Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5 maggio 2011

riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott.ssa Rosaria Savastano – Presidente

Dott.ssa Luisa Poppi – Giudice Rel

Dott. Giovanni Fanticini – Giudice

SENTENZA   

nella causa civile iscritta al n.  4249  R.G.A.C.C.  dell’anno  2010, riservata in decisione all’udienza istruttoria del 5.4.2011 vertente

TRA

(…) nato ad Ancona il omissis, rappresentato e difeso

dall’avv. Lara Bigliardi.

– RICORRENTE –

NONCHÉ   PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

– INTERVENIENTE –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.6.2010 Co. Fr. chiedeva di essere autorizzato ad eseguire un trattamento medico-chirurgico volto ad adeguare i suoi caratteri sessuali, con susseguente rettifica dei registri dello stato civile, dai quali risulta di sesso maschile, mentre, in realtà, sin dalla prima infanzia, aveva mostrato caratteri, tendenze e comportamenti prettamente femminili.

Esponeva che la volontà di appartenere all’altro sesso era fortemente sentita come pure quella di adeguare i caratteri, primari e secondari all’immagine femminile che di sé aveva elaborato nel corso degli anni.

Il Presidente del Tribunale, fatto notificare il ricorso al P.M., ha nominato il giudice istruttore; all’udienza dell’11.4.2011 la causa veniva trattenuta a sentenza.

Preliminarmente si deve rilevare in punto di diritto che, per il disposto dell’art. 3 della legge 14 aprile 1982 n. 164, il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. La formulazione della norma è incerta. Non si riscontra alcun elemento per determinare quando risulta «necessario» un adeguamento dei caratteri sessuali. Non è nemmeno precisato a quali caratteri sessuali occorre far riferimento. È stato osservato peraltro, da qualificata dottrina, che la massima rilevanza deve essere attribuita al termine « adeguamento ». La legge sembra, infatti, prescindere da una totale coincidenza (non realizzabile) e richiedere soltanto una certa corrispondenza tra i caratteri sessuali e la psiche dell’interessato.

Il bene giuridico protetto dalla normativa della legge n. 164 del 1982 è, invero, il diritto dell’individuo alla propria « identità sessuale» e cioè il diritto al riconoscimento del sesso , reale in tutte le sue implicazioni psico fisiche, costituente, tale diritto, una specificazione del diritto «alla personalità», che trova sicuro fondamento nell’art. 2 (garanzia dei diritti individuali) e nell’art. 3 Cost. (protezione dello sviluppo della personalità). Alla base dell’attuale normativa vi è, anzi, la preminente considerazione del sesso « psicologico », postulata da una chiave di lettura coerente rispetto alle finalità solidaristiche della legge n. 164, che, in un’ottica di promozione della persona umana e dei diritti individuali e sociali, appresta la tutela a quanti sono alla ricerca di una identità sessuale.

In questa prospettiva appare evidente che non è solo il profilo somatico che determina il sesso , ma anche quello psicologico e comportamentale, ai quale occorre attribuire la giusta rilevanza, nella considerazione che chi chiede di sottoporsi ad un intervento chirurgico, lo fa perché, evidentemente, vive in una situazione di permanente sofferenza, tormentato dal quotidiano conflitto tra il sesso «fisiologico» e la dipendenza psicologica, che rimanda ad una diversa identità sessuale e, il più delle volte, relega chi vive questa drammatica condizione in una umiliante situazione di isolamento. (Così già Trib. Catania 18.5.1994).

Nella fattispecie il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che esclude la obbligatorietà di una consulenza di ufficio, salvo che la documentazione allegata dalla parte sia insufficiente.

All’udienza del 11.4.2011 è stato escusso il dott. Alberto Ferrari, medico del Centro di Salute Mentale di Guastalla, che ha seguito il ricorrente incontrandolo ripetutamente che da un lato ha escluso l’esistenza di patologie psichiatriche in atto e, dall’altro, ha concluso che il “cambio di genere” avrebbe per il ricorrente valenza terapeutica.

Co. Fr. ha ormai 48 anni ed all’udienza si è detto consapevole dei contenuti che avrà l’intervento per il quale ha chiesto autorizzazione, insistendo per ottenerla.

Nel contesto delineato va, pertanto, consentita l’esecuzione del trattamento predetto; soltanto all’esito di esso si potrà provvedere in ordine alla rettificazione dello stato civile.

L’art. 3 della legge 164 prevede, invero, detto provvedimento in camera di consiglio, con un procedimento che si conclude con decreto, ma che presuppone, comunque, la già avvenuta effettuazione del trattamento autorizzato, da introdurre con ulteriore apposita istanza.

P.Q.M.

visto l’art. 3 primo comma, L 14 aprile 1982 n. 164,

autorizza Co. Fr., nato ad Ancona il omissis, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di conversione in senso andro-ginoide, per l’adeguamento dei propri caratteri sessuali all’effettiva personalità psico sessuale di tipo femminile.

Così deciso in Reggio Emila, il 5.5.2011.