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Gestazione per altri, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

mediumCon una decisione del 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in materia di protezione della «vita privata» e della «vita familiare».

Il caso si riferisce ad una coppia di coniugi di sesso diverso che avevano avuto un bambino in Russia mediante Gestazione per altri (GPA, Gestation pour autrui, nel linguaggio tecnico della Corte europea dei diritti umani [1]). In seguito a segnalazione da parte del Consolato di Mosca, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, verificata l’assenza di qualsiasi rapporto biologico fra i due genitori ed il bambino (dunque mediante esame del DNA si era appurata l’assenza di legame genetico anche con il padre), ne aveva dichiarato lo stato di abbandono e l’adottabilità, dando il bambino in adozione a terzi.

La Corte europea rileva come nella specie sia stata violata la relazione familiare de facto tra i due genitori intenzionali ed il bambino e come, per conseguenza, l’Italia debba essere condannata a risarcire il danno patito; la Corte, comunque, sottolinea come la decisione non implichi la necessità di riaffidare il bambino ai due genitori, in quanto si deve rispettare il superiore interesse di quest’ultimo a restare oramai presso la coppia che l’ha successivamente adottato e presso la quale risulta collocato già dal 2013.

La Corte rammenta come per sua giurisprudenza ormai consolidata la nozione di «famiglia» protetta a norma dell’art. 8 della Convenzione non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio ma concerne anche le relazioni di fatto. Ricorda, inoltre come secondo la propria interpretazione, l’art. 8 non garantisca in alcun modo un preteso diritto a fondare una famiglia o ad adottare, ma presupponga e protegga una vita familiare già sussistente e consolidata.

A questo riguardo i giudici rilevano come il bambino avesse già trascorso sei mesi di vita con i genitori in Italia (a partire dal terzo mese di vita) e come avesse già trascorso qualche settimana con loro anche in Russia (mentre non risulta alcun rapporto genitoriale con la portatrice, mère porteuse). Nonostante tale periodo sia relativamente corto, i giudici rilevano come si debba assumere già sussistente una consolidata (su questo punto non concordano, invece, i giudici Raimondi e Spano nell’opinione dissenziente) «vita familiare de facto» (com’è confermato anche dalla stessa richiesta del curatore di sospensione della loro potestà genitoriale), meritevole dunque di protezione a norma del menzionato art. 8 della Convenzione.

In ogni caso, i giudici di Strasburgo osservano come nella specie sia in gioco anche il diritto al rispetto della «vita privata», anch’esso protetto dall’art. 8, posto che il mancato riconoscimento dell’atto di nascita legalmente costituito all’estero incide sull’identità personale del minore.

Nella specie la decisione dei giudici italiani di sottrarre il bambino ai genitori di fatto non rappresenta, secondo la Corte, una misura necessaria e proporzionata.

Secondo la Corte europea dei diritti umani, infatti, la sottrazione del bambino ai genitori intenzionali con cui aveva maturato un rapporto familiare non può essere giustificato esclusivamente dalla loro violazione delle leggi italiane in materia di adozione internazionale, posto peraltro che il riferimento all’ordine pubblico non può essere considerato come una sorta di nulla osta (carte blanche) che giustifichi qualsiasi misura, dovendosi tenere conto della necessità per lo Stato di prendere sempre in considerazione l’interesse superiore del minore, indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o meno. Ed è chiaro, per la Corte, che è interesse del minore il mantenimento del legame con la propria famiglia.

L’Italia ha dunque violato l’art. 8 della Convenzione, che è diretto a proteggere l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri ponendo in capo allo Stato obbligazioni positive inerenti al rispetto effettivo della vita familiare dei cittadini.

La decisione di Strasburgo, appare, in tutta evidenza, in netto contrasto con la giurisprudenza interna, non solo di merito ma anche di legittimità, posto che la Corte di cassazione con una recentissima sentenza (n.24001 del 2014) aveva preso, invece, indirizzo esattamente opposto, ammettendo l’allontanamento del minore dai genitori (entrambi privi di legame biologico con il bambino) in seguito ad una Gestazione per altri all’estero.

Atteso il carattere vincolante della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sarà dunque utile verificare adesso l’adeguamento della giurisprudenza italiana al diritto convenzionale.

[1] in Italia vi si riferisce a volte come gestazione di sostituzione, maternità di sostituzione o surrogazione di maternità.[whohit]CEDU GPA condanna Italia  [/whohit]