Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, ordinanza del 9 marzo 2010

Il Giudice,

letto  il  ricorso  depositato in data 30.10.2009 da D. P. B. E., con il  quale  è  stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 30, comma 6°,  Dlgs.vo  25.07.1998  n.  286,  avverso il decreto cat. A12/2009 Imm.  n.  31  del  24.03.2009  emesso  dal Questore di Teramo, con il quale  veniva  rigettata  la  richiesta  di  rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

a   scioglimento  della  riserva  assunta  in  sede  di  udienza  del 5.03.2010;

OSSERVA

La richiesta di permesso di soggiorno, avanzata dal ricorrente in quanto coniugato con D. C. M. e padre di cittadino italiano, è stata rifiutata sul presupposto che non fosse effettiva la convivenza con la propria moglie, non potendosi la stessa desumere né dalle risultanze anagrafiche, né in base alla mera celebrazione del matrimonio.

Posto che è indubbia la celebrazione del matrimonio in data 15.12.2001, come risulta dal registro degli atti di matrimonio prodotto, va osservato che la circostanza della mancata convivenza con la moglie non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale ha giustificato la scelta di vivere in appartamenti diversi a seguito del mutamento del suo aspetto fisico da maschile a femminile, essendosi scoperto transessuale e, quindi, per evitare possibili traumi al figlio minore.

Ciò posto, ritiene il Giudicante che il presupposto della “convivenza” ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari non possa essere rigidamente inteso, nel senso di ritenere che lo stesso sussista solo in presenza di coabitazione nello stesso appartamento, atteso che la detta situazione non può essere ritenuta, di per se stessa, indice rivelatore di una sicura comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. Per altro verso, anche nelle ipotesi, in cui, come nella specie, i coniugi vivano separatamente, gli stessi ben possono essere legati da un intenso rapporto affettivo.

Dunque, occorre indagare caso per caso.

Nella specie, a seguito dell’istruttoria espletata è emerso dalle concordi deposizioni testimoniali rese da D. C. M. e D. C. S., rispettivamente coniuge e cognata del ricorrente, che il piccolo A. è il figlio naturale del D. P., e che la decisione di vivere in case separate è stata esclusivamente determinata dalla necessità di evitare possibili disagi al bambino, a seguito del cambiamento dell’aspetto esteriore del ricorrente, senza però che fosse mai venuta a cessare una comunione di intenti tra i coniugi, i quali si frequentano giornalmente.

Deve ritenersi, allora, sussistente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito giuridico della convivenza, pur in assenza di coabitazione sotto lo stesso tetto, essendosi venuta a creare una situazione del tutto peculiare, ma essendo rimasti immutati i valori fondamentali che sottendono al matrimonio.

Pertanto, va annullato il decreto impugnato.

Le spese del procedimento vanno dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente e del dato obiettivo e non contestato della non coabitazione che ha determinato l’emissione del provvedimento di diniego.

P.Q.M.

Visto l’art. 30 D.L.vo 286/98;

ANNULLA

il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari cat. A12/2009 Imm. n. 31 emesso dal Questore di Teramo in data 24.03.2009 nei confronti di D. P. B. E., nato in Brasile il …;

dichiara irripetibili le spese sostenute da parte ricorrente per il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Atri, 9 marzo 2010

IL GIUDICE

(Dott.ssa Maria Grazia Conti)