Categoria: matrimonio

Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”

47409158.cachedHa suscitato un certo dibattto, in America, la sentenza di condanna di un pasticciere che aveva rifiutato di cucinare la torta nuziale per una coppia lesbica. La Corte dell’Oregon esamina a fondo il confine tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di esprimere il proprio credo religioso ed il divieto di discriminazione, escludendo che il mancato confezionamento di un dolce nuziale concreti una libera espressione del proprio pensiero ed osservando che la questione «attiene, piuttosto, al rifiuto dei proprietari della pasticceria di servire un cliente per il suo orientamento sessuale», il che configura, oggettivamente, una discriminazione vietata dalla Legge. L’Autrice ne trae qualche indicazione anche per l’asfittico dibattito italiano: viene da chiedersi, difatti, se il giustificare singoli atti (o provvedimenti normativi) in nome dell’esercizio della libertà di opinione e di religione non rappresenti oggi piuttosto un escamotage per offrire loro copertura costituzionale senza entrare nel merito dei loro contenuti e delle loro implicazioni.

di Angioletta Sperti*

Una corte dell’Oregon (USA) ha recentemente condannato al pagamento di $ 135.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale i proprietari di una pasticceria che si erano rifiutati di confezionare una torta nuziale ad una coppia lesbica. La sentenza –Bureau of Labor and Industries of the State of Oregon, decisione del 2 luglio 2015 [1]- ha suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica americana e merita alcune considerazioni poiché solleva interessanti questioni in merito al conflitto tra la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa e la libertà di iniziativa economica privata ed il principio di eguaglianza.

I fatti ed i motivi della decisione.

Nel gennaio del 2013 due donne, Laurel Bowman and Rachel Cryer, decidono di unirsi in matrimonio e quest’ultima si reca presso una pasticceria – la Sweet Cakes by Melissa – per richiedere il confezionamento di una torta nuziale. Il proprietario le chiede i nomi degli sposi da scrivere sulla torta e quando apprende che si tratta di due spose, afferma di non poter accettare la richiesta perché il matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario ai propri precetti religiosi.

Profondamente rammaricate per l’accaduto e preoccupate per il dispiacere che la vicenda ha suscitato anche ai propri bambini, le due donne (more…)

A victory for Italian same-sex couples, a victory for European homosexuals? A commentary on Oliari v Italy

imageCon la sentenza Oliari e altri c. Italia per la prima volta la Corte EDU sancisce che la mancata previsione, da parte del legislatore italiano, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione. L’articolo si propone di sottolineare luci ed ombre del ragionamento seguito dal giudice sovranazionale. Da un lato, si sottolineerà l’importanza della decisione come analisi critica delle contraddizioni che caratterizzano il dibattito italiano in merito al riconoscimento giuridico delle relazioni omosessuali e, al contempo, il suo inserirsi nel percorso di progressiva estensione della protezione garantita dall’articolo 8 della Convenzione alle persone dello stesso sesso coinvolte in una relazione intima e affettiva. Tale risultato viene peraltro conseguito richiamando la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Obergefell v. Hodges, una mossa inusuale per i giudici di Strasburgo e da non trascurare per le controversie future. Dall’altro lato, si osserverà la sorprendente mancanza dell’accertamento di una possibile violazione del diritto alla vita privata e familiare congiuntamente al principio di non-discriminazione, che rischia di limitare la portata del giudicato alla sola situazione italiana. Ancora, delude il fatto che la Corte non abbia neppure esaminato la possibile violazione da parte dell’Italia del diritto a contrarre matrimonio in base all’art. 12 della Convenzione, confermando invece il riconoscimento di un ampio margine statale di apprezzamento. Il matrimonio omosessuale, pertanto, rimane per la Corte EDU ancora un “tabù”.

In Oliari and others v. Italy the European Court of Human rights established for the first time that the legislator’s failure to guarantee a legal framework recognizing non-marital same-sex relationships constitutes a violation of the right to respect for private and family life under article 8 of the European Convention of Human Rights. This article aims to underline positives and negatives in judges’ reasoning. Particularly, it will be underlined the relevance of the judgment both as a critique on major contradictions characterizing Italian institutional debate around the issue of same-sex partnerships, and as a further step in the progressive application of article 8 ECHR to protect same-sex individuals committed in an intimate relationship. Such result is indeed achieved by referring expressly to the US Supreme Court judgment in Obergefell v. Hodges, which is uncommon for the Strasbourg Court and should not be overlooked for future cases. However, the article observes how the Chamber surprisingly failed ascertaining a possible violation of the right of private and family life in conjunction with the non-discrimination principle. This risks limiting the effects of its reasoning to the Italian situation only. Moreover, it is disappointing to notice that the European Court did not even examine Italy’s violation of the right to marry under art.12 of the Convention, and contrarily granted a wide margin of appreciation to the States. At present, same-sex marriage still remains “taboo” for the ECtHR.

