accesso alla procreazione medicalmente assistita/COSTITUZIONALE

Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 18 giugno 2019 (Pres. G. Lattanzi, Est. F. Modugno) PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – COPPIA DI DONNE – DIVIETO DI ACCESSO – LEGITTIMITÀ -DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE – SUSSISTENZA

Non è illegittimo di divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per una coppia di donne, previsto dalla legge n. 40 del 2004, atteso che è legittima la scelta del legislatore di limitare tale rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile, mentre l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive. È inoltre legittima la scelta del legislatore di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna, non potendosi considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. Permane la discrezionalità del legislatore, aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata.

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