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Azioni di stato e rettifica degli atti di stato civile: dal Tribunale di La Spezia un importante chiarimento

 

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia ha dichiarato inammissibile il ricorso della locale Procura della Repubblica, in rettifica di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri.

La pronuncia si segnala poiché chiarisce, con motivazione molto efficace, il quadro delle azioni che possono essere esercitate nel caso in cui sorgano contestazioni relative alla formazione di atti di stato civile, anche in relazione al genere dei genitori. Nel solco di Cass., SS. UU., n. 12193/2018, il Tribunale afferma che – nel caso di atti di nascita già formati dall’ufficiale di stato civile – l’azione di rettifica ex art. 95 D.P.R. n. 396/2000 può essere esercitata dalla Procura della Repubblica unicamente al fine di “eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall’atto dello stato civile per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso”; al contrario, ove la doglianza sia rivolta non alle caratteristiche formali dell’atto e alla sua rispondenza alla verità dei fatti (e dunque, in modo particolare, a quanto dichiarato all’ufficiale di stato civile e da questi versato nell’atto), bensì alla contestazione dello status da esso determinato o comunque implicato, questa deve essere fatta valere attraverso le azioni di stato disciplinate dal codice civile.

Nel caso di specie, in particolare, a margine dell’atto di nascita del minore era stata annotata la seconda paternità, a seguito di ricezione e iscrizione nel Registro – da parte dell’Ufficiale di stato civile – della dichiarazione di riconoscimento da parte del secondo padre: l’atto, pertanto, risulta corrispondente alla verità dei fatti (dunque, all’avvenuto riconoscimento), mentre la Procura contestava l’illegittimità della stessa dichiarazione di riconoscimento, per contrasto con le norme che regolano – nell’ordinamento italiano – l’attribuzione dello status filiationis.

Proprio per questo, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale profilo di illegittimità avrebbe dovuto essere censurato con l’azione ex art. 263 c.c., la quale tuttavia non può essere esercitata dal Pubblico Ministero bensì, se del caso, dal curatore del minore (cfr. art. 264 c.c.). (A.S.)