Necessità di interventi chirurgici/MERITO

 

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Tribunale di Ancona, sentenza del 23 dicembre 2015 (pres. P. Mazzagreco; est. V. Rascioni) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA MASCHIO A FEMMINA –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO – INSUSSISTENZA

In seguito alle decisioni della Corte di cassazione (15138/2015) e della Corte costituzionale (221/2015) intervenute in corso di causa, le quali hanno risolto il dibattito che agitava la giurisprudenza di merito, si deve escludere che la legge 14.04.1982 precluda la rettificazione di attribuzione di sesso in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona, ove sia accertata la concreta identità di genere della persona.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

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Tribunale di Potenza, sentenza del 20 febbraio 2015 (pres. est. Lo Sardo) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA MASCHIO A FEMMINA –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO – SUSSISTENZA – DIRITTO ALL’IDENTITÀ DI GENERE – SUBORDINAZIONE ALLA MODIFICAZIONE DEI PROPRI CARATTERI SESSUALI

L’interpretazione dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, impone di escludere che sia ammessa la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona; la subordinazione del diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari non si pone in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla identità di genere ed è anzi conforme all’esclusione di matrimoni fra persone dello stesso sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

(segnalazione dell’avv. Ivana Enrica Pipponzi del foro di Potenza)

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Tribunale di Vercelli, prima sezione civile, sentenza del 27 novembre 2014 (pres. Marozzo est. Bianconi) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA MASCHIO A FEMMINA –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO – SUSSISTENZA – DIRITTO ALL’IDENTITÀ DI GENERE – SUBORDINAZIONE ALLA MODIFICAZIONE DEI PROPRI CARATTERI SESSUALI – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE –  MANIFESTA INFONDATEZZA

L’interpretazione dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, impone di escludere che sia ammessa la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona; la subordinazione del diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari non si pone dunque in contrasto con la tutela costituzionale e covenzionale del diritto alla identità di genere.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

PUBBLICATA IN:
Guida al diritto/Sole24ore, 2015, 5, 33, con nota PORRACCIOLO Una decisione basata sul rispetto rigoroso del dettato normativo

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Tribunale di Messina, prima sezione civile, sentenza del 4 novembre 2014 (pres. est. Corrado Bonanzinga)  STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA MASCHIO A FEMMINA – DIRITTO ALL’IDENTITÀ DI GENERE – SUBORDINAZIONE ALLA MODIFICAZIONE DEI PROPRI CARATTERI SESSUALI – NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO DEMOLITORIO RICOSTRUTTIVO DEGLI ORGANI GENITALI – INSUSSISTENZA – TRATTAMENTO ORMONALE – SUFFICIENZA –

L’interpretazione dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, non impone di escludere la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona; la subordinazione del diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari si pone difatti in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

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Tribunale di Trento, ordinanza del 19 agosto 2014 (pres. est. Beghini) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA FEMMINA A MASCHIO –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO – SUSSISTENZA – DIRITTO ALL’IDENTITÀ DI GENERE – SUBORDINAZIONE ALLA MODIFICAZIONE DEI PROPRI CARATTERI SESSUALI – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA

L’interpretazione dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, impone di escludere che sia ammessa la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona; la subordinazione del diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari, da effettuarsi tramite un doloroso e pericoloso intervento chirurgico, finisce tuttavia col pregiudicare irreparabilmente l’esercizio del diritto, e si pone dunque in contrasto con la tutela costituzionale e covenzionale del diritto alla identità di genere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164
parametri costituzionali: art. 2, 3, 33, 117 Cost. in relazione all’art. 8. Cedu

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Tribunale di Catanzaro, prima sezione, sentenza del 30 aprile 2014 (Pres. Rizzo, est. De Lorenzo) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA MASCHIO A FEMMINA – TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO – IRREALIZZABILITÀ – NECESSITÀ ASPORTAZIONE DEGLI ORGANI NECESSARI PER LA RIPRODUZIONE – SUSSISTENZA

Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, in particolare dell’attribuzione anagrafica con provvedimento giudiziario del sesso maschile a persona originariamente di sesso femminile, è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione degli organi necessari per la riproduzione, mentre non è necessaria totale coincidenza dei caratteri sessuali con quelli dell’altro genere biologico, che sarebbe peraltro irrealizzabile.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

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Tribunale di Taranto, prima sezione civile, sentenza del 26 giugno 2013 (pres. est. Diotiaiuti) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA FEMMINA A MASCHIO – TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO – IRREALIZZABILITÀ – NECESSITÀ ASPORTAZIONE DEGLI ORGANI NECESSARI PER LA RIPRODUZIONE – SUSSISTENZA

Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, in particolare dell’attribuzione anagrafica con provvedimento giudiziario del sesso maschile a persona originariamente di sesso femminile, è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione degli organi necessari per la riproduzione, mentre non è necessaria totale coincidenza dei caratteri sessuali con quelli dell’altro genere biologico, che sarebbe peraltro irrealizzabile.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

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Tribunale di Rovereto, sentenza del del 2 maggio 2013 (pres. Pascucci, est. Dieni) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – INTERVENTO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI – NECESSITÀ – INSUSSISTENZA

Nei casi di transessualismo accertato il trattamento medico chirurgico previsto dalla legge 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost.; artt. 1, 2, 3, Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBICATA IN:
La nuova giurisprdenza commentata 2013, 1117 con nota BILOTTA Identità di genere e diritti fondamentali della persona

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Corte d’appello di Napoli, sentenza del 15 marzo 2013 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA  FEMMINA A MASCHIO –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO (CHIUSURA DELLA VAGINA E DI CREAZIONE DI UN NEOFALLO CON TECNICHE DI CHIRURGIA PLASTICA)– INSUSSISTENZA

La legge 14.04.1982, n. 164, in una ipotesi di rettificazione di sesso da femmina a maschio, non impone la chiusura della vagina e la creazione di un neofallo con tecniche di chirurgia plastica ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso; il diritto all’effettiva identità sessuale costituisce difatti chiara specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all’art. 32 cost. e tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda anche il benessere psichico e relazionale in genere; ne segue che l’intervento di riattribuzione chirurgica del sesso è un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell’integrità psicofisica e pertanto non rilevano esigenze di terzi (giuridiche e “sociali”) di “certezza”; pertanto, posto che nel caso di specie l’appellante presenta un profilo psichico maschile (come accertato dalla c.t.u.) e non ha più i caratteri fisici femminili, il diniego della rettifica si risolve in una grave ed ingiustificabile menomazione della sua sfera personale, con violazione dell’art. 32 Cost..

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

(segnalazione del dott. Geremia Casaburi)

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Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile, sentenza del 22 febbraio 2013 (pres. De Robertis, est. Parisoli) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DA MASCHIO A FEMMINA –  NECESSITÀ DI TRATTAMENTO CHIRURGICO – SUSSISTENZA

L’interpretazione dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, impone di escludere che sia ammessa la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164

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Tribunale di Milano, prima sezione civile, sentenza del 26 maggio 2011 (pres. est. Padova) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA MASCHIO A FEMMINA – TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO – IRREALIZZABILITÀ – NECESSITÀ ASPORTAZIONE DI ENTRAMBI I TESTICOLI (ORCHIETOMIA)  – SUSSISTENZA – NECESSITÀ DI ASPORTAZIONE DEL PENE – INSUSSISTENZA

Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso è sufficiente che la persona sia autorizzata a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli (orchietomia), mentre non è necessaria anche l’asportazione del pene, atteso che, considerata l’astratta idoneità di entrambi gli interventi, deve essere rispettata l’intendimento del ricorrente di percorrere la scelta chirurgica meno invasiva.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