di Giuseppe Zago *

 

Last 21 July, the European Court of Human Rights (ECtHR) in Oliari and others v. Italy had once again the opportunity to analyze the status of same-sex couples wishing to marry or enter into a legally recognized partnership. This resulted in a groundbreaking judgment, with which the Court stated that the absence of a legal framework recognizing homosexual relationships violates the right to respect for private and family life as provided by article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR).[1]

The decision plunges into the current legal situation of Italy, but also contributes to the progressive interpretation of the Convention principles in relation to the right of same-sex individuals to enter stable intimate relationships, especially building up on the outcomes of the previous cases Shalk and Kopf v. Austria and Vallianatos and others v. Greece. (more…)

Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia

imageLa presente nota commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015 nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11). Il caso riguarda tre coppie di italiani che hanno lamentato come l’impossibilità di sposarsi nell’ordinamento italiano, correlata all’inesistenza di una legge sulle unioni same-sex, abbia violato la Convenzione EDU. La decisione condanna l’Italia e le impone di dotarsi di una legislazione che riconosca e disciplini le unioni formate da persone dello stesso sesso. La Corte EDU afferma che il contenuto fondamentale dell’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) è la tutela degli individui contro le ingiustificate interferenze delle pubbliche autorità. La disposizione tuttavia comprende anche “obblighi positivi”, finalizzati a rendere effettivo il diritto al rispetto della vita familiare. Gli Stati membri, di conseguenza, possono essere chiamati ad adottare misure finalizzate ad assicurare il rispetto per la vita familiare anche nella sfera delle relazioni interindividuali. La presente nota suggerisce, alla luce dei precedenti della Corte EDU, che la decisione Oliari rappresenta una tappa molto importante nel percorso che sta portando al riconoscimento delle unioni same-sex in Europa.

This note is a commentary to the decision rendered by the European Court of Human Rights on 21st July 2015 in the Oliari and Others v. Italy case (App. No(s) 18766/11 and 36030/11). The case concerned three Italian couples who complained about the impossibility of getting married under the Italian judicial system, which, in combination with the lack of any laws regarding same-sex unions, has breached the ECHR. The ruling has convicted Italy and requires it to provide for legal recognition of same-sex couples. The ECtHR affirm that the essential object of Article 8 of the ECHR (Right to respect for private and family life) is to protect individuals against arbitrary interference by public authorities. Furthermore, Article 8 includes certain “positive obligations” aiming to ensure that the right to respect for family life is effectively observed. Member States may therefore be called upon to adopt measures designed to secure respect for family life even in the sphere of the relations of individuals between themselves. This commentary argues, in the light of the ECtHR’s precedents, that the decision rendered in the case Oliari is a very important step in the path that is leading to the recognition of same-sex unions in Europe.

di Livio Scaffidi Runchella*

Ultreya è un augurio, pieno di mistero, che i pellegrini del cammino di Santiago di Compostela, sin dal medio evo, sono soliti scambiarsi sia come saluto che per farsi coraggio. Il termine, che trae origine dall’uso popolare del latino, significherebbe “sempre più avanti”.

La sentenza del 21 luglio 2015, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Oliari and Others v. Italy (ric. nn. 18766/11 e 36030/11), sembra essere un augurio rivolto alle coppie formate da persone dello stesso sesso ad andare “ultreya” nel lungo e tortuoso percorso, fatto anche di istanze giurisdizionali, che si auspica porterà in tempi brevi all’eliminazione delle discriminazioni esistenti fra famiglie same-sex e famiglie “tradizionali”.

La decisione origina dall’esame di due distinti ricorsi poi riuniti, proposti da tre coppie (more…)

Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l’obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone delle stesso sesso

