Archivi mensili: ottobre 2017

Status filiationis e GPA, attuazione della legge n. 76/2016 e molto altro: online il Fasc. 2/2017 di GenIUS!

GenIUS 2017/02 - Ottobre 2017

Pubblicato il Fascicolo n. 2/2017 di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

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La Rivista ospita, in questo numero, un interessante Focus, curato da Barbara Pezzini, di commento all’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice, in sede di decisione sull’impugnazione da parte del PM del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità (nella specie nato a seguito di gestazione per altri), di verificare se la conservazione dello status filiationis soddisfi l’interesse del minore, al di là della corrispondenza della filiazione stessa alla verità biologica. Non è stata invece sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004 – recante il divieto di surrogazione di maternità – pure eccepita dalle parti. Nel caso di specie, in particolare, l’atto di nascita impugnato indicava, come madre legale, la madre intenzionale e non la donna che aveva partorito il minore in India, nel quadro di una fattispecie di gestazione per altri. Il Focus – introdotto da Barbara Pezzini – affronta, pertanto, sia il merito dell’ordinanza di rimessione – con i contributi di Gilda Ferrando, Ines Corti e Stefania Stefanelli (dal punto di vista civilistico) e Giuditta Brunelli (dal punto di vista costituzionalistico) – sia alcune considerazioni di carattere generale sulla ragionevolezza del divieto di surrogazione di maternità (oltre a Corti, Silvia Niccolai e Antonio Ruggeri).

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Primo caso di GPA in Portogallo dopo l’approvazione della legge

di Giovanni Damele*

Dopo l’approvazione, il 31 luglio, del Decreto Regulamentar n.º 6/2017 che dà applicazione alla legge 25/2016 del 2016 sulla surrogazione di maternità, in Portogallo si registra il primo caso di autorizzazione, da parte del Consiglio per la Procreazione Medicalmente Assistita (CPMA) di una gestazione per altri. Si tratta di una donna che “sostituirà” la figlia alla quale era stato asportato l’utero a causa di un’endometriosi.

Il processo legislativo che, su iniziativa del Bloco de Esquerda (uno dei partiti della sinistra lusitana che appoggiano l’attuale monocolore socialista), aveva portato nell’agosto del 2016 alla promulgazione della legge sulla “gestazione per sostituzione” è così giunto, dopo l’approvazione del decreto attuativo, a definitivo compimento. Il dibattito parlamentare, già nel corso del 2016, si era concentrato su alcuni aspetti chiave del decreto: il carattere di eccezionalità del ricorso alla gestazione per altri, il titolo gratuito, la salvaguardia del legame “privilegiato” tra la madre genetica e il bambino. Queste preoccupazioni, in particolare, avevano spinto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rinviare, in un primo tempo, la legge all’Assembleia da República per chiarire alcuni punti che, secondo il parere del Consiglio Nazionale portoghese di Bioetica (CNEV), avrebbero potuto incidere sulla protezione dei diritti della gestante e del bambino.

La redazione finale è stata approvata con voto definitivo grazie ai voti delle sinistre (escluso il Partito Comunista Portoghese) e di 24 deputati del principale partito di centro-destra, il PSD, tra cui l’ex primo ministro Pedro Passos Coelho. La nuova legge si è così inserita nella più ampia revisione della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), posta in atto dal parlamento lusitano nel corso degli ultimi due anni. Grazie a tale riforma, tra l’altro, la possibilità di accesso alla PMA è stata consentita a tutte le donne, eliminando ogni requisito legato allo stato civile o all’orientamento sessuale.

Il decreto attuativo apre quindi la possibilità di iniziare l’iter di autorizzazione che conduce alla richiesta di maternità surrogata. Sulla base della legge 25/2016, possono avere accesso alla “gravidanza di sostituzione” le donne che si trovino ad avere una situazione clinica – debitamente comprovata – che impedisca la gravidanza (la legge fa esplicito riferimento a situazioni assolutamente eccezionali e a rigidi requisiti di ammissibilità). Il decreto è giunto ora a definire l’iter di autorizzazione. Il ricorso alla maternità surrogata sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali e a titolo gratuito, in casi quali l’avvenuta asportazione dell’utero o la presenza di lesioni o patologie dell’utero o di altre situazioni cliniche che impediscano “in maniera assoluta e definitiva” la gravidanza. A fronte di una comprovata situazione di questo genere, il ricorso alla maternità surrogata deve essere soggetto alla celebrazione di un apposito “contratto di maternità surrogata”, la quale a sua volta dipende da una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (CNPMA) e da un parere dell’Ordine dei Medici.

Quest’ultimo, non vincolante, dovrà essere sottoposto (more…)