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Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Friedrich_OverbeckCon sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, con un mero diniego, mentre in quattro casi avevano rinviato alla Corte costituzionale ritenendo che l’implicito divieto fosse contrario alla Costituzione.
Come noto, la Corte costituzionale nel 2010 ha confermato la sussistenza di una preclusione implicita nel codice civile, ritenendo che la stessa non violi la Costituzione.
Tornate quindi le cause davanti ai giudici di merito, una sola di esse – pendente davanti alla Corte d’appello di Roma – è stata coltivata sino al ricorso alla Corte di cassazione, cui gli avvocati di Rete Lenford – pur non insistendo sull’iniziale tesi della mancanza di un divieto (a quel che è dato evincere dalle motivazione della S.C.) – hanno chiesto, ancora una volta, di verificare se tale divieto fosse compatibile con la Costituzione, sostenendo, in particolare, il superamento della sentenza del 2010 in ragione dei successivi sviluppi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della stessa Cassazione (e chiedendo altresì un nuovo rinvio alla Consulta).
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso, confermando le precedenti decisioni. I giudici di legittimità ribadiscono difatti che nel nostro sistema legislativo il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è previsto, mentre il «nucleo affettivo – relazionale che caratterizza l’unione omo affettiva, invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione, può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione». I giudici rammentano che «per questa ragione la Corte di Cassazione ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale», ricordando, infine, che «l’operazione di omogeneizzazione può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte costituzionale in quanto tenuto ad un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata».
Dunque, pur ritenendo di non potere assicurare direttamente una congrua tutela antidiscriminatoria (come ritenuto, invece, dalla maggioritaria giurisprudenza americana), i giudici italiani tornano per un verso a sollecitare il Legislatore e tornano, per altro verso, a sottolineare il loro impegno ad assicurare alle coppie gay e lesbiche un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale, ogniqualvolta siano in gioco i diritti fondamentali.
L’affermazione che il grado di tutela debba essere «equiparabile a quello matrimoniale» rappresenta certamente un’affermazione di grande rilievo, una vera e propria indicazione per il Legislatore oggi alle prese con la discussione sulla forma di tutela giuridica necessaria per le coppie dello stesso sesso.

[whohit]Cass 2400 del 2015 [/whohit]