penale/favoreggiamento della prostituzione/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 26 marzo 1984 n. 5861  (pres. Corbelli; est. Vizza) REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – PROSTITUZIONE – FAVOREGGIAMENTO – ABITAZIONE FORNITA AD OMOSESSUALI – PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO – SUSSISTENZA DI REATO.

Integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione chi mette a disposizione di due omosessuali di cui uno si concede per danaro, la propria abitazione, a nulla rilevando che al convegno partecipi egli stesso; tale partecipazione, invero, non fa venire meno l’aiuto concesso alla persona ospitata, ma anzi lo rafforza facilitandone l’esercizio del mestiere ed allargandolo ad un cerchio di clienti comprendente anche quelli che tale Forma di convegno a tre siano indotti a preferire.

RIFERIMENTI NORMATIVI:  art. 3 comma 8, Legge 20/02/1958 n. 75

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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 15 ottobre 1973 n. 2553 (pres.  Muscolo, est. Tigano) REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME – PROSTITUZIONE – FAVOREGGIAMENTO – OMOSESSUALI – CONFIGURABILITÁ.

Commette il delitto di favoreggiamento della prostituzione colui che avvicini giovani disposti a concedere attivamente o passivamente il loro corpo e li presenti a persone disposte a pagare un corrispettivo per il soddisfacimento dei loro anormali stimoli sessuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 comma 8, Legge 20/02/1958 n . 75
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza del 05/06/1967 n. 734  (pres. Frisoli est. Muscolo) REATI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – PROSTITUZIONE – IN GENERE – NOZIONE – CASA DI PROSTITUZIONE – ESERCIZIO – ESTREMI – FATTISPECIE RIUNIONI DI OMOSESSUALI SENZA FINE DI LUCRO.

Per la configurabilità del delitto di esercizio di casa di prostituzione é necessario che sussista l’elemento essenziale che contraddistingue il concetto obbiettivo di prostituzione, consistente nel comportamento umano diretto alla prestazione sessuale dietro compenso e che sostanzialmente dà luogo all’esercizio di un mestiere svolto al fine di lucro; prostituzione, invero, sta a significare commercio di prestazioni di natura sessuale, caratterizzate soprattutto dall’elemento retributivo per effetto della concessione per mercede del proprio corpo alle voglie altrui. ( nella fattispecie trattavasi di riunioni periodiche in una casa di abitazione di omosessuali che soddisfacevano i loro istinti senza fine di lucro)

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 3 comma 1, Legge 20/02/1958 n . 75

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