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Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e trascrizioni

di Luca Tavani*

Pubblichiamo la relazione tenuta da Luca Tavani, ufficiale di stato civile, al recentissimo convegno “Due genitori same sex dalla nascita. I sindaci in soccorso del diritto dei bambini alla bigenitorialità”, organizzato a Bologna il 18 giugno 2018 da Cassero Giuridico, Aiga, Gaylex, Famiglie Arcobaleno con il Patrocinio del Comune di Bologna

 

1. Introduzione

Pensiamo, con uno sforzo di immaginazione che vi richiedo, ad una delle figure più conosciute al mondo: Monna Lisa.

Malgrado non si sappia neppure per bene di chi si tratti – si dice una nobildonna fiorentina (tal Lisa Gherardini, la signora Lisa, moglie di Francesco Del Giocondo, da cui la Gioconda) o forse lo stesso Leonardo da Vinci addolcitosi sotto tratti femminili – non solo è una delle immagini più conosciute ma anche tra le più riconosciute, che da sempre ha stimolato la fantasia di altri artisti di ogni epoca che si sono divertiti ad intervenire modificando l’immagine originale.

Così fece Marcel Duchamp nel 1919, aggiungendo un paio di baffi e un pizzetto[1], altrettanto fece Luís Silva, un artista portoghese, che più recentemente nel 2011, volendosi occupare della violenza sulle donne l’ha raffigurata con un occhio nero e spegnendole il proverbiale sorriso[2].

Pensandoci bene, però, questi interventi cambiano poco del nostro sapere e del nostro relazionarci con quell’archetipo. Se dovessimo descrivere cosa vediamo parleremmo comunque sempre di una Monna Lisa, una volta con i baffi ed un’altra con un occhio nero: Monna Lisa resta Monna Lisa, nessun intervento e nessuno sviluppo, ci allontanano così tanto da non renderci più riconoscibile la radice.

La stessa cosa può accadere – abbandoniamo l’arte – quando parliamo di famiglia. Ciascuno di noi ha un proprio modello di riferimento (probabilmente quello in cui è cresciuto e che per questo motivo ritiene “normale” e lo assurge come paradigma per determinare relazioni e interazioni con le altre famiglie, che vediamo e valutiamo di conseguenza come uguali, simili o diverse) ma come per la Gioconda, tutte restano quella cosa lì, anche le più distanti, restano riconoscibili come famiglia: e ci sarà quella “capolavoro”, da museo e quella con un occhio nero ma sempre di famiglia si tratta.

Ben lo sa l’anagrafe che già quasi 30 anni fa, nel 1989, ha abbandonato ogni obbligatorio riferimento a vincoli di parentela o di dipendenza economica quale requisito per essere famiglia preferendo una formulazione ampiamente inclusiva, basata sulla autodeterminazione per cui è famiglia l’insieme delle persone conviventi e coabitanti[3].

Perché questa introduzione? Perché il tema richiesto con lo sviluppo di questo intervento è il punto di vista dell’ufficiale dello stato civile, che deriva necessariamente dall’assetto che egli assume, e dalla sua corretta collocazione nell’ambito ordinamentale discende l’angolatura del suo sguardo e il nostro ordinamento è questo: il terreno su cui innestiamo i diritti (e i doveri) di tutela costituzionale è oggi di questa natura. La formazione sociale familiare è quanto di più ampio e inclusivo si possa immaginare.

E così è (questa ricchezza non la perderemmo) anche se anziché ci riferissimo alla filiazione.

I glottologi più ricercati potrebbero considerare figlio una parola valigia, cioè un termine che contiene al proprio interno ulteriori sfumature.

A dire il vero è sempre stato così, con la differenza che in passato questa attribuzione veniva espressa: figlio naturale, figlio legittimo (per ricordare le due partizioni più frequenti), ricorrendo a volte anche a qualificazioni che oggi non esiteremmo a considerare “parole tossiche” (mi riferisco ai figli adulterini).

Queste categorie giuridiche (con un carnet di diritti ben diverso l’una dall’altra) sono state definitivamente superate dal nostro legislatore (troppo recentemente) a fine 2012 e oggi ci troviamo a considerarli tutti semplicemente figli, senza che portino alcuna etichetta, che farebbe riferimento ad azioni o comportamenti dei quali non sono minimamente responsabili: un figlio non ha scelto di venire al mondo secondo un particolare “made in” o “made by”.

