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Ecco gli emendamenti al Testo unificato Cirinnà

emendamentiCome noto, in Commissione giustizia in Senato sono scaduti da qualche giorno i termini per la presentazione degli emendamenti al Testo Unificato sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Pubblichiamo qui il testo di gran parte degli emendamenti (mancano soltanto quelli relativi all’art. 3).

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 1

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1 COMMA 2-6

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 2

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 4-19

Trattandosi di oltre 4300 emendamenti, la lettura  può risultare assai noiosa, in quanto la gran parte degli emendamenti sono meramente ostruzionistici. La noia può essere mitigata dalla peculiarità e bizzaria di alcuni.

Per un esempio, si legga questo:

giova

Fra gli emendamenti non ostruzionistici, ne segnaliamo, invece, alcuni.
– Quello presentato dai senatori Fattorini, Lepri, Cucca, Pagliari, n. 1.6 che intende includere una premessa “ideologica” al Testo «Art. 01. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all’articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario. 2. Le due parti che costituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate ’’partner’’. 3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei partner, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall’unione civile».
– Il 5.19 (Lepri, Fattorini, Del Barba, Scalia) che è diretto a sostituire l’adozione in casi particolari con un inedito (e meno tutelante per i bambini) “affidamento in casi particolari”: «Art. 5-bis. (Dell’affidamento in casi particolari) 1. I minori possono essere affidati al partner di un’unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell’altro partner e l’altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale. 2. L’affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore. 3. In caso di scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate. 4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il partner affidatario può avanzare richiesta di adozione. 5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull’affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3. 6. Al compimento della maggiore età dell’affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l’adozione.’’».
– Il 1.1091 presentato dal senatore Ichino e dal sen. Maran che intende chiarire come non sia necessario istituire un Registro ad hoc, ben potendosi procedere ad iscrivere le Unioni civili fra gli altri atti dello Stato civile: «2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».
– Il 5.22 (senatori Petraglia, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino) che introduce la piena equiparazione della filiazione nel matrimonio e nella Unione civile: «Art. 5. – (Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). – 1. I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza dell’unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all’articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio. 2. Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi. 3. In caso di separazione delle parti dell’unione civile ai sensi dell’articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall’articolo 155 del codice civile».
– Il 5.24 (senatori Petraglia, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Uras, Campanella, Casaletto, Simeoni, Gambaro, Bencini, Bocchino) che introduce (oltre all’adozione del figlio del partner) il diritto all’adozione congiunta di bambini abbandonati: «Art. 5. – (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). – 1. Alla legge 184, dopo la parola: ’’coniuge’’ sono inserite le parole: ’’o dalla parte dell’unione civile tra persone maggiorenni’’, ovunque ricorra».
– Il 19.0.2 (senatori Lo Giudice, Manconi, Mattesini, Puppato, Ricchiuti) che difatto ripropone in questa sede il progetto di legge sulla cd. “responsabilità genitoriale” introducendo un nuovo Titolo VII-bis nel codice civile (per cui «1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenne».[whohit]emendamenti cirinnà[/whohit]