2015-02-12 23.20.35di Carmelo Danisi*

Se prima di oggi qualche dubbio poteva sorgere sul preciso contenuto della protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani alla coppia dello stesso sesso, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito ogni dubbio con la pronuncia del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia (18766/11 and 36030/11). Sostanzialmente, l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, la Convenzione non impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre il matrimonio per tali coppie essendo, in questo momento storico, sufficiente una forma di riconoscimento alternativa ad esso.
Il caso esaminato dalla Corte europea era stato avviato da una serie di coppie, stabilmente conviventi, che avevano tentato invano di contrarre matrimonio attraverso l’attuale procedura prevista dalla legge per le coppie eterosessuali. Dinanzi al rifiuto degli ufficiali dello stato civile dei Comuni interessati, il sig. Oliari e il suo compagno avviavano una serie di ricorsi che si concludevano con il rigetto delle loro argomentazioni basate sull’inesistenza di un divieto, nell’ordinamento italiano, di contrarre matrimonio, cosi come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. Le motivazioni sono ben note. Su questa base, le altre coppie di ricorrenti non procedevano con tutti i mezzi di ricorso disponibili considerata la loro ineffettività per una conclusione positiva dei loro casi.
Considerata l’impossibilità di vedere riconosciuta la loro unione, i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte Edu la violazione degli articoli 8 e 12, letti singolarmente o in combinato al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 Cedu, in ragione del loro orientamento sessuale.
In modo significativo, la Corte europea distingue il caso dal precedente Schalk and Kopf relative a un ordinamento – l’Austria – che forniva già ai ricorrenti una forma di riconoscimento alternativa. La Corte, dunque, si era pronunciata sulla necessità che l’Austria si dovesse attivare prima e, dato la mancanza di consensus tra gli Stati europei, aveva escluso la violazione della Cedu. Tuttavia, con riferimento al caso italiano, i giudici si trovano di fronte alla totale mancanza di una forma alternativa di riconoscimento giuridico dell’unione omosessuale
Concentrandosi sull’articolo 8, la Corte Edu ricorda principi oramai consolidati nella sua giurisprudenza, in particolare (more…)

Corte d’appello di Napoli: sì alla trascrizione dei matrimoni tra persone straniere dello stesso sesso

imageCon decisione depositata oggi, la Corte di appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due donne francesi, residenti in Italia (si precisa che la decisione é pubblicata con indicazione delle parti per espressa volontà delle stesse).

La decisione appare correttamente motivata sul mero rilievo della “esistenza” del matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso, della necessità di applicare la legge nazionale dei nubendi e della sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale: tutti principi ormai pacifici che conducono la Corte ad una soluzione imposta dai principi di diritto internazionale privato.

Per i giudici di appello napoletani “una volta riconosciuto che il genere della coppia dei coniugi stranieri non costituisce limite di ordine pubblico (nazionale ed internazionale) e che ad ogni Stato dell’Unione compete convenzionalmente la riserva di legge in ordine alle forme di unione delle coppie omosessuali, la trascrizione del matrimonio di coniugi stranieri residenti in Italia, ex art. 19 cit., non può incontrare alcun limite, opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza, nemmeno riferito all’appartenenza di genere della coppia coniugata. Né può configurarsi una disparità di trattamento per così dire “a contrario” nel senso che il matrimonio same sex di cittadini stranieri avrebbe maggiore tutela (allo stato inesistente) delle coppie omoaffettive italiane, perché la deteriore situazione di queste ultime è attribuibile solo all’inerzia del legislatore italiano più volte ammonito e sollecitato a legiferare in materia; in altri termini e semplificando la questione sarebbe proponibile se si volessero aggiungere diritti ai discriminati e non per disconoscerli a chi li ha secondo la legislazione dello Stato di cittadinanza dell’Unione. (more…)

La decisione più importante: ecco la traduzione italiana della sentenza americana

2015-02-09 00.24.07È connaturato all’ingiustizia che noi non possiamo sempre notarla nei nostri tempi”

La limitazione del matrimonio alle coppie eterosessuali può essere sembrata naturale e giusta per lungo tempo, ma la sua incompatibilità logica con il significato centrale del diritto fondamentale di sposarsi è ora manifesta”

***

Pubblichiamo la traduzione italiana del testo integrale della decisione della Corte suprema degli Stati uniti, OBERGEFELL V HODGES,  del 26 giugno 2015, Opinione della maggioranza (giudice A. Kennedy) a cura dell’avv. Roberto De Felice avvocato dello Stato, che sentitamente ringraziamo per l’incredibile e celere lavoro.

La lettura anche in italiano di questo testo, che rappresenta un punto di svolta per la storia dei diritti lgbti e più in genere dei diritti civili, influenzerà certamente il dibattito giuridico in tutto il mondo.

La sentenza, come spesso accade per le decisioni di common law, è una lettura semplice ed avvincente, anche per chi non ha competenze giuridiche, che ripercorre le storie di queste coppie, ne narra le vicissitudini (sino al decesso di alcuni coniugi), ne descrive le esigenze e spiega con profondità le ragioni, storiche, culturali, politiche e giuridiche, che coducono oggi la Corte suprema degli Stati uniti ad un punto di svolta.

I principi di diritto, di eguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, di protezione degli individui, dignità personale, diritto a costruire una famiglia, diritto al matrimonio, sono gli stessi in tutti i Paesi a civiltà giuridica affine alla nostra, e dunque validi e destinati ad essere vagliati anche per l’indagine giuridica nel nostro Paese.