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Tribunale di Roma, sentenza del 22 marzo 2011 (pres. Crescenzi, est. Colla) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – INTERVENTO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI – NECESSITÀ – INSUSSISTENZA

La legge n. 164/82 non pone il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come indispensabile per la rettificazione anagrafica del sesso, ma dispone solo la sua autorizzazione quando ciò si riveli necessario; tale necessità, peraltro, non deve riferirsi ad una rappresentazione estetica dei caratteri sessuali; il trattamento medico chirurgico, difatti, è indispensabile nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali; ove non sussista tale conflittualità, ai fini della rettifica dell’atto di nascita non si rende necessario l’intervento chirurgico.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost.; artt. 1, 2, 3, Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Guida al diritto 7- 8/2011, 15.
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 253 con nota SCHUSTER Identità di genere: tutela della persona o difesa dell’ordinamento?.
Famiglia e Diritto 2012, 184 con nota TRIMARCHI L’attribuzione di una nuova identità sessuale in mancanza di intervento chirurgico.

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Tribunale di Pavia, sentenza del 2 febbraio 2006 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA MASCHIO A FEMMINA – TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO – IRREALIZZABILITÀ – NECESSITÀ ASPORTAZIONE DI ENTRAMBI I TESTICOLI – SUSSISTENZA – NECESSITÀ DI ASPORTAZIONE DEL PENE – INSUSSISTENZA

Ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, in particolare dell’attribuzione anagrafica con provvedimento giudiziario del sesso femminile a persona originariamente di sesso maschile, è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli, in quanto organi che permettono di generare come uomo, mentre non è necessaria anche l’asportazione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali femminili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all’integrità fisica.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Foro italiano 2006, 5, I, 1596
Famiglia, pers. e succ. 2007, 25

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Tribunale di Monza, sentenza del 29 settembre 2005 8 novembre 2005 (pres. Modignani, est. Laub) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA FEMMINA A MASCHIO – RICOSTRUZIONE DEL PENE ESCLUSA DALLA PARTE RICORRENTE – NECESSITA’ – ESCLUSIONE – ADEGUAMENTO DEL SOMA ALLA PSICHE NELLA MISURA NECESSARIA E SUFFICIENTE AD ASSICURARE ALLA PERSONA IL CONSEGUIMENTO DELLA PROPRIA ARMONIOSA IDENTITÀ – SUFFICIENZA

Il transessualismo rappresenta una condizione esistenziale legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico ed al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto; poiché il soma deve adeguarsi alla psiche nella misura necessaria e sufficiente ad assicurare alla persona il conseguimento della propria armoniosa identità, nella conversione da femmina a maschio ove la persona non senta la necessità di addivenire alla ricostruzione del pene, non si rende indispensabile il relativo intervento poiché il medesimo non assume valore essenziale e decisivo rispetto alla valutazione che il tribunale è chiamato a compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

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Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, sentenza del 19 ottobre 2005 (pres. Mosca, est. Febbraro)  STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – INTERVENTO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI – NECESSITA’ D’ASSICURARE LA TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO (DA MASCHIO A FEMMINA) –  INSUSSISTENZA

Ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, si deve porre attenzione e prevalenza al sesso psichico, ponendo in secondo piano sia la funzionalità degli organi sessuali modificati che la stessa possibilità di realizzare il completo adeguamento dei caratteri sessuali ritenendosi sufficiente, sul lato fisico, la mera apparenza del sesso opposto; ne consegue che una volta che sia accertato un disturbo dell’identità di genere in una personalità non patologica, non sussistendo dubbi sulla struttura psichica del ricorrente come donna e risultando la modificazione morfologica dei caratteri sessuali secondari (eliminazione pilifera, scomparsa della barba, atteggiamento comportamentale e modo di porsi) nonché l’eliminazione degli organi genitali maschili, va operata la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile in femminile ai sensi della legge  n. 164/82, attribuendosi alla persona il nome da questa indicato.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

