Archivi mensili: dicembre 2016

In claris non fit interpretatio: unioni civili, pensione di reversibilità e comma 20 della legge n. 76/2016

di Angelo IMG_4308 (1)Schillaci*

Pubblichiamo il messaggio diffuso dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS, che conferma la già pacifica estensione alle coppie unite civilmente di tutti i diritti legati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali già previste per le coppie coniugate, ivi compresa la reversibilità della pensione.

Tale equiparazione è fatta discendere, opportunamente, dal chiaro disposto dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 che, come noto, reca una clausola generale di equiparazione tra unioni civili e matrimonio: tale clausola opera attraverso una regola di equivalenza terminologica, a mente della quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono la parola “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile, con l’unica eccezione delle disposizioni del codice civile non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e delle sole disposizioni riferite al matrimonio (o che presuppongano lo status di coniuge), contenute nella legge n. 184/1983 in materia di adozione. Lo stesso comma 20 precisa peraltro, a tale ultimo riguardo, che in materia di adozione resta fermo quanto previsto e consentito dalla legge: dunque, possono pacificamente applicarsi alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni della legge n. 184/1983 che non si riferiscano al matrimonio o non presuppongano lo status di coniuge, come ad esempio l’art. 44, in tema di adozione in casi particolari (ciò che è stato confermato da Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2016, n. 12962).

Si tratta di una norma con evidente funzione antidiscriminatoria che, seppur contenuta in una legge che fonda il riconoscimento della vita familiare omosessuale su premesse costituzionali diverse da quelle che presidiano il riconoscimento dell’istituto matrimoniale, rappresenta un vero e proprio “anticorpo” volto a garantire – nella massima estensione possibile – la piena effettività dell’art. 3 Cost. e dunque la parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

La portata antidiscriminatoria del comma 20 della legge n. 76/2016, pur con i limiti indicati, è stata sottolineata dalla dottrina unanime, che ha ribadito, altresì, la portata autoapplicativa della disposizione in esame, ora riconducendola ad una vera e propria norma di produzione giuridica, ora ad una norma sull’interpretazione e sull’applicazione di altre norme.

Anche la giurisprudenza e la prassi intervenute nel vigore della legge n. 76/2016 confermano tale assunto, anche con riguardo all’ambito dei diritti previdenziali e assistenziali. Si pensi, anzitutto, all’importante affermazione (more…)

Unioni civili. Il TAR sospende l’ordinanza discriminatoria del sindaco di Padova: sì a stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio

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di Marco Gattuso*

Pubblichiamo l’interessante ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, depositata in data di ieri, 7 dicembre 2016, col quale viene sospeso uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un Comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili (riservate alle coppie dello stesso sesso) rispetto ai matrimoni (riservati alle coppie di diverso sesso). Si tratta di una delle primissime decisioni che riguardano il nuovo istituto delle unioni civili introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e pur trattandosi di un mero provvedimento interinale, peraltro assai scarno nella motivazione, contiene già alcune importanti indicazioni.

Col provvedimento del 16 settembre 2016, il Comune di Padova aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L’indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava irragionevole e palesemente discriminatoria, non essendo segnalata alcuna ragione, avendo sapore evidentemente ostile e creando un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi solo in giornate lavorative. Inoltre il provvedimento comunale stabiliva inopinatamente la inapplicabilità alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la celebrazione dei matrimoni civili (riguardanti luoghi, orari e tariffe).

Su ricorso del Comitato Territoriale Arcigay di Padova (Circolo di Iniziativa Omosessuale “Tralaltro”) difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, il Tribunale Amministrativo Regionale è stato dunque investito della questione ed il medesimo ha dato adesso una prima risposta sospendendo in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione di merito, prevista per la primavera 2017 (l’udienza è fissata al 5 aprile).

