Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, sentenza del 19 ottobre 2005

composto dai signori Magistrati:

Dott. Domenico Mosca,                                                                   Presidente

Dott. Giuseppe Neri,                                                                         Giudice

Dott.ssa Maria Flora Febbraro                                                        Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 281 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio per l’anno 2005, instaurata da (…), elettivamente domiciliato in Montepaone Lido, via Nazionale n.87 C), presso lo studio dell’Avv.to Antonio Salerno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto introduttivo;

ricorrente

Pubblico Ministero-sede-

interventore ex lege-avvisato

oggetto: ricorso ex l. n. 164/82

svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato in data 28.2.2005 (…), sulla premessa di essersi trasferito in Germania dove era stato sottoposto a trattamento medico chirurgico per l’adeguamento, alla psiche, dei propri caratteri sessuali da maschili in femminili, ha richiesto al Tribunale la rettifica dell’attribuzione del sesso da maschile in femminile ed il cambiamento del nome da Nicola in Nicole .

A corredo della domanda ha prodotto copiosa documentazione ed, all’udienza del 13.10.2005, il procuratore ha insistito per l’accoglimento   delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.

La causa è stata, dunque, riservata alla decisione del Collegio

motivi della decisione

la complessiva documentazione prodotta a sostegno del ricorso, consistente in  certificazione medica e sanitaria in originale (come tradotta da periti giurati accreditati presso il Consolato Generale d’Italia di Francoforte sul Meno) ha messo in evidenza la sussistenza nella ricorrente di una “sindrome di Klinefelter” (forma XXY) e, pertanto, l’esistenza di  intensi e persistenti sentimenti di disagio nell’appartenere al sesso maschile. Escludendo, inoltre, la presenza di qualsiasi disturbo di tipo psichico, della personalità, dell’orientamento sessuale o di omosessualità, i periti psichiatrici dell’Università di Francoforte hanno inquadrato la sindrome di Klinefelter come disturbo dell’identità di genere in una personalità non patologica, sottolineando la sofferenza rilevante del ricorrente dal punto di vista clinico, la chiara compromissione del relativo ruolo maschile e lo sviluppo transessuale dello stesso.  Evidenziato come negli ultimi cinque anni il (…) si sia presentato nella vita quotidiana come donna e come da due abbia intrapreso un trattamento a base di ormoni femminili, i periti hanno, dunque, concluso affermando che: “… l’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali è l’unico messo per ridurre la sofferenza, avendo già fatto ricorso a tutti gli strumenti psichiatrici e terapeutici…” (cfr. in atti, perizia psichiatrica del 4.8.2003, a firma della dr.ssa B. Schneider).  Analoga conclusione era stata, del resto, assunta il 27.4.2003, allorché il (…) si era sottoposto alla visita psicologica del Servizio Medico della Mutua di Francoforte. Anche in tale sede gli esperti avevano, infatti, segnalato l’urgenza di intervenire sugli organi genitali e di operare una mammoplastica additiva, al fine di fronteggiare il disturbo di Klinefelter diagnosticato al (…) (cfr. in atti, perizia psicologica).

L’esame della complessiva documentazione ha dato, dunque, conto  di come la scelta del ricorrente sia stata consapevole, meditata e non suscettibile di ripensamento anche perché maturata in persona adulta che ha seguito, nel tempo, un percorso terapeutico finalizzato all’adeguamento tra l’identità psichica (già strutturata) e quella fisica programmata. La modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è stata, in definitiva, indicata come lo strumento prodromico per risolvere l’unico conflitto psichico evidenziato.

Dalla certificazione della Urologische Klinik dell’Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno risulta l’effettuazione del trattamento medico chirurgico con completo adattamento al sesso femminile. In particolare,  il ricorrente appare essere stato sottoposto, in data 10.3.2004, alla asportazione dei testicoli e dei corpi cavernosi del pene con applicazione “…di una vagina rivestita tramite la pelle del pene, una vulva ed un monte Pubico in plastica…una clitoride derivata dal glande del pene, e nella posizione tipicamente femminile è stato impiantato un dotto uretrale accorciato..”.

Tali interventi demolitori hanno assecondato la struttura corporea a quella mentale, intesa come consapevolezza da parte della ricorrente di appartenere ad un sesso diverso da quello anatomico.

Pur in assenza di un intervento ricostruttivo totale (mammoplastica additiva), deve osservarsi come la giurisprudenza tanto di merito che di legittimità abbia posto, ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, attenzione e prevalenza al sesso psichico, ponendo in secondo piano sia la funzionalità degli organi sessuali modificati (Tribunale Monza 25.10.1983 e 5.12.1983) che la stessa possibilità di realizzare il completo adeguamento dei caratteri sessuali (Tribunale Benevento 16.1.1986). Anche la Suprema Corte, nel caso di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi chiaramente dell’altro sesso, ha privilegiato la psiche, ritenendo sufficiente, sul lato fisico, “la mera apparenza del sesso opposto” (Cass. n. 515/83). Tale prevalenza è stata affermata, inoltre, dalla Corte Costituzionale che, ritenendo consentiti tutti gli interventi diretti alla tutela della salute psichica della persona, ha riconosciuto all’affetto da sindrome transessuale, alle condizioni previste dalla l. n. 164/82, il diritto di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di far coincidere “il soma con la psiche” (Corte Cost. n. 161/85).

Non sussistendo, quindi, dubbi sulla struttura psichica del ricorrente come donna e risultando la modificazione morfologica dei caratteri sessuali secondari (eliminazione pilifera, scomparsa della barba, atteggiamento comportamentale e modo di porsi) nonché l’eliminazione degli organi genitali maschili, va operata la rettificazione, ai sensi della legge  n. 164/82, di attribuzione di sesso da maschile in femminile, attribuendosi al (…), per come domandato, il nome di Nicole in luogo di Nicola.

Va, inoltre, disposto che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di  Guardavalle  (prov. Cz) alla rettifica nel senso indicato nell’atto di nascita di (…), nata a (…) il 30.3.1977.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, sezione prima civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…), avvisato il Pubblico Ministero, così provvede:

dispone la rettificazione di attribuzione di sesso a (…), nato a Guardavalle il 30.3.1977, da maschile a femminile nonchè il cambiamento del nome da Nicola in Nicole;

dispone che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guardavalle provveda alla rettifica nel senso indicato nell’atto di nascita di (…), nato a (…) il 30.3.1977,

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di competenza,

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19/10/2005.

Il Giudice estensore

dott.ssa Maria Flora Febbraro

 Il Presidente

dott. Domenico Mosca