assunzione e collocamento/LEGITTIMITA’

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Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20 Luglio 2018, n. 19443 (pres. F.A. Genovese; sst. L. Nazzicone) DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSUALE – ASSOCIAZIONE DI TUTELA DELLA CATEGORIA DISCRIMINATA – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – DIRITTO AL RISARCIMENTO – QUESTIONE PREGIUDIZIALE – DICHIARAZIONE DISCRIMINATORIA RIFERITA A IPOTETICA E NON ATTUALE SELEZIONE DI LAVORO – APPLICABILITÀ DELLE NORME EUROPEE DI TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA – QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Debbono sottoporsi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se l’interpretazione dell’art.9 della direttiva n.2000/78/CE sia nel senso che un’associazione, composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiari il fine di promuovere la cultura e il rispetto dei diritti della categoria, sia legittimata ad agire in giudizio, anche con una domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria; 2) se rientri nell’ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla direttiva n.2000/78/CE, secondo l’esatta interpretazione dei suoi artt. 2 e 3, una dichiarazione di manifestazione del pensiero contraria alla categoria delle persone omosessuali, con la quale, in un’intervista rilasciata nel corso di una trasmissione radiofonica di intrattenimento, l’intervistato abbia dichiarato che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di dette persone nel proprio studio professionale, sebbene non fosse affatto attuale né programmata dal medesimo una selezione di lavoro.

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