uomo di essere garantito nell’espressione della propria affettività”, specificando simile istanza nella garanzia della “tutela della vita familiare” di tutte le unioni.