Benché il nostro ordinamento basi prevalentemente la filiazione sull’atto riproduttivo (ben lo sanno gli ufficiali dello stato civile che ricevendo le dichiarazioni di nascita prendono atto – in via assolutamente presuntiva – che il figlio sia il frutto dell’unione dei dichiaranti), la qualificazione di figlio (figlio e basta) spetta anche ai frutti dell’adozione.

E anche qui – per conoscere il terreno sul quale oggi dobbiamo intervenire per agire – sarebbe di estrema utilità soffermarci sull’evoluzione avuta da questa normativa. Mi limiterò a ricordare la modifica apportata alla rubrica della legge 184 del 1983 che da “Disciplina dell’adozione”, nel 2001 è stata variata in Diritto del minore ad una famiglia, spostando, anzi rivoltando, il baricentro dell’impianto normativo.

Il sistema italiano (ed è entro questo perimetro che l’ufficiale dello stato civile deve collocarsi) oggi vede, in sintesi, una prevalenza degli interessi dei figli (che sono sempre tali, figli, senza ulteriore distinzione, senza l’etichettatura di provenienza “made in”) con uno scollamento dalla posizione dei genitori che non possono più vantare il diritto ad essere padri o madri ma che vengono gravati, nel momento in cui decidono di “allargare la famiglia”, del dovere di assicurare la propria responsabilità ai figli che verranno.

La società si evolve, lentamente ma inesorabilmente, senza che si possa ritenere cristallizzata e oggi siamo chiamati a confrontarci con nuove forme di responsabilità genitoriale che derivano dall’intreccio di nuove relazioni di coppia (finalmente uscite dal limbo dell’inesistenza giuridica con la legge n. 76/2016) con nuove modalità di procreazione che non ricorrono necessariamente all’atto riproduttivo.

La legislazione (nel senso più ampio del termine) è incerta o, quanto meno, non sincronizzata con la naturale evoluzione della società e gli ufficiali di stato civile si trovano ancora una volta inevitabilmente in una posizione non propriamente comoda, tra due fuochi.

Ancora una volta, perché questo ritardo non è un ἅπαξ (hapax), non è una novità se pensiamo ad esempio al ritardo con cui è stato consentito il riconoscimento “naturale” di un figlio nato in costanza di matrimonio, senza che operasse inevitabilmente, come una condanna, la presunzione di paternità del marito: il “caso Nicolardi” portò alla composizione di una delle canzoni che oggi riteniamo tra le più spassose (ma pensate al carico di crudeltà di allora), quella Tammurriata nera che racconta un episodio (uno di molti) realmente avvenuto all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove Edoardo Nicolardi era dirigente amministrativo.

Una donna napoletana mette al mondo un figlio di colore (all’epoca la città era occupata dai soldati americani) che, malgrado fosse “niro niro”, non può far altro che chiamare Ciro e col cognome del marito che la canzone, per pietà, ci tace.

Una sorta di resistenza ideologica, filosofica, religiosa, immotivatamente giuridica ha sempre frenato l’adeguamento dell’apparato ordinamentale all’evoluzione della società, venendo meno a quel principio di origine romanistica, ben noto ai giuristi, sintetizzato nel brocardo Ubi societas, ibi ius, che vorrebbe invece il diritto a sostegno della società, una sorta di apripista piuttosto che un pesante fardello al seguito, una valigia senza ruote.

 

2. Le trascrizioni delle nascite avvenute all’estero da genitori samesex

L’ufficiale dello stato civile, si diceva, si trova tra due fuochi perché – qualunque cosa faccia, qualunque decisione assuma – scontenterà sempre qualcuno e correrà il rischio di un ricorso: o della famiglia omogenitoriale che non si vede riconoscere i ruoli attesi (genitori e figli) o del Ministero dell’interno che, quando interpellato, ha preannunciato propri interventi riparatori qualora l’ufficiale dello stato civile avesse registrato pienamente quelle dichiarazioni di nascita.

Tuttavia occorre ricordare che, nonostante l’ampia giurisprudenza in materia e i numerosi casi arrivati sulle scrivanie degli operatori, il Ministero ad oggi non è intervenuto con alcuna circolare o direttiva.

Se da un lato l’assenza di circolari può essere considerata un’omissione al dovere di indirizzare l’operato degli ufficiali dello stato civile per garantire il sacrosanto principio dell’uniformità, dall’altro non esime l’ufficiale dello stato civile dal dover rispondere alle istanze e analizzare in maniera autonoma gli atti e le dichiarazioni di cui è richiesto.

