Tribunale di Parma, decreto del 3 luglio 2013

R.G. n. 712/2013 Vol.

Il Giudice Tutelare

Il 12 aprile 2013 perveniva a questo Ufficio la richiesta di rendere esecutivo il provvedimento di affido eterofamiliare dal 18 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013 in favore della minore A., nata il xxx in xx, disposto il 21 febbraio 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia e sottoscritto dal dirigente dello stesso dr. S., dalla quale risultava che la minore predetta era stata affidata alla famiglia composta da B., nato il xxx a xx (XX), e C., nato il xxx a xx (XX).

Il 21 giugno 2013 il Comune di XXX – Servizio Minori produceva documentazione integrativa concernente il positivo esito del vaglio condotto dal competente Servizio Sociale circa l’idoneità della coppia composta da B. e C. a rivestire il ruolo di famiglia affidataria per la minore, all’esito di un percorso intrapreso il 5 aprile 2011 e consistito in nove colloqui e una visita domiciliare[1].

La peculiarità del caso concreto – a quanto consta a questo Giudice connotato da assoluta novità – rende opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia” nell’ambito dell’ordinamento vigente, con specifico riferimento alla disciplina dell’affido consensuale eterofamiliare temporaneo dei minori e degli adolescenti, istituto che, come noto, non è preordinato all’adozione, ma al perseguimento del benessere dei bambini, assicurando a quelli in gravi difficoltà un contesto di cura amorevole da parte di persone a ciò idonee. Le caratteristiche fondamentali dell’istituto in commento sono, infatti: l’eccezionalità e la temporaneità; il consenso formalizzato degli esercenti la potestà; il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d’origine; l’inserimento del minore viene in una “famiglia” che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il 4° grado).

Viene dunque in rilievo, a livello di normativa primaria, l’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), che consente di disporre l’affidamento «ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli (leggasi, il minore) ha bisogno» o, in via residuale, a una «comunità di tipo familiare».

Ben più articolato appare il quadro della disciplina locale e secondaria; senza pretesa di esaustività, vanno richiamati in questa sede:

  • l’articolo 12 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (e successive modifiche) della Regione Emilia Romagna, che utilizza il vocabolo “famiglia” senza ulteriori specificazioni quanto al riconoscimento di benefici economici;
  • l’articolo 31 della legge 28 luglio 2008, n. 14 della Regione Emilia Romagna, che ribadisce la centralità dell’interesse del minore e della sua famiglia al fine di individuare se prediligere l’affidamento familiare o l’inserimento in comunità[2];
  • la deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna del 28 febbraio 2000, n. 1378, che al punto 2 definisce l’affidamento familiare «quell’intervento attuato inserendo il minore presso una “famiglia” in senso proprio, cioè presso un nucleo caratterizzato da una propria autonomia di vita familiare secondo il costume comune e che, conformemente allo stato di famiglia anagrafico, può anche essere unipersonale», specificando al punto 5.3. che «la famiglia affidataria è un nucleo mono o pluriparentale che, accogliendo il minore al proprio interno, gli offre un contesto positivo sul piano relazionale ed educativo, con l’obiettivo di restituirgli il senso della normalità, della crescita e del suo percorso di vita», evidenziando dunque la necessaria idoneità degli affidatari rispetto al compito loro affidato anche sotto il profilo genitoriale;
  • la Direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1904 del 2011, parte II.1, che afferma che le espressioni “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si riferiscono tanto a contesti in cui siano presenti entrambe le figure parentali che alle persone singole, ferma restando la necessità di una previa valutazione della motivazione, delle competenze e delle capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per l’affidamento «in relazione all’accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà»[3].

La medesima direttiva, nella parte II.2.1, prescrive che gli affidatari possiedano «idonee qualità morali», desunte in linea di massima dalla non ascrivibilità di fatti penalmente rilevanti, anche soltanto ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione[4].

Ancora, la parte II.2.7 impone ai Servizi Sociali di organizzare un percorso finalizzato a valutare «le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le modalità di relazione all’interno del nucleo e le specifiche motivazioni all’affidamento; la sussistenza delle competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza»;

  • il Regolamento del Comune di XXX, approvato il 26 gennaio 2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47/8 (che per l’appunto disciplina l’affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149, della deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna 28 febbraio 2000, n. 1378 e della Direttiva della medesima Regione n. 1904 del 2011), e in particolare:

a)       l’articolo 1, in base al quale l’affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, da attuarsi attraverso l’inserimento dei minori presso un «nucleo familiare diverso da quello originario», riproducendo la locuzione contenuta nella già citata Direttiva Regionale 1904 del 2011;

b)      l’articolo 2, che definisce gli affidatari «il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità»;

c)       l’articolo 4 che, conseguentemente, utilizza la locuzione «famiglia affidataria» o semplicemente il lemma «famiglia» con riferimento, in particolare, alle ipotesi di affido cd. consensuale, eterofamiliare e a tempo pieno, vale a dire disposte previo consenso del genitore esercente la potestà (nel caso di specie, la madre C., nata il xxx in xxx, come risulta dalla sottoscrizione di apposito atto in tal senso);

d)      l’articolo 5, che prende in considerazione la composizione del nucleo esclusivamente nella prospettiva della compatibilità «con le esigenze e i bisogni del minore».

Da quanto sinora esposto emerge, dunque, l’assenza da un lato di una precisa definizione legislativa volta a escludere un nucleo composto da persone dello stesso sesso dal concetto di “famiglia” rilevante ai fini dell’affido del minore non versante in stato di abbandono; dall’altro, la mancanza di qualsivoglia richiamo al matrimonio quale vincolo che unisca gli affidatari, diversamente da quanto avviene, come noto, nell’art. 29 della Costituzione, coerentemente con la possibilità, espressamente contemplata, di assegnare il minore a una persona singola.

