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La provocazione omofoba esclude il reato di diffamazione

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Per il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio non è punibile chi reagisce ad affermazioni francamente omofobe: nel caso dell’asserzione da parte di un politico che l’omosessualità è «un’aberrazione genetica contro natura», non è reato reagire con un commento su internet avente un contenuto oggettivamente offensivo («ma brutta testa di cazzo»), integrante certamente il delitto di diffamazione, in quanto sussiste  l’esimente della provocazione.

di Luca Morassutto


Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio con ordinanza del 24 febbraio 2015 ha disposto l’archiviazione del procedimento penale originatosi dalla querela che F. F., allora Sindaco di Sulmona (l’Aquila), aveva depositato negli uffici della competente Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 595 comma 3 c.p. Il pubblico ministero procedente, con una richiesta di archiviazione ben motivata, evidenziava come i commenti richiamati dal F.F. fossero stati generati dalle stesse affermazioni di quest’ultimo, allora sindaco di Sulmona, il quale, commentando la proposta dei c.d. “pacs”, affermava che “l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero “aberrazioni genetiche” e quindi persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura”. Accolta quindi la tesi della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p. il pubblico ministero chiosava il suo percorso argomentativo definendo la reazione dell’indagato “anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o.” (per consultare il provvedimento e la relativa nota cfr. https://www.articolo29.it/2014/per-p-m-non-punibile-reagisce-ad-offese-omofobe/)

Ai sensi di cui all’art. 410 c.p.p. la difesa dell’indagato si era opposta alla richiesta di archiviazione del procedimento. Il Gip, esaminata nel merito la questione, reputava infondate le doglianze della persona offesa e disponeva quindi l’archiviazione. Le frasi oggetto del capo di imputazione erano le seguenti “Fai la femminuccia fai il maschietto come se fosse una scelta! Ma brutta testa di cazzo … ti meriti di essere su youtube perché questo è come sei per davvero dentro … il problema della società è la tua ignoranza e il fatto che tu sia sindaco” e la loro attribuzione all’indagato non era in discussione. Di contro, come ben osserva il Gip, la valutazione della condotta non può prescindere da quanto detto dalla persona offesa. Ciò che rileva, come afferma il giudicante, non sono le opinioni contrarie, quanto le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni. L’ex Sindaco, pur avendo delle opinioni personali sulla questione, sosteneva tali opinioni con argomentazioni assolutamente discriminatorie ed offensive quali “…preferirei moltissimo che le mie figlie crescessero in maniera normale, facessero una vita normale, si formassero una vita normale. Se poi dovessi vedere che le cose non vanno tanto bene le farei curare.” A tal proposito definiva l’omosessualità “contro natura, una aberrazione genetica che determina il fatto che non si sia né perfettamente uomo né perfettamente donna…”

Si tratta di dichiarazioni completamente destituite di fondamento scientifico e, come individua il gip, “gravemente discriminatorie, tali da esorbitare da qualsiasi tutelabile manifestazione del diritto di opinione o di critica, giacchè riconducibili a convinzioni peraltro mutuate da famigerate teorie eugenetiche, incitanti all’omofobia, alla transfobia ed alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.”

L’ordinanza del giudice, che si distingue anche per un pregevole richiamo generale alle politiche dell’Unione europea, calandosi in una europeizzazione del diritto penale della vittima, tocca così il tema del rapporto tra libera manifestazione del pensiero ed affermazioni omofobiche. Così facendo evidenzia quello che di fatto, a detta di chi commenta, è un falso problema. Come altrove richiamato1 non esiste infatti una patente di liceità nel diffamare le persone omosessuali ed il richiamo ad un comportamento “contro natura” sempre più assume i contorni di un incitamento all’odio, alla violenza, “evocando argomentazioni medievali e discriminatorie concezioni secondo cui l’unione omosessuale sarebbe contro natura2. Quella del rapporto tra libertà di pensiero e opinioni è una riflessione già presente e consolidata nel percorso giurisprudenziale nazionale3. La Corte costituzionale aveva elaborato già nella decisione n. 188 del 1975 in relazione all’art. 403 c.p. il principio per cui “esiste un limite al diritto alla libera manifestazione del pensiero derivante da una garanzia costituzionale accordata al bene protetto, costituzionalmente rilevante, individuato nel sentimento religioso quale vive nell’intimo della coscienza sia individuale che di gruppi, sicchè non illegittimamente la norma riduceva la portata applicativa della libertà di manifestazione del pensiero nell’ambito di una reciproca delimitazione tra esigenze entrambe degne di tutela in relazione a un concetto di vilipendio punibile che non è discussione o critica anche vivace e polemica ma contumelia, scherno, offesa fine a se stessa, ingiuria al credente e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia il fenomeno religioso4 . La stessa Cassazione afferma poi che “il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall’art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità ed offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell’odio e della discriminazione razziale5. Rieccheggiano così le parole del Supremo collegio per il quale: “un discorso, anche eventualmente apprezzabile [ed in questo caso le argomentazioni erano tutt’altro che apprezzabili ndr], non può autorizzare cedimenti a condotte illegali: un insulto resta tale anche se inserito in un bel ragionamento, [tanto che] il senso complessivo dell’elaborazione culturale non può redimere passaggi argomentativi in sé non assimilabili sul piano della liceità giuridica6. In altri termini se un ragionamento contiene una valutazione personale, opinabile in quanto tale ma comunque rientrante nell’ambito della libertà di espressione, nessuno mai potrà sollevare questioni di sorta (se non sull’intelligenza di quanto affermato…); il problema invece sorge quando la valutazione trasmodi nella denigrazione per motivi discriminatori.

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1 Ci si permetta quivi di richiamare in particolare quanto in https://www.articolo29.it/2013/legge-contro-lomofobia-e-la-transfobia-il-coraggio-mancato-e-loccasione-perduta/

2 Come ben indicato dal Tribunale di Grosseto nella sentenza quivi commentata da Marco Gattuso https://www.articolo29.it/2015/si-tribunale-grosseto/#more-10058

3 Si veda anche https://www.articolo29.it/2015/lezioni-americane-dalla-liberta-dopinione-rilevanza-penale-dellomofobia/

4in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale Vol. VIII, 2010, Giuffrè, pag. 529.

5Cass. Pen. 7 maggio 2008, n. 37581 Mereu

6Cass. Pen. Sez. I, 13 marzo 2012 n. 20508

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SI RINGRAZIA l’avv. Antonio Rotelli per la segnalazione del provvedimento

[whohit]MORASSUTTO GIP BUSTO ARSIZIO 2015 [/whohit]