Tribunale di Bologna sentenza del 7 ottobre 2008

TRIBUNALE DI BOLOGNA, PRIMA SEZIONE CIVILE

 composto dai magistrati,

Dr.ssa Matilde Betti presidente

Dr. Marco D’Orazi giudice

Dr. Antonio Costanzo giudice relatore, estensore

a pronunciato la seguente

 S E N T E N Z A

 definitiva nella causa civile n. 11829/08 posta in deliberazione all’udienza camerale del 7 ottobre 2008 e promossa dai coniugi

(omissis), nata il (omissis)/1975 a Montero (Bolivia), residente a Bologna, via (omissis) n. (omissis) (avv. Antonio Mumolo)

 e

 (omissis), nato il (omissis)/1966 a Bologna, ivi residente in via (omissis) n. (omissis) (avv. Giorgia Giannini);

con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO

Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 4 luglio 2008;

preso atto dell’intervento del P.M.;

ritenuto che dall’unione delle parti, che hanno contratto matrimonio civile contratto il 21 agosto 2004, non sono nati figli;

sentiti all’udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda fondata sulla inconsumazione del matrimonio;

ritenuto che, a quanto riferito dalle parti, dal mese gennaio 2007 la moglie ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove (v. le risultanze anagrafiche);

ritenuto che, come si legge nel ricorso, i coniugi “hanno purtroppo dovuto predere atto dell’insuccesso della loro unione spirituale e materiale, minata da problemi insuperabili, incomprensioni e divergenze caratteriali”;

ritenuto che i coniugi non hanno avuto rapporti sessuali completi, non essendo il marito in grado di avere l’erezione: dalla documentazione prodotta risulta infatti che il signor Luca (omissis), registrato al momento della nascita col nome di “Nicoletta” e affetto da disturbo dell’identità di genere da femmina a maschio (transessualismo gino-androide), una volta ottenuta l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali all’identità psicosessuale maschile (Trib. Bologna 18 ottobre 2000, n. 896, proc. 2592/00 Reg. Vol. G.) negli anni 2000 e 2001 si è sottoposto a vari interventi chirurgici (mastectomia bilaterale, isteroannessiectomia, falloplastica secondo la “tecnica del lembo di Chang” consistente nel formare un penoide asportando un lembo cutaneo, con relativi vasi e nervi, dall’avambraccio sinistro per impiantarlo nella zona inguinale) a seguito dei quali ha riportato varie lesioni (v. la relazione 27 novembre 2006 della dott.ssa Maria Cristina Meriggiola indirizzata alla Commissione medica per l’invalidità civile);

che il signor Luca (omissis) ha ottenuto con sentenza Trib. Bologna 10 luglio 2002 n. 2699 nel proc. n. 1788/02 R.G. la rettificazione dell’atto di nascita (con indicazione del sesso “maschile” invece di quello “femminile”) e l’attribuzione di un nuovo prenome (da “Nicoletta” a “Luca”);

che il signor Luca (omissis) non si è sottoposto all’ulteriore intervento per rendere possibile l’erezione mediante l’impianto di una protesi specifica (v. il certificato 18 aprile 2008 a firma della dott.ssa Maria Cristina Meriggiola, già C.T.U. nel procedimento n. 1788/02 R.G., che così dichiara: “alla data odierna certifico che Luca (omissis) non si è sottoposto a questo ultimo intervento, pertanto non è in grado né di avere l’erezione né rapporti sessuali completi”);

ritenuto che ricorre l’ipotesi di cui all’art. 3, n. 2, lett. f) (“il matrimonio non è stato consumato”) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, come si desume dalla documentazione in atti;

considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi possa essere ricostituita in considerazione del tempo trascorso dalla separazione di fatto, delle vicende anteriori al matrimonio e delle cause che hanno determinato la crisi coniugale, della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

 P.Q.M.

 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile il giorno 21 maggio 2004 a Bologna tra MAHELY (omissis), nata il (omissis)/1975 a Montero (Bolivia), e LUCA (omissis), nato il (omissis)/1966 a Bologna, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna anno 2004 parte 1 n. (omissis);

– ordina all’Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all’annotazione della sentenza.

Bologna, 7 ottobre 2008

La Presidente

Dr.ssa Matilde Betti

                                                                     Il Giudice relatore, estensore

                                                                         Dr. Antonio Costanzo

 Depositata in Cancelleria l’ 8 MAGGIO 2009