Risposta ad interrogazione parlamentare data dalla Commissione in data 20 luglio 2011

Le direttive 91/439/CEE e 2006/126/CE disciplinano il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida. Il rilascio di una patente è subordinato al soddisfacimento delle norme mediche minime elencate nell’allegato III di entrambe le direttive. Tali norme si applicano unicamente alle incapacità menzionate in detti elenchi che non solo siano state accertate previo esame medico, ma comportino anche un rischio per la sicurezza stradale. Per rifiutare il rilascio o il rinnovo di una patente di guida si può tener conto anche di altri disturbi, ma solo nella misura in cui questi possono configurarsi o portare ad un’incapacità funzionale tale da mettere in pericolo la sicurezza della guida.

La Commissione, in primo luogo, non vede come l’orientamento sessuale possa rientrare tra le categorie di disturbi menzionate nell’allegato III e, in secondo luogo, non riesce a capire il collegamento tra l’orientamento sessuale e un’eventuale incapacità funzionale di guidare un veicolo. Inviterà pertanto le autorità italiane a chiarire la loro posizione sull’argomento.

In linea con le risposte alle interrogazioni scritte E-703/11 e P-338/2011(3), la Commissione desidera ribadire agli onorevoli parlamentari il suo impegno deciso a contrastare l’omofobia e la discriminazione basata sulle tendenze sessuali avvalendosi appieno delle competenze conferitele in materia dai trattati. A tale proposito la Commissione ha spiegato che è sua priorità garantire che le norme dell’Unione si conformino totalmente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nello specifico all’articolo 21 della stessa, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.