Grazie ancora, dunque, all’avvocato dello stato Roberto De Felice.

(M.G.)

Corte suprema degli Stati uniti, OBERGEFELL V HODGES, decisione del 26 giugno 2015 – Opinione della maggioranza (giudice A. Kennedy) – traduzione it. di Reberto De Felice per ARTICOLO29 www.articolo29.it

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La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche

equalCon una sentenza storica, attesa da decenni da tutta la comunità gay e lesbica americana e non solo, la Corte Suprema degli Stati Uniti mette la parola fine ad una delle vicende più combattute e sofferte nella storia dei diritti civili, riconoscendo il diritto costituzionale delle persone gay e lesbiche di sposarsi. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la maggioranza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”.

di Angioletta Sperti*

Con un’attesissima sentenza, Obergefell v. Hodges[1], la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo la parola fine a  più venti anni di lotta da parte delle coppie dello stesso sesso per il riconoscimento del proprio diritto al matrimonio in tutti gli Stati Uniti.

L’opinione della Corte, sostenuta da una maggioranza di 5 giudici su 4 e di cui è estensore il giudice Kennedy, conclude che gli Stati non hanno, in base al XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (in cui trovano espressione i principi dell’equal protection under the laws  e del due process of law),  né il diritto di negare licenze di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, né quello di vietare, in base alla § 2  del Defense of Marriage Act[2](DOMA), il riconoscimento dei matrimoni “legalmente autorizzati e contratti” in altri stati dell’Unione.

La sentenza apre dunque al riconoscimento del diritto al matrimonio same-sex in tutti gli Stati dell’Unione. Prima della decisione, infatti, il diritto delle coppie omosessuali di unirsi in  matrimonio era riconosciuto in 36 dei 50 Stati.

L’antefatto giurisprudenziale.

Prima di ripercorrere le principali affermazioni della sentenza e tentarne un commento a caldo, occorre svolgere una breve premessa e ricordare che la sentenza rappresenta l’epilogo di una lunga e complessa vicenda giurisprudenziale iniziatasi nel 1993 quando, per la prima volta al mondo, la Corte Suprema dello stato delle Hawaii – in Baehr v. Lewin[3]riconobbe che la limitazione del matrimonio alle sole coppie eterosessuali rappresenta un’illegittima discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in violazione della Costituzione statale.

La pronuncia – del tutto isolata nel panorama giurisprudenziale e ancora distante dalla sensibilità del paese – suscitò un’accesa reazione sia a livello federale che nei singoli Stati: si temeva, infatti, che una volta ammessi i matrimoni same-sex in uno degli Stati, potesse derivarne la necessità di un riconoscimento sia a livello federale che da parte delle amministrazioni di tutti gli altri Stati. Per questo motivo, nel 1996, l’amministrazione Clinton sostenne in Congresso una proposta di legge, con l’intento di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[4]. La legge, dal titolo Defence of Marriage Act,  si proponeva di “definire e difendere il tradizionale istituto del matrimonio eterosessuale”[5] attraverso due centrali disposizioni: la § 2 –ora dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema –  che consentiva, come già ricordato, agli Stati di non riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati e, la sect. 3, che disponeva che a livello federale la parola “matrimonio” dovesse essere riferita alla sola coppia di sesso diverso ed il termine “coniuge” al marito o alla moglie di sesso opposto[6].

Quest’ultima disposizione fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema nel 2013, nel ben noto caso United States v. Windsor[7], di cui fu peraltro estensore lo stesso giudice Kennedy.Tuttavia, la pronuncia ritenne estranea all’oggetto del giudizio la definizione del potere degli Stati di ammettere e riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e lasciò dunque impregiudicata la questione di legittimità costituzionale della § 2 del DOMA e, conseguentemente, quella relativa ai numerosi emendamenti costituzionali ed alle leggi ordinarie che, sin dalla fine degli anni Novanta, molti Stati  si erano affrettati ad adottare per vietare i matrimoni same-sex ed impedire il riconoscimento di quelli celebrati in altri Stati dell’Unione. (more…)

Le scelte del TAR Friuli fra poteri dei prefetti e trascrizioni dei sindaci

2015-02-18 15.58.47di Luca Morassutto*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, con sentenza del 21 maggio 2015 si è pronunciato sul ricorso presentato da una cittadina italiana residente in Belgio e iscritta all’anagrafe del comune di Udine con il quale veniva chiesta la declaratoria di nullità ovvero in subordine l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale veniva disposto l’annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine. Il Sindaco della città friulana infatti aveva proceduto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero ma su tale atto calava la mannaia della circolare Alfano che disponeva la cancellazione di imperio della avvenuta trascrizione. La vicenda in realtà è nota. I Sindaci di un sempre maggior numero di città italiane, accogliendo le istanze di protezione dei diritti soggettivi formulate da coppie omosessuali sposate all’estero, provvedevano a trascrivere l’atto di matrimonio regolarmente contratto. Interveniva quindi il Ministero dell’Interno che, con circolare prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014, disponeva che i prefetti invitassero i sindaci ad annullare tali trascrizioni e, qualora detto invito non fosse stato accolto, ordinava agli stessi prefetti di intervenire in autotutela.