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Tribunale di Bologna, sentenza del 5 agosto 2005 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO VOLTO AD ADEGUARE I CARATTERI SESSUALI – DA FEMMINA A MASCHIO – FINALITÀ D’ASSICURARE LA TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO – IRREALIZZABILITÀ – NECESSITÀ ASPORTAZIONE DI TOTALE ASPORTAZIONE DELL’UTERO E DELLE OVAIE, OLTRE CHE DELLE GHIANDOLE MAMMARIE, CON CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELLA CAPACITÀ DI PROCREAZIONE – SUSSISTENZA – NECESSITÀ DI RICOSTRUZIONE DEL PENE – INSUSSISTENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBICATA IN:
Foro it. 2006, 12, I, 3542

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Tribunale di Roma, sentenza del 18 ottobre 1997 (pres. est Campolongo) STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – INTERVENTO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI – NECESSITÀ – INSUSSISTENZA

La legge n. 164/82 non pone il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come indispensabile per la rettificazione, ma dispone solo la sua autorizzazione quando ciò si riveli necessario; tale necessità, peraltro, non deve riferirsi ad una rappresentazione estetica dei caratteri sessuali ma, piuttosto, deve ritenersi sussistente quando sia indispensabile per assicurare un equilibrio psicofisico stabile;  allorché la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità non determini nell’interessato un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, la rettificazione dell’atto di nascita può disporsi anche senza che sia intervenuto preventivamente un trattamento medico – chirurgico autorizzato.

RIF. NORMATIVI: art. 32 Cost.; artt. 1, 2, 3, Legge del 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Dir. fam. e pers. 1998, 1033, con nota di LA BARBERA Transessualismo e mancata volontaria, seppur giustificata, attuazione dell’intervento medico-chirurgico

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Tribunale di Messina, sentenza del 5 dicembre 1985 STATO CIVILE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – INTERVENTO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI – DA FEMMINA A MASCHIO – NECESSITA’ D’ASSICURARE LA TOTALE COINCIDENZA DEI CARATTERI SESSUALI CON QUELLI DELL’ALTRO GENERE BIOLOGICO –  INSUSSISTENZA

Il fenomeno del transessualismo, regolato dalla legge del 14 aprile 1982 n. 164, è caratterizzato dalla originaria dissociazione tra la struttura biologica di una persona, e la sua identità sessuale, intesa come consapevolezza di appartenenza ad un sesso diverso da quello anatomico; il trattamento medico-chirurgico serve ad assecondare la struttura corporea a quella mentale, tenendo conto di tutti i limiti in cui la conversione è tecnicamente possibile e soprattutto prescindendo dagli eventuali difetti di carattere funzionale, riscontrabili ex post nel concreto esercizio dell’attività sessuale, specie quando trattasi (come nel caso) di transessuale femmina-maschio.

PUBBLICATA IN:
Giustizia Civile, 1986, I, 2571 nota di PANUCCIO DATTOLA

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 [whohit] rettificazione anagrafica/trattamenti medico-chirurgici necessari/MERITO[/whohit]

5 Responses to Necessità di interventi chirurgici/MERITO

  1. […] 35.000 chiede il passaggio dal sesso femminile a quello maschile e 1 su 18.000 il contrario». Su Articolo29 ci sono alcune sentenze che riguardano la questione. Lo scorso giugno, la Cassazione ha sollevato […]

  2. […] che aveva diviso da anni la giurisprudenza italiana (per tutte le decisioni di merito vedi qui: ARTICOLO29/Necessità di interventi […]

  3. […] poche settimane dalle precedenti sentenze pubblicate da questo portale (della Corte d’appello di Napoli e dei Tribunali di Rovereto e Taranto nel 2013 e dei Tribunali di Po…, cui si aggiunge l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di […]

  4. […] nostra Corte di Cassazione, che deve decidere già nei prossimi mesi su un ricorso averso la  sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva negato il diritto alla rettificazione anagrafica senza previo intervento diretto alla […]

  5. […] e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta […]