riservatezza/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 18 settembre – 24 ottobre 2013, n. 24110 (pres. Berruti, rel. Cirillo) PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – IMMAGINE – RITRATTO, FOTOGRAFIA – IDENTITÀ PERSONALE

La diffusione dell’immagine altrui non richiede il consenso dell’interessato qualora sia stata ripresa contestualmente a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in conformità a quanto disposto dall’art. 97, primo comma, della legge n. 633 del 1941. Il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non può essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso; in altre parole, la cerimonia o l’avvenimento non sono soltanto l’evento assunto nella sua limitata dimensione spazio-temporale, dovendosi ritenere ricompresi nella previsione legislativa anche quegli episodi che, pur non integrando in sé l’evento, al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile. Pertanto, non costituisce illecito la diffusione dell’immagine di una persona ripresa in una stazione ferroviaria mentre una troupe televisiva documentava la partenza di un gruppo di persone dirette al Gay Pride in un’altra città, anche qualora l’interessato non abbia prestato il proprio consenso. Il Gay Pride è una manifestazione del tutto lecita e priva di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività. Pertanto l’associazione della propria immagine ad una tale manifestazione nel corso di una trasmissione televisiva non può integrare la violazione dell’onore o della reputazione di una persona.

RIF. NORMATIVI: art. 2, 17 Cost.; art. 97 legge n. 633 del 1941.

PUBBLICATA IN:
Diritto & Giustizia 2013, 24 ottobre con nota di IEVOLELLA

ULTERIORI COMMENTI:
BILOTTA Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all’identità personale in ARTICOLO29, 2014

___________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 30369 del 2012 (Pres. Fumo, est. De Berardinis) DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO – CONTROLLO SU ARTICOLO ATTRIBUTIVO DI FATTO, VERO, DELL’ADDEBITO IN SEDE DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A CAUSA DI UNA RELAZIONE CON UN LAVORATORE DIPENDENTE (DELLO STESSO SESSO) – LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA – SUSSITENZA – CARENZA DI RILIEVO SOCIALE DELLA NOTIZIA – ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRONACA – INSUSSITENZA – ESPRESSA INDICAZIONE DEL NOME DELLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – INDIVIDUABILITÀ DA UN RISTRETTO GRUPPO DI PERSONE – SUFFICIENZA

Il riferimento nell’articolo di un periodico ad “un marito marchigiano che aveva tradito la moglie con un commesso del suo negozio di restauratore” quale causa di addebito della separazione integra il delitto di diffamazione ex art 595 c.p. non sussistendo un interesse pubblico tale da integrare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca – la mancata espressa indicazione del nome della persona offesa non esclude la sussistenza del reato quanto la stessa risulti comunque individuabile da un gruppo sia pure ristretto di persone.

RIF. NORMATIVI: artt. 51, 57 e 595 c.p., 13 e 21 L. n. 47 del 1948.

RIFORMA: Giudice Udienza Preliminare di Ancona, sentenza  del 02/05/2011 n. 1921/2011

__________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 30/01/2009 n. 2468 (pres. Di Nanni, est.  Lanzillo) PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) – RISERVATEZZA – IN GENERE -RESPONSABILITÀ CIVILE – PROFESSIONISTI – ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – DIFFUSIONE DI DATI SENSIBILI CONTENUTI NELLA CARTELLA CLINICA (CONDIZIONE DI OMOSESSUALE AFFETTO DAL VIRUS HIV) – RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA – SUSSISTENZA – ONERE DELLA STRUTTURA SANITARIA DI PROVARE LA DEBITA CUSTODIA DELLA CARTELLA CLINICA – NECESSITÀ

La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest’ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell’ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2043, 2697 c.c.; 5 Legge 135 del 5 Giugno 1990

__________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza  dell’8 luglio 2005 n. 14390 (pres. De Musis, est. Genovese) RISERVATEZZA – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA – FOTOGRAFIE INSERITE IN UN SITO INTERNET AFFERENTI A CONDOTTE OMOSESSUALI  – SOGGETTI – “INTERESSATO” – NOZIONE – RIFERIBILITÀ DEI DATI ALLA PERSONA – CARATTERE DEL RAPPORTO – FONDAMENTO – FATTISPECIE – CONTESTAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE DI IMMAGINI ALLA PROPRIA PERSONA. -TRATTAMENTO DA PARTE DI “SOGGETTI PUBBLICI” – REGIME DEROGATORIO – RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO – INSUFFICIENZA – SPECIFICAZIONE DEI DATI E DELLE OPERAZIONI ESEGUIBILI SU DI ESSI SECONDO L’ART. 22, COMMI 3 E 3 BIS, DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996 – NECESSITÀ – FONDAMENTO – PROTEZIONE RAFFORZATA DEI DATI CD. SUPERSENSIBILI ALLA LUCE DEGLI ARTT. 2 E 3 COST.

Ai fini del trattamento dei dati personali (come disciplinato dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e quindi dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dell’esperibilità della tutela predisposta dagli artt. 1 e seguenti, perché una persona assuma la qualità di “interessato” non è necessario che i dati appartengano, con certezza, alla persona che si duole delle operazioni compiute su di essi; qualora, perciò, si contesti l’attribuzione alla propria persona di determinate immagini(nella specie, immagini di contenuto omosessuale e feticista), non ci si spoglia, per ciò stesso, della qualità di “interessato”, proprio perché il soggetto intende escludere l’attribuzione a sé di quei dati e chiede l’adozione di provvedimenti (qui, blocco del trattamento e distruzione dei dati).

La legittimità del trattamento dei dati sensibili è ancorata alla contestuale presenza del consenso scritto dell’interessato e dell’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali;  in difetto del consenso e dell’autorizzazione, è consentito da parte dei “soggetti pubblici” a condizione che vi siano: a) una rilevante finalità di interesse pubblico, b) una espressa disposizione di legge autorizzatoria, e c) una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili. La ravvisata sussistenza di una rilevante finalità di interesse pubblico prevista dalla legge (nella specie, dall’art. 9, comma secondo, lettera g, del detto d.lgs. n.135 del 1999) riguardante l’accertamento, nell’ambito di un rapporto di lavoro, di responsabilità disciplinare, non è da sola sufficiente quando la legge non indichi i tipi di dati sensibili che, nell’ambito di tale finalità, possono essere trattati e le operazioni eseguibili al riguardo appartenenti;  in ipotesi di cd. dati supersensibili, che investono la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, in ragione dei valori costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.) posti a loro presidio, sussiste una protezione rafforzata, esplicitantesi nelle garanzie poste anche riguardo al trattamento operato dai “soggetti pubblici”, garanzie che esigono il rispetto del modulo procedimentale stabilito dalla legge del 1996, così come integrato nel 1999 (nel caso di specie trattavasi di fotografie inserite dallo stesso interessato, ispettore della Polizia di Stato, in un sito internet afferenti a sue condotte omosessuali, occasionalmente raccolte da parte di alcuni suoi colleghi, i quali avevano segnalato il fatto ai superiori, i quali – a loro volta – avevano promosso un procedimento disciplinare sfociato in proposte di trasferimento e di sospensione dal servizio).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 3 Cost.; 22 L. 31121996 n. 675; D. LGS 115199 n. 135

PUBBLICATA IN:
Il Corriere Giuridico 2006, 1, 39 nota di CIRILLO Il trattamento dei dati sensibili e l’utilizzo in ambito giudiziario del materiale probatorio raccolto dagli investigatori privati.
Il Foro italiano 2007, 2, 1, 511

CASSA CON RINVIO: Tribunale di Roma, sentenza dell’8 Ottobre 2002

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________