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L’adozione da parte della comadre è nell’interesse della minore: conferma anche dai giudici d’appello

2010-06-25 17.11.46Con sentenza depositata oggi 23 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del luglio 2014 che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte della comamma.

Anche i giudici d’appello affermano, dunque, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio, l’art. 44 lett. D della Legge n. 184 del 1983 consente di disporre l’adozione. Si riafferma così che il giudice può e deve valutare se nel caso concreto l’adozione da parte della comadre è nell’interesse del minore.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta dunque una importante affermazione dell’indirizzo interpretativo, già fatto proprio dal Collegio di primo grado, che di recente aveva trovato conferma anche in una decisione dalla Corte d’Appello di Milano: l’art. 44 lett. D della Legge sull’adozione rappresenta «una clausola residuale in cui valutare tutti quei casi non sempre esemplificabili che nella realtà possono presentarsi e che non possono farsi rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)» e che, secondo la valutazione del giudice minorile, consigliano l’affermazione giuridica del rapporto di genitorialità nell’esclusivo interesse superiore del minore.

Tale interesse è sicuramente sussistente nell’ipotesi «di un profondo legame» della minore instaurato con la comadre «sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto genitore/figlio». La Corte d’Appello capitolina rammenta, peraltro, che «non si tratta, quindi, come ritenuto dal PM appellante, di affiancare una seconda figura materna o creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l’utilità per quest’ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore medesima».

Con le due decisioni della Corte d’Appello di Roma e di Milano, in rapida successione, si consolida così una interpretazione aperta dell’art. 44 lett. D che consente di dare immediata tutela ai bambini che vivono con due genitori dello stesso sesso. Mentre il Parlamento italiano inizia finalmente, in gennaio, a discutere dell’introduzione della stepchild adoption ex art. 44 lett. B (previsto nel testo Cirinnà), la giurisprudenza torna a confemare che l’ordinamento contempla già una norma, l’art. 44 lett. D della Legge Adozioni, che consente di raggiungere da subito questo risultato.

Ne consegue che se la legge sulle Unioni civili non recasse una espressa ed univoca conferma di tale orientamento, la nuova legge finirebbe, paradossalmente, col sottrarre ai bambini diritti già riconosciuti.

2 Responses to L’adozione da parte della comadre è nell’interesse della minore: conferma anche dai giudici d’appello

  1. […] l’ennesimo disegno di legge in materia di unioni civili. Dall’altra perché una sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 dicembre di quest’anno, che conferma la sentenza del Tribunale dei Minori di Roma dell’agosto 2014, ha […]

  2. […] 1. “Avere un figlio non è un diritto”. L’articolo 30 della Costituzione però ci ricorda che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». La scelta di essere genitore comporta quindi dei doveri nell’esclusivo interesse del minore. D’altra parte puoi crearti una famiglia, rientra nella tua libertà personale, e puoi allevare la prole. Ma devi esserne all’altezza. Le persone Lgbt hanno capacità genitoriali come chiunque altro, come ci ricordano gli studi dell’Apa, la Cassazione (dal 2013) e le recenti sentenze dei tribunali sulle coppie omogenitoriali. […]