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Ecco gli schemi dei decreti attuativi

PCPubblichiamo gli schemi dei decreti attuativi passati dall’esame preliminare del Consiglio dei Ministri e pronti per essere inviati al Parlamento per il parere delle commissioni.

A norma dell’art. 1, comma 28 della Legge n. 76 del 2016 il Governo, come noto, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, i decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso sulle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) DECRETO STATO CIVILE: adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016 delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. Con questo primo decreto, adottato ai sensi della lett. a) del comma 28, si adegua l’ordinamento dello stato civile al nuovo istituto, con l’istituzione del Registro delle unioni civili e la disciplina dettagliata del procedimento di costituzione, in termini del tutto analoghi a quanto previsto per il matrimonio.

b) DECRETO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo. Con il secondo decreto, adottato ai sensi della lett. b) del comma 28,  si interviene in materia di diritto internazionale privato, prevedendo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produca, in Italia, gli effetti dell’unione civile e dettando altresì le norme di conflitto e i criteri di collegamento per il caso di unione civile costituita da stranieri o all’estero (secondo la legge italiana o quella straniera). E’ inoltre previsto che, ai fini del nulla osta che deve essere presentato dallo straniero che intenda costituire una unione civile (art. 116 c.c.), non rilevino gli impedimenti relativi al sesso.

c) DECRETO IN MATERIA PENALE in relazione alle modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge n. 76 del 2016 delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con il terzo decreto, adottato ai sensi della lett. c), si integra la clausola generale di equiparazione tra unione civile e matrimonio di cui al comma 20, con alcune disposizioni specificamente dedicate alla materia penale, e rese necessarie dal principio di stretta legalità che governa la materia. In particolare, si introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 574 ter, che espressamente equipara, ai fini della legge penale, le unioni civili e le loro parti al matrimonio (e ai coniugi).

I testi saranno ora trasmessi alle competenti commissioni parlamentari, le quali dovranno esprimere il loro parere che, secondo il procedimento disciplinato dal comma 30 della legge, dovrà essere espresso entro 60 giorni. Si osserva che, cadendo il termine per l’espressione del parere nei trenta giorni antecedenti al termine di scadenza della delega, quest’ultima è prorogata di ulteriori tre mesi. Per l’emanazione dei decreti ci sarà tempo, pertanto, fino al 5 marzo: si tratta di una norma di garanzia, che mette l’esercizio della delega al riparo dagli effetti della dialettica tra Governo e Parlamento, fisiologica nel caso di adozione di atti aventi forza di legge. E’ tuttavia probabile, e auspicabile, che le Camere rendano il parere in tempi rapidi, onde consentire la più rapida conclusione del procedimento di attuazione della legge.