La ricorrente chiedeva altresì che venisse dichiarata la nullità o l’annullamento dell’atto di delega del Prefetto di Udine, il processo verbale del vice Prefetto aggiunto che aveva provveduto alla cancellazione) nonché la circolar e prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno. In particolare nel ricorso si evidenzia va come il decreto prefettizio fosse affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, ex articolo 21 septies della legge 241 del 1990 ed ex articolo 31 del decreto legislativo 104 del 2010 nonché violazione dell’articolo 453 del codice civile e dell’articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, violazione del d.p.r. 396 del 2000, articoli 12, 11, 5, 69 e 100, violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Un primo passaggio che ci sentiamo in dovere di segnalare è come la ricorrente premettesse chiaramente che il ricorso al Tar non fosse la sede per discutere il tema della correttezza della trascrizione effettuata dal sindaco di Udine dovendo essere oggetto del giudizio innanzi al Tribunale adito unicamente la legittimità dell’atto prefettizio. Si faceva poi notare come l’ordine del prefetto di annotare il decreto impugnato fosse viziato in via derivata dalla nullità del decreto stesso. L’annotazione quale atto tipico e tassativo è da qualificare come atto pubblico formale e non si può ordinare in alcun modo. L’ordinamento, infatti, non contempla la possibilità di annotare un decreto dell’autorità amministrativa, ma solo un provvedimento dell’autorità giurisdizionale.

Resisteva l’Avvocatura dello Stato la quale evidenziava come il Sindaco di (more…)

Il sì dell’Irlanda al matrimonio

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A cinque anni dall’introduzione delle Unioni civili, l’Irlanda vota per l’abrogazione della discriminazione matrimoniale delle coppie dello stesso sesso

di Denis Amram

Con Referendum del 22 maggio 2015 l’Irlanda ha approvato il Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015 n. 5 con cui gli irlandesi sono stati chiamati ad esprimersi sull’introduzione di un modello matrimoniale “gender neutral”.
Con una ampia maggioranza di voti favorevoli, il nuovo articolo 41, sub. 4 della Costituzione irlandese recita dunque “Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex”.
L’Irlanda diventa così il primo paese al mondo ad aver esteso il matrimonio alle coppie dello stesso sesso attraverso un referendum.
In realtà, la consultazione popolare è parte di un iter di revisione della Costituzione più complesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 46 Cost. la proposta di modifica di una norma costituzionale (Amendment of the Constitution Bill) deve essere prima approvata da entrambe le camere (Seanad e Dáil) e poi sottoposta a referendum. La stessa passa (o meno) con la maggioranza semplice dei voti espressi: nessun quorum partecipativo è richiesto. Infine, la nuova norma entra in vigore con la promulgazione del Presidente della Repubblica, il quale esegue un controllo formale sulla procedura legislativa, senza entrare nel merito delle modifiche costituzionali. (more…)

La Prima Commissione dà parere favorevole (..e suggerisce alla Consulta un cambio di orientamento sull’art. 29)

Quirinale: oggi primo scrutinioLa Prima Commissione Permanente del Senato con nota formale in data odierna, pubblicata in anteprima da ARTICOLO29, ha espresso parere favorevole al Testo Unificato sulle unioni civili e le convivenze (relatrice Cirinnà) rilevando che, con riguardo alla sua regolamentazione, l’Unione Civile riservata alle coppie gay e lesbiche «può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale». La Commissione parlamentare pare peraltro auspicare una rimeditazione dell’indirizzo della Corte costituzionale con riguardo all’art. 29 Cost.

