Tribunale di Roma, sentenza del 18 ottobre 1997

Fatto diritto

con ricorso depositato il 10 novembre 1994 (…) Nata a (…) Il 1 agosto 1939, esponeva che, pur essendo iscritte nei registri dello stato civile come individuo di sesso femminile, in realtà la sua intima natura psicologica, il suo comportamento, il ruolo sociale ed alcuni elementi di natura fisica erano, fin dall’età della pubertà, di tipo prettamente maschile; che la conclamata condizione di transessualismo era stata accertata dal c.t.u. nell’ambito del procedimento dalla instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, che, con sentenza 27 dicembre 1988-27 febbraio 1989, l’aveva autorizzato all’adeguamento dei propri caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico; che, tuttavia, le sue precarie condizioni fisiche e le impedivano di sottoporsi al trattamento chirurgico finale. Essa chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertata la sua condizione di transessualismo, disponesse, anche in assenza del trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali, la rettificazione dell’atto di nascita, con attribuzione del sesso «maschile» e del nome «A.». In via istruttoria, veniva disposto ad eseguita c.t.u.; il P.m. esprimeva parere favorevole all’accoglimento della domanda. La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione in camera di consiglio.

Osserva il Collegio che il c.t.u. a seguito di accurate ed approfondite indagini con motivazione congrua e soddisfacente, che si condivide, ha accertato che attualmente la A., La quale veste abiti maschili porta capelli corti pettinati a foggia maschile, in conseguenza della terapia ormonale presenta voce di timbro maschile, barba, masse muscolari, psicomotricità, mimica e gestualità tipici di un uomo; che la sua condizione di transessualismo, diagnosticata sul piano clinico, è del tipo ad alta intensità e, pur risultando omosessuale se considerata dal punto di vista anatomico, è, in realtà, eterosessuale, se considerata rispetto alla sua identità e dalla sua vita sessuale; che la scelta precisa della (…) Verso il sesso maschile permane stabile sicura da almeno 30 anni, e che la stessa, a seguito di tale scelta, ha messo in opera comportamenti adeguati all’identità maschile: terapia ormonale, intervento chirurgico di ablazione dei segni e ruolo sociale di tipo maschile; che l’intervento finale, consistente in un intervento chirurgico di fallo-plastica ed isterectomia totale con annessiectomia bilaterale, non può essere attuata dalla A., In quanto la stessa, nel 1994, ha subito un ricovero per cardiopatia ischemica, nonché una Tac cerebri che ha evidenziato aria di ipodensità della capsula sinistra interna di natura ischemica, e presenta, quindi, condizioni di salute scadenti.

Orbene, accertate le condizioni psicosessuali della ricorrente ed il suo conclamato transessualismo, il Collegio ritiene che possa disporsi la rettificazione degli atti dello stato civile, anche senza il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali. La legge n. 164/82, infatti, non pone siffatto trattamento come indispensabile per la rettificazione, ma dispone solo la sua autorizzazione quando ciò si riveli necessario. Tale necessità, peraltro, non pare debba riferirsi ad una rappresentazione estetica dei caratteri sessuali, una volta che questi siano modificati, ma, piuttosto, deve ritenersi sussistente quando sia indispensabile per assicurare un equilibrio psicofisico stabile, qualora la discrepanza tra la psicosessualità ed il sesso anatomico del termine soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi sessuali. Tale conflittualità, nella specie, non sussiste, avendo il c.t.u. accertato che la (…) Non nega il proprio sesso anatomico, anche se desidererebbe trasformare il proprio corpo in sesso maschile, essendo convinta della propria identità maschile. La domanda va, per ciò, accolta.

Pertanto, il Tribunale, definendo il procedimento, provvede come segue: attribuisce a (…) Il sesso «maschile» ed il nome «A.»; Ed ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di (…) Di rettificare l’atto di nascita del (…) Per quel che riguarda il sesso ed il prenome, nel senso che, ove scritto «femminile», debba, invece, leggersi ed intendersi «maschile», e dove scritto «(…)» Debba invece leggersi ed intendersi «A.».

il pres. est