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Un primo commento alla nuova legge greca sulle unioni civili

Bandera_gay_Greciadi Matteo M. Winkler*

L’approvazione da parte del Parlamento greco, il 23 dicembre 2015, di una legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha generato nel nostro Paese due tipi di reazioni. Da una parte, a ragione, si è messa in evidenza la perdurante arretratezza del  nostro Paese sul tema delle coppie gay e lesbiche, richiamando per l’ennesima volta l’attenzione del Parlamento sulla necessità di procedere con urgenza nella medesima direzione. Dall’altra parte, e in modo invero piuttosto curioso, si è rilevata l’assenza, nella legge greca, di una disciplina della stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner), sulla quale invece il nostro Parlamento starebbe al momento lavorando, affermando così implicitamente che la legislazione italiana in preparazione sarebbe, almeno sotto questo profilo, decisamente migliore di quella greca. Nel commento che segue vorrei chiarire che nessuna di queste due visioni appare corretta, e ciò alla luce sia dell’attuale stato del diritto di famiglia in Grecia, sia dell’odierna situazione italiana.

Ma procediamo con ordine. Anche in Grecia, come da noi, l’opzione di una legge sulle coppie formate da persone dello stesso sesso si muove lungo il crinale sottile che divide la necessità costituzionale dall’opportunità politica. A dirla tutta, non è che il primo ministro greco Alexis Tsipras avesse molta scelta se non estendere alle coppie gay e lesbiche l’istituto dell’unione tra conviventi già esistente per le coppie di sesso diverso dal 2008 (Legge 26 novembre 2008, n. 3719, Riforme in materia di famiglia, minori e società, il cui testo tradotto in inglese è leggibile qui). Infatti, come lo stesso Tsipras ha dovuto ammettere nel suo discorso di accompagnamento al disegno di legge, pendeva sulla Grecia la sentenza di condanna della Corte europea dei diritti umani emessa nel caso Vallianatos del 7 novembre 2013 (qui un commento articolato), ove la Corte aveva individuato nella limitazione alle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 1 della citata legge una violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione. L’intervento legislativo è stato dunque a lungo atteso, ma anche necessitato da detta pronuncia.

Colpisce inoltre l’estrema rapidità con cui tale legge è stata approvata. L’annuncio ne era stato dato dal governo greco già il 9 febbraio 2015, poco dopo il suo insediamento all’esito delle elezioni nazionali di gennaio. Esattamente nove mesi più tardi, e dopo ulteriori elezioni nazionali, il progetto di legge raggiungeva l’aula parlamentare e in poco più di un mese giungeva all’approvazione finale, dopo 12 ore di discussione e con una larga maggioranza di 193 voti favorevoli contro 56 contrari.

Si badi che la legge non si occupa solo delle coppie gay e lesbiche, ma affronta il tema della discriminazione in generale. Se al Titolo I essa disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso con una regolamentazione parallela e pressoché identica a quella della legge del 2008, nei titoli successivi la stessa si preoccupa di costituire un Consiglio Nazionale contro il Razzismo e l’Intolleranza e di implementare ulteriori previsioni penali in materia di discriminazione fondata sulla razza e sulla religione.

Cruciale per l’ambito che qui ci interessa è l’articolo 12, che equipara le unioni civili tra persone dello stesso sesso con il regime coniugale. Tale norma così recita: “[1.] Le altre disposizioni di legge riguardanti i diritti reciproci dei coniugi e i diritti, benefici e privilegi nei confronti di terzi o dello Stato si applicano, mutatis mutandis, alle parti dell’accordo [di unione civile], salve specifiche previsioni contrarie contenute in questa o altra legge. [2.] Con decreto presidenziale su proposta del Ministro del Lavoro, della Sicurezza Sociale e del Welfare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge possono, dove necessario, adeguarsi ai principi di questo articolo le vigenti disposizioni di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.” Sulla portata concreta di questo rinvio è possibile effettuare qualche considerazione.

Al riguardo, possiamo anzitutto dire che la norma estende alle coppie dello stesso sesso, tra le altre, le disposizioni in materia di risarcimento del danno da morte del coniuge e quelle in tema di violenza domestica (di cui alla Legge n. 3500/2006), delle quali in dottrina si era già lamentata la carenza con riferimento alle coppie same-sex (v. S. Drosos, A. Constantinides, The Legal Situation of Same-Sex Couples in Greece and Cyprus, in D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino (Eds.), Same-Sex Couples Before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer, Berlin 2014, pp. 319-342, p. 324). Quanto inoltre all’omogenitorialità, mentre le associazioni LGBTI greche denunciano l’insufficienza del testo attuale, va ricordato che in Grecia sia l’adozione congiunta sia l’adozione del figlio del partner (stepchild adoption) sono limitate alle coppie coniugate (quello della stepchild adoption è peraltro l’unico caso nel quale è possibile l’adozione di persona maggiorenne: art. 1542 e 1579 del Codice civile), mentre è prevista l’adozione da parte dei single. Poiché l’istituto dell’adozione non è dunque strettamente riservata alle coppie sposate, è possibile ipotizzare un utilizzo del rinvio alle norme sul matrimonio di cui all’articolo 12 della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso al fine, proprio in assenza di un espresso divieto, di estendere la stepchild adoption alle coppie dello stesso sesso, in attesa o anche a seguito della regolamentazione che verrà approntata dal governo greco nei prossimi sei mesi.

