Art. 21, comma 1, punto b) del della Legge 4 novembre 2010, n. 183

“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262)

(omissis)

Art. 21, comma 1, punto b) del della Legge 4 novembre 2010, n. 183 («Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni sul posto di lavoro») che al comma 1, lett. b) prescrive che l’articolo 7, I comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 è sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno».