Tribunale di Salerno, prima sezione civile, sentenza del 1 giugno 2010

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati sigg.ri:
1) Dott. Francescopaolo Ferrara – Presidente
2) Dott. Roberto Ricciardi – Giudice
3) Dott. Vito Colucci – Giudice/Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 10221/2008 V.G. Ruolo Generale avente ad oggetto “Mutamento di sesso”, instaurata a seguito di ricorso depositato nell’interesse di Ve.As. in data 22/10/2008, con l’intervento del P.M.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2008, la parte ricorrente Ve.As., nato in Salerno in data 11/8/1980, residente in Mercato San Severino (SA) alla via (…), ha chiesto quanto segue: “RICORRE affinché l’intestata Giustizia voglia, ex artt. 2 e 3, della L. 164/1982, così disporre e provvedere: A. autorizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante il trattamento medico – chirurgico…; B. conseguentemente, ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno di rettificare l’atto di nascita, attribuendo alla ricorrente il sesso maschile e mutando il nome di battesimo da VE.AS. a NE.” “già comunemente usato dalla ricorrente medesima”. Il trattamento medico – chirurgico alla cui esecuzione la parte ricorrente chiede di essere autorizzata, peraltro, è stato dalla ricorrente specificato in ricorso nei seguenti termini: “Quindi, l’esponente, al fine di concludere il percorso di transizione verso la più possibile identificazione, anche morfologica, al genere sessuale effettivamente sentito come proprio (maschile), ha ora interesse ed intenzione di ottenere l’autorizzazione al trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione dei propri organi riproduttivi femminili: utero e ovaie, oltre che delle ghiandole mammarie, con conseguente attribuzione del corrispondente nuovo stato anagrafico e modifica del proprio prenome…”.
La ricorrente, quindi, ha innanzi tutto chiesto di essere autorizzata a sottoporsi ad intervento medicochirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali femminili in maschili (come si desume dal complesso degli atti).
Con provvedimento depositato in data 15/12/2008 il Giudice Designato ha disposto che si procedesse a consulenza tecnica di ufficio, affinché il c.t.u. rispondesse ai seguenti quesiti: a) descriva il c.t.u., alla stregua degli accertamenti che riterrà di espletare e dell’esame della documentazione sanitaria che riterrà di acquisire, quali siano le attuali condizioni psicosessuali della parte ricorrente; b) accerti il c.t.u., in particolare, quali siano i risvolti che l’attuale situazione dei caratteri sessuali abbia sulla personalità dell’istante; c) accerti il c.t.u. se il richiesto adeguamento dei caratteri sessuali sia stato adeguatamente e consapevolmente accettato sul piano psicologico; d) fornisca il c.t.u. ogni ulteriore elemento tecnico specialistico che – anche su prospettazione delle parti – ritenga utile ai fini della decisione.
All’udienza del 30/9/2009 è stato conferito l’incarico al c.t.u. E’, quindi, risultata depositata, in data 17/2/2010, consulenza tecnica di ufficio.
All’udienza del 24/2/2010 la parte ricorrente ha concluso chiedendo, in particolare, l’accoglimento della domanda. Il P.M. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno), da parte sua, ha formulato le sue conclusioni alla medesima udienza del 24/2/2010, associandosi a quanto chiesto dalla parte ricorrente.
Dalla consulenza tecnica di ufficio, emerge, fra l’altro, quanto segue: “Allo stato il ricorrente presenta una condizione di transessualismo definitivo dettato da istanze immodificabili, con netto rifiuto della originaria identità maschile e aderenza sempre più completa a modalità intrapsichiche e relazionali improntate a modelli maschili”; “Alla luce delle osservazioni condotte e delle valutazioni poste in essere si ritiene che l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali costituisca un passaggio inevitabile per una più compiuta realizzazione della personalità di Ra. e per consentirgli il giusto grado di integrazione tra identità anatomica, anagrafica e psichica”; Il ricorrente, che non nasconde di provare sentimenti di sana paura in relazione alla complessità delle pratiche chirurgiche necessarie a definire la propria condizione, si mostra maturo e consapevole rispetto al percorso intrapreso, le cui difficoltà non vengono sottovalutate. Pertanto si ritiene che il richiesto adeguamento dei caratteri sessuali, sia stato adeguatamente e consapevolmente accettato sul piano psicologico; “Alla luce degli elementi raccolti questa CTU conclude circa la possibilità di accogliere il ricorso presentato e di autorizzare l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali femminile vs. maschile”.
Da quanto si evince dalla consulenza espletata, quindi, emerge la necessità per la ricorrente di adeguare i caratteri sessuali femminili in maschili, tanto potendosi conseguire soltanto mediante intervento medico – chirurgico. Va, quindi, accolta la domanda formulata dalla parte ricorrente tesa a ottenere l’autorizzazione all’adeguamento dei caratteri sessuali mediante l’opportuno trattamento medico – chirurgico.
La ricorrente risulta, per altro verso, di stato libero, come si evince dal certificato rilasciato dal Comune di Mercato S. Severino (SA) datato 19/1/2009.
Va, invece, rigettata, allo stato, la domanda formulata dalla parte ricorrente tesa a ottenere l’ordine per l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno di rettificare l’atto di nascita, attribuendo alla ricorrente il sesso maschile e mutando il nome di battesimo da VE.AS. a NE.RA. Attualmente, infatti non sussistono i presupposti per emettere tale ordine, presupposti che potranno eventualmente sussistere solo se e quando sarà stato posto in essere l’intervento medico – chirurgico più sopra indicato.
Le spese del procedimento vanno, poi, poste a carico della parte ricorrente la quale ha mostrato interesse alla pronunzia presentando il ricorso.
Anche per le spese relative all’espletamento della consulenza tecnica, peraltro, vanno poste a carico della parte ricorrente la quale ha mostrato interesse alla pronunzia, presentando il ricorso; risulta, d’altra parte, opportuno liquidare tali spese nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 ss. L. 14.4.1982 n. 164, il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine al ricorso depositato nell’interesse di Se.Ve. in data 22/10/2008, nel presente procedimento, con l’intervento del P.M., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede:
1. autorizza Se.Ve., nata in Salerno in data 11/8/1980, a sottoporsi ad intervento medico – chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali femminili in quelli maschili;
2. dispone che le spese del presente procedimento gravino sulla parte ricorrente Se.Ve.;
3. letta la specifica del c.t.u. dott.ssa C.Sa. depositata in data 7/4/2010, nel procedimento sopraindicato, liquida in favore della dott.ssa Ca.Sa., consulente tecnico di Ufficio, la somma complessiva di Euro 1.190,00 per onorario (compresa in tale somma la somma di Euro 400,00 determinata quale acconto), quale compenso per l’incarico espletato, oltre I.V.A. e Contributo Cassa Previdenza, se dovuti, e pone tali spese a carico della parte ricorrente Se.Ve.;
4. rigetta la domanda formulata dalla parte ricorrente Se.Ve. tesa a ottenere l’ordine per l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno di rettificare l’atto di nascita, attribuendo alla ricorrente il sesso maschile e mutando il nome di battesimo da VE.AS. a NE.RA.;
5. manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Salerno, il 1° giugno 2010.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2010.