Quel che è certo è che suona quantomeno sorprendente, da parte di alcuni commentatori, l’idea di sfruttare l’assenza di stepchild adoption nella legge greca allo scopo di affermare una sorta di superiorità tecnica del disegno di legge in discussione in Italia. Sul punto le differenze con il contesto ellenico mi sembrano piuttosto marcate. Da un lato, in Italia l’adozione resta riservata alle coppie coniugate, mentre l’adozione del figlio del partner risulta essere stata estesa, ma solo grazie a una serie di interventi giurisprudenziali, alle coppie di conviventi sia eterosessuali sia omosessuali (la più recente espressione di questo orientamento si trova nella sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23 dicembre 2015). A tal riguardo va ricordato che qualche mese fa in Parlamento è stato ritirato un emendamento al disegno di legge di riforma dell’affido che avrebbe consentito l’adozione post-affidataria ai single, e ciò proprio al dichiarato scopo di evitare le “adozioni gay” e dunque la formazione di famiglie omogenitoriali.

Dall’altro lato proprio la legge greca, e con essa le dichiarazioni del premier Tsipras che l’hanno accompagnata, dimostra l’assoluta priorità del riconoscimento delle coppie omosessuali a seguito di un’apposita pronuncia della Corte europea dei diritti umani, che pare invece pervicacemente ignorata dal dibattito politico italiano. Anche l’Italia, infatti, è stata condannata dalla Corte europea per la totale assenza di una legge a riconoscimento e tutela delle unioni same-sex, e tuttavia ancora oggi omette di ottemperare a questo obbligo. Anzi, dalla sentenza Oliari c. Italia del 21 luglio 2015, divenuta definitiva in data 21 ottobre 2015, emerge con chiarezza il totale isolamento del legislatore italiano rispetto agli altri organi democratici, in primis i giudici, rispetto ai quali vi è stato “un deliberato tentativo”, scrive la Corte, “di impedire l’esecuzione di una decisione finale ed esecutiva che è stato tollerato, se non tacitamente approvato, dai poteri esecutivo e legislativo[, e] che non è spiegabile in termini di legittimo interesse pubblico o di interessi della collettività nel suo complesso” (ivi, § 184). Dunque, un problema di democrazia affligge il nostro Paese, e l’isolamento non è più solo verso l’esterno, e dunque verso l’Europa e i Paesi a noi più prossimi non solo geograficamente, ma anche verso l’interno, in particolare nei confronti della società italiana.

A queste condizioni, mi pare che il passo compiuto dalla Grecia, per quanto di indubbia portata storica, rappresenti solo il primo di una lunga serie e si collochi perciò all’interno di un programma politico che ha fatto della lotta alla discriminazione un proprio punto fondamentale. Non mi pare si possa dire lo stesso della maggioranza parlamentare nostrana. D’altro canto, il percorso della legge greca mostra sorprendenti analogie con il contesto italiano. A tacer d’altro, infatti, il premier Tsipras è riuscito, con una maggioranza scomposta, una Chiesa ortodossa apertamente ostile e un Paese afflitto da una crisi economica senza precedenti, a portare a casa una legge che corregge una prima discriminazione. In Italia invece fino ad oggi, anche a voler ridurre le responsabilità del legislatore non dal primo monito della Corte Costituzionale (sent. 15 aprile 2010, n. 138, reiterato con sent. 11 giugno 2014, n. 170) ma solo all’introduzione del disegno di legge in discussione (cioé al 13 marzo 2013), non mi sembra che al tema e al relativo problema di democrazia di cui sopra si siano date l’attenzione e l’importanza che meritano.

Quel che è certo è che dall’esempio greco possiamo trarre una grande lezione morale. “Oggi non è un giorno di celebrazioni”, ha detto Tsipras, “ma un’occasione per chiedere scusa alle persone cui finora sono stati negati i diritti concessi agli altri cittadini in paesi con sistemi giuridici più avanzati. Questo disegno di legge avrebbe dovuto passare anni fa.”

 

Assistant Professor, HEC Paris