riservatezza/MERITO

Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, sentenza del 20 luglio 2012 (pres. Cecere, est. Fanti) RISERVATEZZA – PUBBLICAZIONE DI UNA TELEFONATA INTERCETTATA RIPORTATA IN UN ATTO GIUDIZIARIO – FRASI ATTINENTI ALL’ORIENTAMENTO OMOSESSUALE E ALLE RELAZIONI SESSUALI INTRATTENUTE –  LEGITTIMITA’ – FONDAMENTO – PERTINENZA A QUESTIONE DI RILEVANZA PUBBLICA

È legittima la pubblicazione di una telefonata intercettata, riportata in un atto giudiziario ed il cui contenuto l’autore non abbia disconosciuto, ma anzi confermato,  quando la pertinenza con il tema trattato dall’articolo, avente rilevanza pubblica  (nella specie, nomine RAI disposte sulla base di favoritismi, anziché conseguenti a competenza professionale) valga a rendere di pubblico interesse tanto l’orientamento sessuale che il presunto legame con l’interlocutore telefonico. Non sussiste lesione dei requisiti della veridicità e della continenza (connesso alla divulgazione dell’epiteto “frocione” utilizzato dalla S. nella telefonata intercettata) in quanto non può porsi a carico del giornale il controllo della veridicità di quanto affermato, né può pretendersi la edulcorazione delle frasi più espressive, idonee per contro ad illustrare il complessivo “clima” della vicenda che il giornalista vuole offrire al pubblico (ed all’intelligenza) dei lettori. La veridicità delle circostanze relative all’orientamento omosessuale e alle relazioni sessuali intrattenute non assume rilievo essendosi il giornale limitato a riportare – in maniera pedissequa – la trascrizione di una telefonata effettivamente avvenuta. Il requisito della verità del fatto – quale parametro interno di legittimità del diritto di cronaca – va cioè rapportato alla verità della telefonata, ovvero alla esatta corrispondenza tra il colloquio divulgato e quello avvenuto.

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