Una situazione praticamente risolta favorevolmente riguarda la trascrizione delle nascite avvenute all’estero. La giurisprudenza (ricordo, tra le molte, solo le note sentenze della Corte di Cassazione n. 19599/2016 e n. 14878/2017) in questo caso ha concordemente spianato la strada al pieno riconoscimento di quegli atti, in virtù della loro non contrarietà all’ordine pubblico internazionale e dell’interesse prevalente del minore alla continuità dello status validamente acquisito all’estero, senza che possa rilevare l’uguaglianza di sesso dei genitori o le modalità di procreazione (finanche qualora si fosse fatto ricorso a tecniche non consentite, anzi vietate e punite, in Italia).

Persino la presunta estraneità all’ordinamento italiano – invocata da alcuni interpreti – si rivela del tutto inconferente, poiché la sola valutazione che spetta all’ufficiale dello stato civile in materia di trascrivibilità di atti è quella relativa all’ordine pubblico[4], inteso come insieme di principi e valori fondamentali di rango costituzionale o sovranazionale relativi alla tutela delle posizioni soggettive degli individui.

I giudici hanno stabilito – sintetizzo – che i figli sono figli (senza etichette “made by”) e che i genitori sono obbligati alla loro protezione con il dovere della responsabilità.

L’ufficiale dello stato civile non dovrebbe ormai avere eccessive difficoltà a seguire il cammino tracciato dai giudici anche perché – e qui scendo in questioni di carattere tecnico/operativo ma che consentiranno di comprendere meglio il motivo di talune adesioni e di altre resistenze da parte nostra e dei nostri colleghi – la trascrizione degli atti formati all’estero avviene in una parte del registro degli atti di nascita composta da fogli in bianco, nei quali l’ufficiale dello stato civile può intervenire praticamente senza limiti: ci scrive liberamente tutto ciò che deve e può (nel limite della legittimità).

Se ciò che rileva è la genitorialità per come emerge dall’atto straniero, senza alcuna valutazione sulle tecniche di procreazione nell’ottica del maggior interesse del minore, la sola circostanza che l’ufficiale di stato civile dovrebbe accertare è la presenza di un effettivo riconoscimento del figlio da parte dei genitori, desumibile dalla lettura dell’atto (perché lo hanno sottoscritto o perché ne sia stata verbalizzata la dichiarazione) o da dichiarazione di riconoscimento resa distintamente.

In caso di sentenze di attribuzione di paternità o maternità, invece, come ampiamente sottolineato dalla dottrina, l’esame del provvedimento dovrà limitarsi agli articoli 64, 65 e 66 della legge n. 218/1995 e potranno essere trascritte come ogni provvedimento straniero ma, qualora l’atto di nascita sia già stato formato, per procedere alla rettificazione si dovrebbe intraprendere la strada del procedimento di rettificazione ex art. 95 del DPR n. 396/2000.

Vi è una parte della dottrina che si continua a esprimere in maniera estremamente dubbiosa alla trascrizione (in alcuni osservatori anche contraria), laddove la genitorialità derivi da maternità surrogata, pratica a oggi vietata nel nostro ordinamento.

Alcuni commentatori hanno invocato questi casi per ritenere eccessivamente complesso per l’ufficiale dello stato civile valutare le conseguenze dell’atto sui diritti soggettivi coinvolti, richiamando anche la più recente decisione della Cassazione di coinvolgere le Sezioni Unite in merito alla trascrizione di un certificato di nascita con due papà in seguito alla sentenza favorevole della Corte d’Appello di Trento.

La complessa valutazione del rapporto tra il minore e i genitori legali non può tuttavia riguardare l’analisi dell’ufficiale dello stato civile, il quale deve limitarsi strettamente ad applicare i principi richiamati dalle due note sentenze della Cassazione valutando, unicamente, in ordine alla trascrivibilità, la conformità all’ordine pubblico internazionale, che sussiste al di là di ogni successiva valutazione del giudice sulla prosecuzione o meno di quei legami familiari.

Anche in presenza di procreazione assistita e finanche di gestazione per altri, quindi, il mio parere è senz’altro positivo in ordine al dovere dell’ufficiale di stato civile di trascrivere sempre l’atto straniero (omettendo qualsiasi indicazione relativa al metodo di concepimento o alle modalità di riconoscimento) segnalando eventualmente poi l’accaduto al Procuratore della Repubblica il quale potrà promuovere eventuali ulteriori indagini in merito al mantenimento o meno, in Italia, di quello status, intervenendo con l’azione di rettificazione[5].

