diritto all’identità di genere/COSTITUZIONALE

Corte costituzionale, sentenza del 6 maggio 1985 n. 161 (pres. Elia, est. Malagugini) STATO CIVILE – IDENTITA’ DI GENERE – TRANSESSUALISMO – RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO – IUS SUPERVENIENS – APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO – VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO PER L’APPLICABILITÀ AL CASO DI SPECIE DELLA NORMA SOPRAVVENUTA – INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE – LEGGE 14 APRILE 1982, N. 164, ART. 1 – CONTENUTO ED AMBITO DI RIFERIMENTO – RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO A SEGUITO DI OPERAZIONE CHIRURGICA – ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA DISPONIBILITÀ DEL PROPRIO CORPO IN CONTRASTO CON LA TUTELA APPRESTATA ALLA PERSONA DALLA COSTITUZIONE – INSUSSISTENZA – INTERVENTO CHIRURGICO CONSENTITO DALLA LEGGE – FINALITÀ DI TUTELA DELLA PERSONA UMANA E DELLA SUA SALUTE – GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI REALIZZARE, NELLA VITA DI RELAZIONE, LA PROPRIA IDENTITÀ SESSUALE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE – ASSUNTO SCONVOLGIMENTO DELL’ORDINE NATURALE DELLA SOCIETÀ FAMILIARE – POSSIBILITÀ DI SOTTRARSI AI DOVERI FONDAMENTALI NEI CONFRONTI DEI FIGLI – VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONSEGUENTE NON ALLA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI CUI ALLA NORMA IMPUGNATA MA ALLA SENTENZA CHE TALE RETTIFICAZIONE DISPONE – ASSENZA DI MATRIMONIO E DI PROLE NEL CASO IN ESAME – CENSURE DEDOTTE IN VIA MERAMENTE EVENTUALE – INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge sopravvenuta qualora non risulti che nel giudizio di merito se ne possa o se ne debba fare applicazione, stante la mancanza dei presupposti di diritto per la sua applicabilità al caso di specie. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 – sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. – in quanto, nel giudizio “a quo” è dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso, mentre il rilascio dell’attestazione di cui alla disposizione impugnata presuppone invece già avvenuta la rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell’ufficiale di stato civile competente, dell’ordine di effettuare la rettificazione medesima).

La disposizione dell’art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha carattere e portata generali perché innova – in tema di rettificazione giudiziale degli atti dello stato civile – la normativa contenuta nell’art. 454 cod. civ.. Essa riguarda infatti tutte le ipotesi di rettificazione in forza di sentenza dell’attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell’interessato, senza, peraltro, prendere in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente o a seguito di intervento medico-chirurgico.

Non è esatto che l’identità sessuale sia soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale evoluzione, ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il naturale sviluppo; ne’ può dirsi che l’intervento chirurgico diretto alla modificazione dei caratteri sessuali violi il principio della indisponibilità del proprio corpo e il diritto alla salute di chi vi si sottopone, posto che detto principio è salvaguardato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, in tema di transessualismo, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del tribunale, e devono ritenersi consentiti tutti gli interventi diretti alla tutela della salute psichica dell’interessato, ivi compreso quello rivolto ad eliminare l’affezione da sindrome transessuale facendo coincidere il soma con la psiche. Nè può ritenersi violato l’art. 2 Cost. per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da considerare aspetto e fattore di svolgimento della personalità: diritto che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarietà sociale. Infine, v’è da osservare che il far coincidere l’identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali, così come la certezza dei rapporti giuridici. (Non fondatezza – in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, il quale prevede “la rettificazione di cui all’art. 454 cod. civ.” anche “in forza di sentenza di tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri essenziali”).

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla base della prospettazione di circostanze puramente ipotetiche, allo stato inesistenti, e proposta con censure non riguardanti il caso di specie ma dedotte in via meramente eventuale. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. – sotto il profilo che, essendo il mutamento di sesso del transessuale, sottopostosi ad operazione chirurgica, soltanto apparente in quanto continuerebbe in realtà ad appartenere al sesso originario, si avrebbe uno sconvolgimento dell'”ordine naturale della società familiare” conseguente alla rettificazione giudiziale dell’identità sessuale, del tutto ingiustificato, sia nell’ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse nuovo matrimonio, il che, oltretutto, determinando uno squilibrio nella diversità delle figure genitoriali, consentirebbe a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli -, posto che, a prescindere dalla considerazione che lo scioglimento del matrimonio è provocato non dalla rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, di cui alla disposizione impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone, nella specie, l’attore nel giudizio “a quo” non ha mai contratto matrimonio e trattasi di soggetto incapace a procreare già da prima dell’intervento chirurgico, e che non risulta avere figli adottivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 1, 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

PUBBLICATA IN:
Giurisprudenza costitutzionale 1985, I, 1173;
Il Foro italiano 1985, I, 2162, con nota MOCCIA
Rivista italiana di medicina legale 1985, 1289;
Dir. Famiglia 1985, 420

ORDINANZA DI RIMESSIONE: Corte di Cassazione, ordinanza del 15 aprile 1983 n. 515

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Corte costituzionale, sentenza del 12 luglio 1979 n. 98 (pres. Amadei, est. Reale) STATO CIVILE – MODIFICAZIONE ARTIFICIALE DEL SESSO – RETTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA – DIRITTO – ESCLUSIONE – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Fra i diritti inviolabili dell’uomo non rientra quello (impropriamente definito come diritto all’identita` sessuale) di far riconoscere e registrare, mediante rettificazione dell’atto di nascita, un sesso esterno diverso dall’originario, acquisito attraverso trasformazione chirurgica per far corrispondere la condizione somatica alla personalita` psichica del soggetto. Dall’art. 2 Cost. non e`, infatti, possibile desumere l’esistenza di altri diritti fondamentali inviolabili che non siano – quanto meno – necessariamente conseguenti a quelli previsti dalle altre norme costituzionali. Ne` puo` essere, nella specie, utilmente invocato l’art. 24 Cost., trattandosi non della possibilita` di azione, ma dell’esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. (Non fondatezza – in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. – della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 165 e 167, r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238, e dell’art. 454 cod. civ.).

RIFERIMENTI NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 165, 167, Regio decreto n. 1238 del 1939, 454 c.c.
parametri costituzionali: art. 2, 24 Cost..

ORDINANZA DI RIMESSIONE: Tribunale di Livorno, ordinanza del 12 febbraio 1976

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