Nel parere del 12 maggio 2015 la Prima Commissione Permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) esprime PARERE FAVOREVOLE al Testo unificato, rilevando che «la regolazione dell’unione civile prevista dal testo unificato appare coerente con l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale».
Nel parere obbligatorio a firma della senatrice Lo Moro, la Prima Commissione sottolinea, peraltro, che l’Unione Civile, «seppure non omologabile al matrimonio, sul piano della regolazione del rapporto può correttamente essere accostata all’istituto matrimoniale, con richiami specifici, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia, come prevede il testo unificato. Al riguardo, opportunamente, all’articolo 1, comma 3, rispetto alle cause interdittive, si introduce un regime non dissimile da quello matrimoniale, mentre gli articoli 3 e 4 prevedono l’applicazione all’unione civile di alcune specifiche disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio e i diritti successori».
Notevole, l’indicazione, che pare un auspicio, di un possibile mutamento della giurisprudenza della nostra Corte costituzionale (more…)

Matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e Costituzione tedesca

zgbdc5-6c3pqaomeb45zgk9no6-originalMentre in Italia si accende la discussione sul progetto di legge sulle unioni civili ispirato al modello tedesco, pubblichiamo un interessantissimo contributo su matrimonio, unioni civili e Costituzione in Germania.
Anne Sanders, professore associato a Bonn e già assistente presso la Corte costituzionale tedesca, ricostruisce in dettaglio l’evoluzione delle nozioni di famiglia e di matrimonio, discutendo i presupposti ed i limiti delle unioni civili introdotte in Germania nel 2001 (Lebenspartnerschaft), con ampi riferimenti alla storia sociale, alla dottrina giuridica ed all’evoluzione giurisprudenziale, dalla Repubblica di Weimar ai giorni nostri, sino alle recenti proposte di apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
Dallo studio emerge, fra l’altro, come tanti dei temi oggi discussi in Italia siano stati già affrontati (e positivamente) risolti dalla dottrina tedesca e dalla giurisprudenza della Bundesverfassungsgericht ai tempi dell’emanazione della legge sulle unioni civili (Lebenspartnerschaft, 2001) e come oggi il dibattito sia tutt’altro che chiuso con riguardo alla questione della discriminazione matrimoniale.
La, impeccabile, traduzione dall’inglese è di Giacomo Viggiani,
assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bergamo, che ringraziamo vivamente e cui va tutto il merito di questo tentativo di fornire al lettore italiano una informazione più approfondita su cosa accade oltre i nostri confini.
Un sentito ringraziamento va, ovviamente, soprattutto all’illustre Autrice ed alla prestigiosa German Law Review che hanno autorizzato la pubblicazione.

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 di Anne Sanders

A.    Introduzione

Il matrimonio oggi non riguarda soltanto interessi privati; è anche un importante strumento giuridico e politico. La questione di quale sia oggi il significato del matrimonio e se debba essere aperto alle unioni di persone dello stesso sesso è oggetto di dibattito in tutto il mondo. In molti stati, per esempio in Germania e negli Stati Uniti, tali questioni non sono solo dibattute nell’agone politico, ma anche all’interno del diritto costituzionale. In questo articolo ricostruirò lo sviluppo del modo in cui il matrimonio è stato interpretato in relazione alla Costituzione tedesca e discuterò criticamente l’approccio della legge tedesca al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Corte Federale Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, da ora in poi BVG) ha celebrato il suo sessantesimo anniversario nel settembre 2011. Dal 1951, la Corte non ha solo avuto una considerevole influenza sul diritto amministrativo e penale, ma anche sul diritto di famiglia. Potrebbe essere sorprendente per un lettore non tedesco comprendere che non tutte le costituzioni includono previsioni riguardo al matrimonio ed alla famiglia nella forma di diritti umani garantiti a tutti. La Legge Fondamentale, comunque, garantisce questi diritti nell’Articolo 6.

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L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a sentenza TAR Lazio n. 3907/15

Matrimonio-Chigiotti-Bucci2Con decisione del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha affermato che l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Ha pertanto risolto un conflitto di attribuzione di poteri tra organi dello Stato chiarendo che, sulla base delle ipotesi tassativamente previste nell’ordinamento dello stato civile, l’Amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio. Pur accogliendo il ricorso nella parte relativa all’illegittimità del provvedimento statale, il Tribunale amministrativo si è comunque pronunciato a favore dell’intrascrivibilità degli atti di matrimonio tra coppie omosessuali, derivante “dalla loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”, in difetto del requisito sostanziale della diversità di sesso dei nubendi. Tale conclusione, raggiunta a seguito dell’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, non risolve l’incertezza giuridica in tema di unioni omosessuali e conferma la necessità di un intervento urgente da parte del legislatore, atto a colmare l’attuale vuoto normativo in materia.