Appare, pertanto, ragionevole interpretare la nozione di famiglia rilevante in questa sede prendendo le mosse proprio dall’omissione di cui si è ora detto; invero, la normativa ordinaria che disciplina la materia, come si è visto, è intervenuta tutta in un momento successivo all’entrata in vigore della Carta Costituzionale e ciò consente di ritenere che la lacuna in questione sia frutto di una scelta deliberata. Siffatta conclusione trova d’altronde conferma nell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, laddove ai fini dell’adozione il legislatore richiede, al contrario, che i futuri genitori siano uniti in matrimonio.

In altri termini, ciò che rileva in questa sede è la sussistenza di una situazione di fatto paragonabile al contesto familiare sotto il profilo accuditivo e di tutela del minore; in ipotesi, persino un nucleo composto da due consanguinei del medesimo sesso potrebbe essere valutato idoneo a tal fine dal competente Servizio Sociale.

Ebbene, in relazione al caso di specie va ribadito che scopo dell’affido eterofamiliare è il perseguimento del miglior interesse del minore, come si evince dall’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 183, modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; sotto altra prospettiva, deve senz’altro escludersi un diritto di adottare in capo ai soggetti adulti, a maggior ragione laddove trovi applicazione l’istituto in questione, che presuppone non già uno stato di abbandono ma un transitorio momento di difficoltà dei genitori effettivi (o, come nel caso di specie, dell’unico genitore esercente la potestà).

Alla luce di quanto sinora premesso si deve, dunque, ritenere che il fatto che i componenti del nucleo abbiano il medesimo sesso non possa considerarsi ostativo all’affidamento di un minore.

Ciò, anche tenuto conto che, come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità[5], in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.

Nel caso concreto, in particolare, la documentazione prodotta il 21 giugno 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia attesta la piena idoneità sotto questo profilo della coppia cui la piccola A. è stata affidata; né constano elementi per porre in dubbio, in questa sede, gli esiti della verifica condotta sul punto dal competente Servizio Sociale.

P.Q.M.

Dichiara esecutivo il provvedimento di affidamento familiare della minore A., nata il xxx in xxx, disposto il 21 febbraio 2013 dal Comune di XXX – Settore Welfare e Famiglia, a B., nato il xxx a xxx (XX), e C. , nato il xxx a xxx (XX), dal 18 febbraio 2013 al 31 dicembre 2013.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Parma – Settore Welfare e Famiglia, nonché al Procuratore della Repubblica in Sede e gli adempimenti di competenza.

Parma, 3 luglio 2013

                                                                                                                             Il Giudice Tutelare

                   dr. Luca Agostini

 


[1] V. relazione xxxx, prodotta il 21 giugno 2013.

[2] Si riporta il testo per esteso per comodità di consultazione: «La Regione, per l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all’affidamento familiare e all’inserimento all’interno di comunità che garantiscono un’accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell’adolescente e della sua famiglia e dall’opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d’origine».

[3] Appare peraltro opportuno ricordare che in base alla medesima direttiva regionale «per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, è inoltre compito dei servizi:

– offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo;

– approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati all’affidamento, con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente complessi;

– garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell’esperienza di affidamento anche attraverso la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello motivazionale dei nuclei affidatari;

– facilitare l’accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai servizi e alle risorse offerti dal territorio;

– effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo degli affidatari quali parti integranti del progetto di affido, referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare tempestivamente l’intervento al modificarsi della situazione».

[4] In particolare, parte I.1: «la insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;

– al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

– al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale».

[5] V. Cassazione civile, Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, in tema di affidamento di minore in sede di crisi coniugale. Nella giurisprudenza straniera, v. Bundesverfassungericht, 19 febbraio 2013, in www.articolo29.it.

6 Responses to Tribunale di Parma, decreto del 3 luglio 2013

  1. […] La verità è che non c’è e non c’è stato alcun errore: i servizi sociali hanno esaminato la situazione concreta della bambina e della famiglia gay destinata ad accoglierla, e dopo 9 colloqui e una visita domiciliare hanno concluso per l’esistenza di un interesse della bambina a vivere temporaneamente con la coppia, che peraltro già conosce. Anche il giudice del Tribunale dei minori è stato dello stesso avviso, disponendo l’affidamento alla coppia. Qui il testo del provvedimento. […]

  2. […] La verità è che non c’è e non c’è stato alcun errore: i servizi sociali hanno esaminato la situazione concreta della bambina e della famiglia gay destinata ad accoglierla, e dopo 9 colloqui e una visita domiciliare hanno concluso per l’esistenza di un interesse della bambina a vivere temporaneamente con la coppia, che peraltro già conosce. Anche il giudice del Tribunale dei minori è stato dello stesso avviso, disponendo l’affidamento alla coppia. Qui il testo del provvedimento. […]

  3. […] La verità è che non c’è e non c’è stato alcun errore: i servizi sociali hanno esaminato la situazione concreta della bambina e della famiglia gay destinata ad accoglierla, e dopo 9 colloqui e una visita domiciliare hanno concluso per l’esistenza di un interesse della bambina a vivere temporaneamente con la coppia, che peraltro già conosce. Anche il giudice del Tribunale dei minori è stato dello stesso avviso, disponendo l’affidamento alla coppia. Qui il testo del provvedimento. […]

  4. […] che nell’affido il minore possa essere affidato ad una coppia che – come scritto nel decreto del Tribunale per i minorenni del 3 luglio 2013 – potrebbe essere «persino un nucleo […]

  5. […] stato confermato dal Tribunale per i minorenni della Regione Emilia Romagna, è pubblicato sul sito Articolo 29 al quale […]

  6. […] Il testo del provvedimento […]