ingiuria/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 22 giugno 2006 n. 24513 REATO – INGIURIA – TERMINE “FROCIO” – SUSSISTENZA

L’utilizzo del termine “frocio” ha nella logica e nella sensibilità sociale un chiaro intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante, ed integra di conseguenza la fattispecie di cui all’art. 594 c.p..

RIF. NORMATIVI: art. 594 c.p..

ANNULLA CON RINVIO: Giudice di Pace di Teramo, sentenza del 16 maggio 2005

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Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza  del 28/10/1994 n. 12510 (pres.  Archidiacono, est.  Toth) INGIURIA – IN GENERE – OFFESA – VALENZA MORTIFICATRICE CHE ESCLUDE OGNI COLLOQUIO O STIMOLO ETICO – FINALITÀ CORRETTIVA OD EDUCATIVA – ESCLUSIONE – FATTISPECIE: INGIURIE RIVOLTE DA UN INSEGNANTE ALL’ALUNNO MINORENNE.

In tema di ingiuria non sussiste la finalità correttiva ed educativa quando la valenza mortificatrice dell’espressione offensiva travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di colloquio e di stimolo che possa derivare dal rapporto pedagogico intercorrente fra le parti. (Fattispecie nella quale l’insegnante aveva indirizzato ad un alunno minorenne gli epiteti: stupido, imbecille, idiota ed omosessuale).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 51, 594 c.p.

PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza italiana 1995, 10, 2, 543
Rivista penale 1995, 10, 1184

CONFERMA: Corte d’Appello di Genova, sentenza del 15 febbraio 1994.

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