 Lazio regional administrative court (TAR) held with sentence 12th February 2015, filed on 9th March, that only judicial authority can revoke registration of same-sex marriages contracted abroad. In this way, the court resolved a conflict of competences between different State organs and clarified, by analyzing the pertaining norms of Ordinamento dello Stato civile, that central administrative authority has no competence to directly order, via a ministerial circular, the modification of population registry. Judges affirmed that Ministry of the Interior’s actions were invalid, thus accepting claimants’ arguments; yet, they stated that same-sex marriage certificates cannot be registered in national population registries, as they are ineffective within Italian legal system due to the absence of an essential precondition to marry, i.e. opposite-sex partners. The judgment reached such conclusion after reviewing the national and supranational legal framework, thus leaving room for uncertainty  as concerns the legal status of same-sex unions. Once more, such judicial development confirms the urgency for Italian legislator to regulate homosexual relationships, in order to fill in an evident  legislative void.  

 di Giuseppe Zago*

 Con sentenza n. 3907/15 del 12 febbraio 2015, depositata il 9 marzo, il TAR del Lazio ha stabilito che spetta all’Autorità giudiziaria disporre l’eventuale annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Così statuendo, i giudici hanno risolto un conflitto tra organi dello Stato balzato agli onori delle cronache negli ultimi mesi in diverse città italiane.

Il caso in oggetto sorge a seguito del ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo da una coppia omosessuale sposatasi in Spagna (more…)

T.A.R. Lazio: il Ministro ed i Prefetti non possono annullare le trascrizioni

volo-cancellatoPubblichiamo la sentenza del T.A.R. Lazio che, su ricorso dell’associazione  Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti prefettizi che annullavano le trascrizioni di matrimonio celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso.

Tar Lazio, sez. I-ter, sentenza 12 febbraio – 9 marzo 2015, n. 3907 (Presidente Amodio – Estensore Proietti)

Cassazione: no alle pubblicazioni, ma sì ad «un grado di tutela equiparabile a quello matrimoniale»

Friedrich_OverbeckCon sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 la Corte di Cassazione conferma il diniego alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso riaffermando, tuttavia, che l’unione omo affettiva riceve comunque «un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost.» e che «può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali».
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta l’epilogo, allo stato, della campagna di “affermazione civile” promossa sin dal 2007 dall’associazione di avvocati Rete Lenford (sino al 2010 insieme all’associazione Certi diritti) che ha avuto ad oggetto la richiesta di decine di coppie dello stesso sesso di procedere alle pubblicazioni propedeutiche alla celebrazione di matrimoni civili.
La tesi di partenza si fondava sulla constatazione della mancanza nel nostro ordinamento di un espresso divieto di matrimonio, posto che l’identità di sesso non è indicata nel codice civile fra le circostanze che impediscono il coniugio. Le coppie, per conseguenza, avevano chiesto agli ufficiali di stato civile di poter procedere alle pubblicazioni, ricevendo sempre un rigetto.
Rivoltesi ai tribunali competenti, tutti i numerosi giudici interpellati hanno respinto le tesi iniziali delle coppie, assumendo che pure in mancanza di un divieto espresso, una preclusione fosse comunque evincibile dal sistema delle norme del codice civile, che prevedono, ad esempio, che nel corso della celebrazione i nubendi dichiarino di volersi prendere in “marito” e “moglie”. I tribunali in molti casi avevano risposto, dunque, (more…)

Cassazione francese: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico

800px-La_Cour_de_Cassation_et_la_ConciergerieCon decisione del 28 gennaio 2015 n. 19 la Corte di cassazione francese ha stabilito che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è contrario all’ordine pubblico internazionale. Nell’ipotesi oggetto della decisione, un cittadino francese ed un cittadino  marocchino, entrambi residenti in Francia avevano chiesto autorizzazione al matrimonio nonostante la legge del Marocco – richiamata dalla Convenzione franco-marocchina del 10 agosto 1981 che rinvia alla legge nazionale dei nubendi – vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Cour de cassation nega tuttavia che nel caso di specie la Convenzione internazionale possa prevalere sul diritto interno, che come noto dal maggio 2013 consente il matrimonio same-sex,  in quanto il principio di libertà matrimoniale configura adesso principio di ordine pubblico internazionale.

È l’ulteriore riprova del carattere mobile dei principi di ordine pubblico internazionale (diretti, come noto, ad evitare che entrino nell’ordinamento giuridico soluzioni normative estere incompatibili con i principi generali dell’ordinamento funzionali alla protezione dei diritti fondamentali). L’ordine pubblico internazionale – identificato «con i principi fondamentali che caratterizzano l’ordinamento in un determinato momento storico (more…)

Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

us-constitution di Angioletta Sperti*

 La Corte Suprema degli Stati  Uniti – come già segnalato da Articolo29[1] – ha accettato di pronunciarsi in via definitiva sul diritto delle coppie omosessuali di contrarre matrimonio in tutto il territorio degli Stati Uniti e di ottenere il riconoscimento nel proprio Stato di residenza del matrimonio contratto in un altro Stato dell’Unione. La sentenza, attesa per la fine del mese di giugno 2015 – quale che sia il suo esito – sarà sicuramente la più rilevante pronuncia sul riconoscimento dei diritti civili degli ultimi decenni ed è dato presumere che essa eserciterà una notevole influenza anche al di fuori dei confini degli Stati Uniti.

