cure mediche/MERITO

Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, ordinanza del 13 luglio 2011 (est. Gianfilippi) DETENUTO – DIRITTO ALLA SALUTE – DISTURBO DI IDENTITÀ DI GENERE – TERAPIE ORMONALI – NECESSITÀ DI NON INTERROMPERE TERAPIA GIÀ IN ATTO AL MOMENTO DELLA CARCERAZIONE – DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E CON SPESA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANCHE IN ASSENZA DI NORMATIVA DI RANGO REGIONALE CHE NE DISCIPLINI L’EROGAZIONE E DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NEL LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA – SUSSISTENZA – RECLAMO A TUTELA DI DIRITTO SOGGETTIVO – ACCOGLIMENTO

Le terapie necessarie per il mutamento dell’identità di genere non attengono a mere “scelte personali” del detenuto, ma al diritto soggettivo alla salute, la cui tutela può essere azionata avanti al giudice di sorveglianza a norma degli artt. 14 ter, 69 Legge 26 luglio 1975, n. 354; il detenuto che, essendo affetto da disturbo dell’identità di genere, abbia intrapreso prima della carcerazione una terapia ormonale ha diritto alla sua somministrazione a cura dell’amministrazione penitenziaria e con spesa a carico del servizio sanitario nazionale, anche in assenza di normativa di rango regionale che ne disciplini l’erogazione e di una espressa previsione nel livello essenziale di assistenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost., 14 ter, 69 Legge 26 luglio 1975, n. 354

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