Diversamente, opporre rifiuto – oltre all’impossibilità, a mio modo di vedere, di una motivazione giuridicamente sostenibile – significherebbe penalizzare direttamente il minore che ha fatto ingresso in Italia con i suoi genitori legali, e ciò costituirebbe sì un’ingerenza eccessiva rispetto alla finalità, pur comprensibile, di valutare la legittimità di quel legame familiare, che però non può – lo ribadiamo – essere preoccupazione dell’ufficiale dello stato civile.

 

3. Le iscrizioni di figli nati in italia da genitori samesex

Diverso è il caso in cui la nascita avvenga in Italia e quindi si debba procedere alla prima formazione dell’atto di nascita, a quella che definiamo iscrizione.

C’è da premettere che l’indirizzo apparentemente più diffuso tra i colleghi ufficiali di stato civile è che queste iscrizioni non siano possibili poiché non risulta alcuna indicazione positiva favorevole (anche se la norma non prevede che i genitori debbano essere di sesso diverso, dove lo fa si esprime parlando di padre e di madre), né risulta un orientamento ministeriale o giurisprudenziale benevolo (tutti i casi affrontati dalle corti, riguardano trascrizioni di atti dall’estero).

È altrettanto vero, però, che riscontriamo sempre più numerosi casi in cui, discostandosi dalla posizione appena illustrata, gli ufficiali dello stato civile si siano convinti della possibilità alla registrazione di nascita piena (cioè con l’indicazione di entrambi i genitori).

Ciò sulla base di queste sintetiche considerazioni: la legge espressamente non prevede che i genitori debbano essere di sesso diverso e i giudici (pur riferendosi a nascite avvenute all’estero) non hanno ritenuto la filiazione omogenitoriale contraria all’ordine pubblico, per cui la stessa valutazione non potrebbe non essere la medesima in caso di nascita sul territorio italiano sollevando i figli (sempre secondo le indicazioni giurisprudenziali) da colpe (se vogliamo chiamarle così) derivanti da comportamenti delle loro madri e, da ultimo, l’ufficiale dello stato civile ha il compito (esclusa ogni palese contrarietà di legge) di ricevere le dichiarazioni che gli vengono formulate, inviando successivamente gli atti al procuratore della Repubblica, eventualmente, per il promovimento dell’azione revocatoria qualora ne ravvisasse gli estremi.

Pur nel rispetto delle posizioni di cautela espresse, come detto, da buona parte dei colleghi e colleghe, qui cercherò di soffermarmi sui casi di accoglimento favorevole delle richieste.

C’è da dire che l’opera di convincimento dell’ufficiale di stato civile è solo il primo ostacolo che le famiglie ed i loro legali devono affrontare e superare, perché quand’anche l’ufficiale sia persuaso, ci si deve misurare con difficoltà di natura pratica.

Gli ufficiali dello stato civile sono, infatti, vincolati nella redazione degli atti alle formule approvate dal Ministero dell’interno nel formulario[6] e, diversamente da quanto avviene per le trascrizioni delle nascite avvenute all’estero che sono redatte su fogli bianchi (parte II, serie B), le iscrizioni devono avvenire in una sezione (parte I, serie A), che è composta da un verbale già preimpostato che l’ufficiale dello stato civile deve completare utilizzando proprio le formule ministeriali, senza possibilità di discostarsene.

L’art. 12 del regolamento dello stato civile (approvato con DPR 3 novembre 2000, n. 396) prevede testualmente che gli atti dello stato civile siano redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno e il precedente art. 11 limita l’azione dell’ufficiale dello stato civile che “non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto”.

Il formulario in uso non prevede alcuna formula che si adatti ai casi oggetto della nostra riflessione, in quanto per la nascita contempla o la presunzione di paternità nel caso di genitori coniugati, in base all’art. 231 del codice civile (una attribuzione legale, sancita per convenzione, fondata sull’honor matrimonii, cui non possono accedere le coppie unite civilmente in base al limite del rimando alle norme codicistiche operato dal comma 20 della legge Cirinnà – ma potrebbero invece farlo se prendessimo a riferimento l’art. 8 della legge n. 40/2004?) o l’unione naturale (cioè l’atto riproduttivo, anche questo presunto in quanto non attestato né per testimonianza, né per accertamento biologico) a cui altrettanto non possono evidentemente ricorrere le coppie dello stesso sesso.