Il writ of certiorari[2]  della Corte Suprema è stato accolto positivamente dai numerosi movimenti per i diritti delle coppie omosessuali che sperano nella conclusione della loro lunga battaglia per il riconoscimento del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso in tutto il territorio degli Stati Uniti[3]. La stessa amministrazione Obama ha peraltro manifestato apprezzamento per la decisione della Corte Suprema ed ha dichiarato l’intenzione di depositare come amicus curiae una memoria a sostegno della tesi dell’incostituzionalità dei same-sex marriage bans e per il pieno riconoscimento del diritto delle coppie omosessuali di sposarsi[4].

La questione oggetto del giudizio

La Corte ha, in particolare, concesso il certiorari su quattro ricorsi proposti da coppie dello stesso sesso residenti in Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee (more…)

La Corte Suprema degli Stati Uniti deciderà sul matrimonio fra persone dello stesso sesso

imageLa Corte Suprema degli Stati Uniti annuncia la decisione definitiva sul matrimonio fra persone dello stesso sesso: la discussione inizierà a fine aprile e la sentenza é attesa entro giugno.
Oggi 36 Stati su 50 ammettono il matrimonio e il 70% dei cittadini americani vivono già su territori che non consentono discriminazione matrimoniale. La Corte deciderà se il matrimonio é un diritto fondamentale aperto anche alle coppie dello stesso sesso, con una risoluzione che potrebbe vincolare gli ultimi 14 Stati residui.
La Corte ha impresso una improvvisa accelerazione nel 2013, quando ebbe a dichiarare l’illegittimità del D.O.M.A., la legge federale che negava rilevanza federale ai matrimoni same sex. La decisione era fondata soprattutto sull’esigenza di garantire l’autonomia dei singoli Stati, ma nella sentenza i giudici richiamavano anche il valore delle unioni omosessuali e ammettevano gli effetti negativi conseguenti al mancato riconoscimento del matrimonio. Queste affermazioni hanno avuto un’enorme influenza e da allora in decine di decisioni i giudici americani, valorizzando tali asserzioni, hanno dichiarato l’illegittimità del divieto di matrimonio.
Nell’ottobre del 2014 la Corte suprema aveva negato un proprio intervento, sull’assunto della carenza di un disaccordo fra le corti, posto che tutte sancivano l’illegittimità del divieto di matrimonio. Dopo tale ultimo provvedimento, da ottobre ad oggi si sono moltiplicate le decisioni, sino a portare a 36 gli Stati che ammettono il matrimonio. Adesso la Suprema Corte ha deciso di arrivare ad una sentenza definitiva e l’esito é assolutamente (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Whistler's_Mother_1934_Issue-3cCon ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

Mariage pour tous e obiezione di coscienza in Francia

MARR

Con la legge n. 2013-404, fortemente voluta dal Governo francese e in particolare dalla Garde des sceaux Christiane Taubira, viene introdotto il matrimonio per le coppie dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico francese. Senza rimodellarne contenuto e disciplina giuridica, il matrimonio previsto per le coppie eterosessuali è stato esteso tout court anche alle coppie omosessuali, ivi compreso il diritto di adottare in capo ai coniugi. Ma cosa accade se i soggetti incaricati di celebrare le nozze au nom de l’État si trovano nell’impossibilità morale di farlo, perché queste nozze contrastano con le loro convinzioni? Più in generale, è possibile riconosce un’ipotesi di esercizio del diritto all’obiezione di coscienza in capo a chi è chiamato ad assicurare un diritto?

 di Michele Saporiti*

1. Il caso giudiziario

Per garantire un’applicazione uniforme della legge n. 2013-404, il Ministro degli Interni francese indirizza una circolare ufficiale a tutti i prefetti, descrivendo minutamente le conseguenze legali del rifiuto di celebrare le nozze tra persone dello stesso sesso. In questa circolare ministeriale si afferma, senza lasciare adito ad incomprensioni, che tutti gli officiers de l’état civil esercitano tali funzioni in nome dello Stato. Tali funzioni possono essere quindi delegate ad un membro del consiglio comunale nella sola ipotesi di assenza o di impedimento legittimo del sindaco o del suo vice. Nessuna eccezione può essere tollerata. Com’è facile immaginare, questa circolare faceva seguito alle affermazioni di un significativo numero di sindaci francesi, i quali avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero mai officiato le c.d. “nozze gay”, anche se previste da una legge del Parlamento.

Di fronte al tenore della circolare, (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

passapUn diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)