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Adozione da parte del papà sociale di un bimbo nato da maternità surrogata: la Procura di Roma non impugna e la sentenza diventa definitiva

2012-10-03 23.31.18Pubblichiamo la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 23 dicembre 2015 e resa nota solo oggi, che dispone l’adozione in casi particolari da parte del padre sociale. La sentenza, che si inserisce nell’indirizzo ormai consolidato del tribunale capitolino (confermato anche dalla Corte d’appello di Roma e richiamato in forma adesiva anche dalla Corte d’appello di Milano) ha particolare rilievo, oltre che per l’accurata ricostruzione, in motivazione, della vicenda che ha condotto alla nascita del bambino, per tre particolari profili.

Per la prima volta, la sentenza non è stata impugnata dalla Procura competente, di talchè la sentenza è divenuta definitiva e si è prodotto l’effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso (si tratta, ovviamente, per il genitore biologico di genitoralità piena e per il genitore non biologico, o sociale, di genitoralità con gli effetti dell’adozione in casi particolari). Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, dunque, un bambino viene riconosciuto figlio di due genitori dello stesso sesso, con sentenza non più impugnabile. Non potrebbe esservi segnale più vistoso del consolidamento della giurisprudenza di merito.

In secondo luogo, si tratta, a quanto è dato sapere, del primo caso di riconoscimento in Italia della bigenitorialità di due padri. E’ certamente un esito del tutto scontato, in quanto dal punto di vista giuridico appare del tutto coerente con l’orientamento che impone di ricercare la maggior  tutela possibile del minore a prescindere da ogni considerazione in ordine all’identità ed all’orientamento sessuale dei genitori. E’ dunque evidente che ciò che è stato affermato per due mamme non poteva che essere ripetuto per due padri, una volta accertata, a mezzo di indagini dei servizi sociali, la corrispondenza dell’adozione all’interesse superiore del bambino.

Da segnalare, infine, la notazione del Tribunale con riguardo all’origine del bambino, nato in seguito ad una fecondazione eterologa mediante gestazione per altri (cd. surrogazione di maternità). Sul punto, che negli ultimi mesi del percorso di approvazione della legge sulle unioni civili ha suscitato un vivace dibattito pubblico, il Tribunale, dopo aver ripercorso con grande attenzione e sensibilità tutta la vicenda che ha condotto alla nascita del bambino in Canada,  si limita a rimandare alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ha già chiarito come la libertà di scelta dei singoli paesi con riguardo alla regolamentazione di tale tecnica procreativa (come noto consentita in alcuni paesi aderenti, quali il Regno unito, l’Olanda, il Belgio, la Grecia..; vietata in altri paesi, come la Germania, e penalmente sanzionata in altri ancora, fra cui l’Italia), non può condurre a superare la “necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori omosessuali”.

Siamo dunque innanzi ad un nuovo decisivo passo verso il riconoscimento della possibilità giuridica di tutelare i diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso anche in assenza di una riforma. Si conferma quanto osservato nelle ultime settimane da più parti: il cd. stralcio dell’art. 5 della Legge sulle unioni civili (la cd. stepchild adoption) consente di affermare che il Legislatore non ha voluto equiparare le unioni civili ed il matrimonio ai fini della adozione coparentale, non estendendo a questa gli effetti della cd. clausola di equivalenza di cui al comma 20 della legge, ma non impedisce in alcun modo l’applicazione dell’art. 44 lettera D della Legge adozioni che già consente di disporre l’adozione da parte del co-genitore dello stesso sesso quando ciò corrisponda all’interesse del minore. Non v’è dubbio che sul punto il Legislatore non avrebbe potuto essere più chiaro, avendo voluto dare un univoco segnale ai nostri giudici lì dove ha  espressamente sancito che “resta fermo quanto stabilito e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”. Una disposizione di legge che non avrebbe contenuto normativo alcuno, poichè non ha senso che una legge statuisca che restano in vigore le leggi non incise dalla riforma, se non avesse avuto la precisa funzione di chiarire che con il menzionato “stralcio” il Legislatore (quale astratto ente creatore delle norme ed al di là delle polemiche politiche di qualcuno) non ha inteso in alcun modo fermare il lavoro già compiuto dai giudici minorili al fine di assicurare protezione all’interesse superiore dei bambini che crescono in famiglie omogenitoriali.

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