divieto espulsione/MERITO

Tribunale di Roma, prima sezione civile, ordinanza del 18 novembre 2011 (est. Colla) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DA PARTE DELLA QUESTURA – RICORSO EX ART. 700 C.P.C. – GIURISDIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA – SUSSISTENZA – DISCREZIONALITÀ VALUTATIVA DELLA QUESTURA IN ORDINE ALLA PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL RICHIEDENTE ED ALLA SUA EVENTUALE PREGRESSA CONDOTTA CRIMINOSA – SUSSISTENZA NEI LIMITI DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI – FUMUS – TRANSESSUALITÀ – GRAVI E DIFFUSE DISCRIMINAZIONI E PERSECUZIONI DEI TRANSESSUALI E DEGLI OMOSESSUALI NEL PAESE DI ORIGINE (EGITTO), ANCHE MEDIANTE L’APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA DELLA “DISSOLUTEZZA ABITUALE” PUNITA CON LA PENA DELLA RECLUSIONE DA TRE MESI A TRE ANNI – CONCRETO E DOCUMENTATO PERICOLO DI TRATTAMENTI DEGRADANTI IN CARCERE – LESIONE DEL DIVIETO DI TORTURA E TRATTAMENTI DEGRADANTI A NORMA DELL’ART. 3 CEDU – PERICULUM – PERMANENZA IN ITALIA SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO CON CONSEGUENTE ESPOSIZIONE AL PERICOLO DI CONTINUI FERMI E RISCHIO DI RIMPTRI – SUSSISTENZA

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, sesto comma, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286; ricorso ex art. 700 c.p.c.; la perdurante discrezionalità valutativa della Questura in ordine alle sua specifiche competenze relative alla pericolosità sociale del richiedente ed alla sua eventuale pregressa condotta criminosa è  limitata dalle disposizioni di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti; con riguadro al fumus, in ipotesi di transessualità si deve tenere conto delle gravi e diffuse discriminazioni e persecuzioni dei transessuali e degli omosessuali nel paese di origine (Egitto), anche mediante l’applicazione della fattispecie delittuosa della “dissolutezza abituale” punita con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e del concreto pericolo di trattamenti degradanti in carcere, documentato da rapporto di Amnesty International; ne consegue il pericolo concreto del divieto di tortura e trattamenti degradanti dell’art. 3 Cedu in ordine al divieto di tortura e trattamenti degradanti; sussiste il periculum atteso che la permanenza in Italia senza permesso di soggiorno espone il ricorrente al concreto pericolo di continui fermi e rischio di rimaptrio.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 CEDU; 700 cpc; 5 comma 6 D. L.gs. 286/1998.

____________________________________________________________________________________________________________________

Giudice di Pace di Genova, ordinanza del 9 giugno 2010 DECRETO DI ESPULSIONE NELLE MORE DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO RICHIESTO IN QUANTO SOGGETTO A PERSECUZIONI A CAUSA DEL SUO ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – ILLEGITTIMITA’

È illegittimo il decreto di espulsione emesso nelle more del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, richiesto in quanto soggetto nel suo Paese di origine a persecuzioni a causa del suo orientamento omosessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 3, 10 Cost.

________________________________________________________

Giudice di Pace di Aosta, 30 settembre 2005 RICORSO PER OPPOSIZIONE A DECRETO DI ESPULSIONE – MAROCCO – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – INESPELLIBITA’

La libertà sessuale deve ritenersi espressione del più ampio diritto alla manifestazione e promozione della personalità umana garantita anche dalla Costituzione all’art. 2. L’omosessualità, in quanto condizione personale dell’individuo degna di tutela nonché un possibile oggetto di persecuzione, rientra nell’eccezione “condizioni personali o sociali” prevista dal legislatore all’art. 19 tra le ipotesi di inespellibilità.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 19 d. lgs. 286/98; Art. 2 Cost.

(provv. segnalato da G. Dell’Amico)

____________________________________________________________________________________________________________________

Giudice di pace di Torino, ordinanza del 21 dicembre 2004 (RIFORMATA DA CASS. 16417/2007) ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – CONDIZIONE DELL’UOMO DEGNA DI TUTELA – SUSSISTENZA – DIVIETO DI ESPULSIONE VERSO UNO STATO NEL QUALE LO STRANIERO POSSA SUBIRE PERSECUZIONI – SENEGAL – PUNIBILITÀ DELL’OMOSESSUALITÀ E TRATTAMENTO VESSATORIO E DISCRIMINATORIO– SUFFICIENZA – ONERE DELLA PROVA DELL’OMOSESSUALITÀ DEL RICORRENTE IN CAPO AL MEDESIMO – SUSSISTENZA – ISCRIZIONE AD ARCIGAY E AD ALTRO CIRCOLO PRIVATO RISERVATO AD OMOSESSUALI – SUFFICIENZA

Tanto l’adozione quanto l’esecuzione del decreto di espulsione, disciplinate dagli artt. 13 e 14 comma 5 ter del D. Lgs. n. 286/98, sono subordinate all’assenza di situazioni di inespellibilità contemplate dall’art. 19 D.Lgs. n. 286/98 tra cui il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali; una lettura costituzionalmente orientata della norma consente di ricomprendere l’omosessualità tra le “condizioni personali o sociali” prefigurate dal legislatore come ipotesi di inespellibilità; in conformità ai precetti costituzionali, si deve riconoscere difatti l’omosessualità come condizione dell’uomo degna di tutela; la circostanza, documentalmente provava, che l’omosessualità venga punita in Senegal con la pena della reclusione da uno a cinque anni e il trattamento vessatorio e discriminatorio che viene riservato agli omosessuali in quel paese di religione musulmana, come riferito da testimone assunto nel corso dell’istruttoria, configurano il rischio di grave pregiudizio di cui all’art. 19 cit.; è prova sufficiente dell’omosessualità del ricorrente la prova dell’iscrizione all’Arcigay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia, e di altro club riservato agli omosessuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 13, 14, V comma ter, 19 del d.lgs. n. 286 del 1998

 ________________________________________________________________________________________________