autorizzazione al trattamento chirurgico/straniero/MERITO

Tribunale di Milano, sentenza del 17 luglio 2000 DIRITTO FONDAMENTALE ALLA IDENTITÀ DI GENERE – TITOLARITÀ IN CAPO AD OGNI PERSONA A PRESCINDERE DALLA CITTADINANZA – PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE –  PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE A SOTTOPORSI A TRATTAMENTO MEDICO CHIRURGICO DI ADEGUAMENTO DEI PROPRI CARATTERI SESSUALI – STRANIERO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA  – SUSSISTENZA

La normativa italiana di cui alla legge 14 aprile 1982 n. 164 è espressione del diritto fondamentale al rispetto dell’identità sessuale; per conseguenza è contraria all’ordine pubblico internazionale a norma dell’art. 16 della L. n. 218 del 1995 la normativa straniera che non ammetta l’adeguamento dei propri caratteri sessuali al fine di assicurare quei valori di dignità e libertà della personalità umana che devono essere ricercati e tutelati anche in situazioni minoritarie o apparentemente anomale, valori che superano i confini della territorialità e possono e debbono essere affermati anche in presenza di normative di altri Stati eventualmente difformi od omissive; ne consegue che deve essere accolto il ricorso presentato da un cittadino proveniente da Paese (Perù) che non ammette il mutamento di sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 1 e ss. Legge 14 aprile 1982 n. 164.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2000, 608, con nota TONOLO SACCO
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