Ecco che, come avete e abbiamo avuto modo di apprendere dai mezzi di comunicazione, nella maggior parte dei casi noti sono stati i Sindaci nella loro veste di ufficiali di stato civile (con quel quid in più di stimolo all’apparato politico/legislativo che la loro carica gli consente) a farsi carico di intervenire adattando procedure e formule alla necessità.

C’è da osservare che l’opera di integrazione o adattamento del formulario non è neppure in questo caso qualificabile come novità o eccezione, perché esistono alcuni casi – limitati, ma esistono – in cui il formulario non offre la frase rituale necessaria per far fronte ad una particolare circostanza, per cui l’ufficiale dello stato civile interviene con funzione suppletiva. L’esempio, uno per tutti, è quello legato alla correzione degli atti a seguito di errore materiale, compiuta ai sensi dell’art. 98 del regolamento dello stato civile: la formula di correzione non è stata prevista e ciascuno interviene ex se.

È facilmente intuibile come, in questa situazione, nessuna formula sia preferibile rispetto ad un’altra, nessuna formula sia giusta o sbagliata, trattandosi di interventi sussidiari alla tipicità del formulario.

C’è anche da osservare che si tratta – secondo la dottrina prevalente, con la quale personalmente mi trovo concorde (sempre nel pieno rispetto di coloro, tra i miei colleghi, che non la condividono) – di una semplice forzatura amministrativa (ammessa e prevista) e non di una forzatura di legge (che esulerebbe senza dubbi dai poteri dell’ufficiale di stato civile, sindaco o funzionario che sia).

Si sono riscontrate anche differenti procedure, nei vari Comuni, per giungere alla meta: qualcuno ha scelto di redigere direttamente l’atto con l’indicazione di entrambe le madri, unite civilmente, come genitrici (sulla falsa riga dell’atto di nascita con filiazione in costanza di matrimonio) mentre qualcun altro ha preferito ricorrere al riconoscimento successivo (quindi l’atto originariamente viene formato con l’indicazione di una sola madre e poi, anche se il poi potrebbe essere quasi contemporaneamente, si annota il riconoscimento operato dalla seconda madre – madre, non cogenitrice o madre intenzionale). Anche in questo caso potrei dire quale procedura preferirei io personalmente, ma ciò non avrebbe alcuna rilevanza, in quanto tutte le strade conducono alla meta.

La dichiarazione piena, con entrambe le madri indicate direttamente nell’atto “originale”, consentirebbe – in virtù di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016 di attribuire ai figli il doppio cognome dei genitori, mentre nel caso di riconoscimento successivo (benché quasi contemporaneo) l’attribuzione del doppio cognome deve necessariamente passare per le aule dei tribunali ordinari[7].

La sola procedura che mi permetterei di consigliare di rispettare a chi va alla ricerca di ulteriori certezze, qualunque sia il percorso prescelto, è quella della comunicazione al procuratore della Repubblica, anche a tutela degli interessati, affinché se ne ravvisasse la necessità potrebbe intervenire, come detto, ai sensi dell’art. 95 del regolamento dello stato civile, per l’annullamento (o forse è più propriamente ipotizzabile una correzione) dell’atto.

 

4. Conclusioni

È importante che ciascuno, come detto nei saluti introduttivi della giornata, metta a disposizione quel che sa. Penso che sia utile che metta a disposizione anche quel che non sa.

Abbiamo ancora tanto da imparare. Facciamolo insieme.

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* Ufficiale di stato civile

 

[1] Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. (1919), New York, collezione privata

[2] Luís Silva, Could You Live Without Her Smile? (2011), New York, collezione privata

[3] DPR 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”
Art. 4 – (Famiglia anagrafica)

  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

[4] Il regolamento dello stato civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) quando all’articolo 18 prevede i casi di intrascrivibilità degli atti formati all’estero, limita la circostanza al fatto che “gli atti formatti all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico” e null’altro.

[5] Renzo Calvigioni, in un articolo pubblicato nel mese di novembre 2017 sulla rivista “Famiglia e diritto” reputa “doveroso che l’ufficiale dello stato civile trasmetta una relazione sugli adempimenti svolti al Procuratore della Repubblica” ma anche “al Prefetto” in quanto “organo di controllo e vigilanza in materia di stato civile”.

[6] Approvato del Decreto del Ministro dell’interno 5 aprile 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

[7] Codice civile / Art. 262 – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

[…] Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. […] Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.