lavoratore partner in un’unione civile registrata/Corte di Giustizia

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Bundesrepublik Deutschland c. Karen Dittrich e Robert Klinke (C-124/2011, C-125/2011, C-143/2011), sentenza del 6 dicembre 2012 PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO –SUSSIDIO ERGOATO AI FUNZIONARI IN CASO DI MALATTIA– DIRETTIVA 2000/78/CE ARTICOLO 3– AMBITO DI APPLICAZIONE  – NOZIONE DI “RETRIBUZIONE” – PARTNER DI UN’UNIONE CIVILE SECONDO LA LEGISLAZIONE TEDESCA – CONIUGE – PARITÀ DI TRATTAMENTO – SUSSITENZA

Il sussidio concesso dalla legislazione tedesca (BhV) ai funzionari in caso di malattia rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare che il finanziamento incomba sullo Stato nella sua veste di datore di lavoro pubblico; solo in questo caso il sussidio di malattia costituisce una “retribuzione” ai sensi dell’art. 157 TFUE e per conseguenza a norma dell’art. 3 della direttiva 2000/78, rientra nella sfera di applicazione della direttiva suddetta; ricorrendo tale condizione, la legislazione tedesca che esclude tra gli aventi diritto al sussidio di malattia in favore di funzionari federali, i partner di un’unione civile è incompatibile con l’art 3 della direttiva 2000/78/CE; in forza di tale direttiva la parità di trattamento tra i funzionari che hanno un partner e quelli coniugati si impone poiché, per quanto riguarda il sussidio erogato ai funzionari in caso di malattia, la situazione tra partner, da un lato, e coniugi, dall’altro, è assimilabile.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt.157 TFUE; art 3 direttiva 2000/78

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