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Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento Fattorini?

 chessdi Angelo Schillaci*

Con l’approvazione, nella seduta del 2 settembre, dell’emendamento che qualifica l’unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale” ai sensi dell’art. 2 Cost., torna ad accendersi il dibattito sull’iter di approvazione del disegno di legge in discussione al Senato, con particolare riguardo al nodo centrale dei rapporti tra unione civile e matrimonio.
E’ necessario, anzitutto, distinguere il piano politico da quello tecnico.
Sul piano politico, l’emendamento oggi approvato sembra segnare – è difficile negarlo – un certo arretramento, fondamentalmente sul piano simbolico e culturale, rispetto a talune aspettative che si sono andate via via formando attorno al disegno di legge, comunque percepito – da buona parte della comunità omosessuale, ma anche da significativi settori del Partito democratico – come un passaggio soltanto intermedio, di approssimazione alla piena pari dignità sociale delle coppie omosessuali, che potrà essere garantita solo con il raggiungimento dell’obiettivo del matrimonio cd. egualitario.
Sul piano giuridico, invece, la preoccupazione riguarda la qualità del testo normativo, e l’effettiva portata delle tutele riconosciute, specie se, come sembra (ma lo scenario è molto incerto e gli equilibri molto delicati), l’emendamento approvato oggi sarebbe solo il primo di una serie di interventi volti ad approfondire la distanza tra l’unione civile ed il matrimonio.
In particolare, sarebbero allo studio – ma, lo si ripete, il condizionale è d’obbligo – ipotesi di ulteriori emendamenti al testo, volti a rimarcare la distinzione tra l’istituto dell’unione civile ed il matrimonio, attraverso l’eliminazione di alcuni dei rinvii a puntuali disposizioni del codice civile contenuti nel testo, e la loro sostituzione con l’enunciazione espressa dei diritti e dei doveri riconosciuti all’unione civile. Tali emendamenti – ove effettivamente presentati – si aggiungerebbero a quello approvato il 2 settembre, con l’intento di accentuare l’irriducibilità dell’unione civile ai tratti dell’istituto matrimoniale.
Pare dunque necessario interrogarsi sulla reale portata giuridica della definizione introdotta nel disegno di legge, e sul suo rapporto con ulteriori eventuali modifiche al testo attualmente in discussione.
L’emendamento di oggi, da un punto di vista tecnico, non è altro che la recezione della posizione sostenuta dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 138/2010 e 170/14: la protezione delle coppie omosessuali discende in primo luogo, anche in assenza di un intervento del legislatore, dall’art. 2, giacché la coppia omosessuale deve essere considerata alla stregua di una formazione sociale in cui l’individuo svolge la sua personalità, esercitando diritti fondamentali. Il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità politica – più estesa rispetto alla portata dell’interpretazione che può essere effettuata dalla Corte costituzionale – può decidere di consentire alle coppie omosessuali l’accesso all’istituto del matrimonio, estendendo così ad esse la protezione riconosciuta alla (altrettanto specifica) formazione sociale riconosciuta dall’art. 29. Qualora invece la scelta del legislatore sia – come nel nostro caso – quella di riconoscere la vita familiare delle coppie omosessuali in altra forma, si resta nell’alveo dell’art. 2: di conseguenza, è in questa prospettiva che può giustificarsi il riferimento, introdotto ora nel testo, al concetto di “formazione sociale”.
Altra e diversa questione è, invece, quella dell’effettiva portata normativa di tale definizione. In altre parole, su un piano strettamente tecnico, la modifica approvata oggi al ddl Cirinnà non sembra presentare, se considerata isolatamente rispetto ad altri eventuali interventi di alleggerimento delle tutele, effetti di particolare rilievo. In particolare, essa non sembra pregiudicare la possibilità di sottoporre la (futura) legge a specifici controlli di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza del trattamento differenziato rispetto al matrimonio: e non sembra pregiudicarlo, nella misura in cui la definizione introdotta nel testo non vale, di per sé, ad impedire un giudizio di omogeneità tra i due istituti, volto ad assicurare l’estensione all’unione civile di specifiche tutele accordate al matrimonio.
Infatti, anche il matrimonio è una “formazione sociale specifica”, nella misura in cui formazioni sociali “specifiche” sono tutte quelle unioni di persone funzionali allo svolgimento della personalità, attraverso l’esercizio dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 2. Il rapporto, in altri termini, è di genere a specie: dunque anche la “società naturale” di cui all’art. 29 appartiene al genere delle formazioni sociali di cui all’art. 2, pur avendo ottenuto speciale protezione dal Costituente.
Su di un piano strettamente giuridico, in altre parole, “specifico” non equivale necessariamente a “non omogeneo” o “non sovrapponibile”, ai fini del controllo di ragionevolezza (da parte della Corte costituzionale) o dell’eventuale applicazione dell’interpretazione estensiva o dell’analogia (da parte del giudice comune), specie perché quello che conta in tale sede – sia detto in estrema sintesi – è la sostanza, e non soltanto la forma. E la sostanza dell’unione civile è palesemente quella di un istituto modellato sul matrimonio ad esso omogeneo e dunque aperto ad un giudizio di analogia con quello, come ritenuto, ad esempio, dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel suo parere del 12 maggio 2015.
Ciò che più conta, in definitiva, sono le tutele concretamente accordate: se queste sono modellate sul matrimonio, l’obiettivo di rendere le unioni civili sempre più simili al matrimonio attraverso il controllo di ragionevolezza resta raggiungibile.
Proprio per questo, tuttavia, non si deve sottovalutare il delicato rapporto che intercorre tra l’intervento definitorio e il resto del testo normativo: la definizione “formazione sociale specifica”, infatti, va letta in connessione con le singole tutele accordate, nel contesto di un disegno di legge che – è bene ricordarlo – si regge su un equilibrio saldamente incentrato su un sistema di rinvii puntuali alla disciplina codicistica e su clausole di adeguamento interpretativo dell’ordinamento al nuovo istituto (si pensi soprattutto all’art. 3, comma 3).
In altre parole, se alla definizione di “specifica formazione sociale” dovessero accompagnarsi ulteriori interventi di alleggerimento delle tutele riconosciute alla coppia omosessuale, potrebbe essere messa a rischio la tenuta complessiva del disegno di legge, che verrebbe colpito proprio in uno dei nodi centrali della sua ratio, che è quella di introdurre un istituto alternativo al matrimonio, ma su questo modellato secondo criteri di ragionevolezza.
Come posti su due piatti di una stessa bilancia, il concetto di “formazione sociale specifica” e l’intensità delle tutele accordate stanno assieme finché stanno in equilibrio, nel quadro di una legge “buona”, cioè tecnicamente solida e sorvegliata nell’uso linguistico. La politica e il diritto devono incaricarsi di sorvegliare e garantire la stabilità di quella (sensibilissima) bilancia e, di conseguenza, l’effettività dei diritti riconosciuti alle coppie omosessuali, secondo elementari criteri di giustizia.

 *Assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato presso l’Università di Roma Sapienza

[whohit]SCHILLACI nota a emendamento UC 3 9 15[/whohit]