Come si è detto, la motivazione è molto scarna, ma consente già alcune prime riflessioni.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 introduce un istituto parallelo al matrimonio fra persone di sesso diverso, che condivide con questo la medesima natura giuridica di istituto di diritto di famiglia che incide sullo stato civile delle parti. La natura familiare dell’istituto è indiscussa e trova consenziente l’unanime dottrina, posto che regolamenta i rapporti personali e patrimoniali fra le parti, è subordinata alla carenza di impedimenti uguali al matrimonio (dando dunque per scontata la natura sessuale e affettiva della relazione), non ha certamente natura contrattuale e la stessa legge, al comma 12, parla espressamente di “vita familiare” (il riferimento alle formazioni sociali, che ha destato tanto scalpore, è considerato giuridicamente del tutto irrilevante, com’è ovvio, posto che anche la famiglia è una formazione sociale). Inoltre, l’equivalenza fra unione civile e matrimonio è comprovata dalla identica incidenza sullo stato civile, posto che ognuno dei due istituti impedisce la celebrazione dell’altro (cosa per nulla scontata, posto che in altri paesi la celebrazione del matrimonio “scioglie” automaticamente l’unione omosessuale costituita con patto registrato, come accade in Francia, Belgio e Lussemburgo). A ciò va aggiunta la clausola generale di equivalenza, prevista dal comma 20, che impone di applicare alle unioni civili tutte le norme in materia di matrimonio, ad esclusione di alcune norme del codice civile e di quelle in materia di adozioni che contengono la parola “coniuge”. L’esclusione di alcune norme del codice civile non rappresenta mai una discriminazione, in quanto le norme inapplicate non attengono a diritti ma, semmai, sono giudicate da tempo del tutto vetuste dalla dottrina più attenta, tant’è che la loro esclusione ha, delle due, ricevuto il plauso della migliore dottrina: pubblicazioni, matrimonio riparatore per i minorenni, errore sulle anomalie sessuali, obbligo giuridico di fedeltà, matrimonio inconsumato, separazione, sono tutti istituti la cui mancanza caratterizza l’unione civile come “matrimonio più moderno ed europeo”. Gilda Ferrando ha scritto al proposito di «maggiore modernità (età per contrarre matrimonio, cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti dei modelli europei (cognome, scioglimento)». Il mancato richiamo della materia delle adozioni (eccezione, questa, introdotta per ragioni politiche più volte ricordate in questo sito) è invece giuridicamente inspiegabile e rappresenta, assai verosimilmente, una disposizione costituzionalmente illegittima (basti pensare alla odiosa discriminazione subita dal bambino in affido che secondo la legge sulla continuità affettiva potrebbe essere adottato, anche dopo anni, solo se i suoi genitori affidatari sono di sesso diverso).

La clausola generale di equivalenza attesta oggi la presenza di un “diritto comune” ai due istituti di diritto di famiglia. (more…)

Il Tribunale di Napoli ordina la trascrizione di un atto di nascita straniero con due madri

di Angelo Schillaci*image

Pubblichiamo, con alcune indicazioni di lettura, il decreto dell’11 novembre 2016 (depositato in data 6 dicembre 2016), con il quale il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Napoli di trascrivere l’atto di nascita di un minore, formato in Spagna, con l’indicazione di entrambe le madri, cittadine italiane coniugate tra loro e residenti in Spagna.

La decisione interviene a pochi mesi dalla fondamentale pronuncia della Suprema Corte di cassazione, sez. I, n. 19599/2016, che aveva provveduto in modo analogo, dettando una corposa serie di principi di diritto idonei – come dimostra proprio la decisione che oggi pubblichiamo – a guidare gli orientamenti della giurisprudenza in tema di trascrizione degli atti di nascita formati all’estero, recanti l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

La decisione napoletana si pone nel solco del recente arresto della Corte di legittimità, specie sul punto della declinazione del concetto di ordine pubblico non in termini di compatibilità con l’ordinamento italiano ma nei termini, più larghi, di compatibilità con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali desumibili dalla Costituzione, dal diritto primario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cd. ordine pubblico internazionale). Come avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione, peraltro, è proprio questa accezione del concetto di ordine pubblico a consentire di ritenere non ostativi alla trascrizione tanto il principio di cui all’art. 269, comma 3, c.c., secondo cui è madre colei che partorisce, quanto la circostanza che l’ordinamento italiano non contempli (per ora) che “persone dello stesso sesso possano essere entrambe genitori dello stesso figlio” (p. 6).

Rispetto alla decisione della Corte di cassazione, tuttavia, la pronuncia napoletana presenta taluni (more…)