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Dalla Corte d’appello di Torino nuova conferma alla stepchild adoption per le famiglie arcobaleno

imagePubblichiamo la sentenza, depositata il 27 maggio 2016, con la quale la Corte di Appello di Torino ha disposto l’adozione ai sensi dell’art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983, a favore della compagna convivente della madre biologica. La decisione, resa peraltro su parere favorevole del pubblico ministero, riforma la decisione con la quale il Tribunale di Torino aveva invece respinto la domanda della madre sociale, sostenendo la natura “eversiva” dell’interpretazione oggi accolta dell’art. 44, lett. d).
Si tratta di una pronuncia importante, perché recepisce l’orientamento aperto, a partire dal luglio del 2014, dal Tribunale per i minorenni e dalla Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’impossibilità di affidamento preadottivo – ritenuto dall’art. 44, lett. d) presupposto per l’adozione speciale – va intesa non soltanto in senso materiale, o comunque connessa allo stato di abbandono, ma anche come impossibilità giuridica data, nel caso di specie, dalla presenza di un genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale. La lettura evolutiva della disposizione in esame – prefigurata secondo la Corte d’Appello di Torino dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 383/99 – è ritenuta conforme, inoltre, al quadro sovranazionale, e alla particolare considerazione da esso accordata alle relazioni familiari di fatto, al momento di statuire sull’interesse del minore all’adozione. Il concetto di vita familiare, come enunciato in numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, è insomma “ancorato ai fatti”, perché sono “i rapporti, i legami, la convivenza a meritare tutela”, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica. (more…)

Approvata la Legge sulle Unioni civili

arcoirisE’ stata approvata la Legge sulle unioni civili.

QUI PUOI SCARICARE un opuscolo curato da ARTICOLO29 insieme alle associazioni bolognesi Red, Plus e Unilgbtq, che con domande e risposte illustra in modo semplice e divulgativo i contenuti della Legge 

Dopo oltre trent’anni di attesa (la prima legge in Danimarca fu approvata nel 1989) anche in Italia le coppie gay  e lesbiche vengono riconosciute come famiglie e tutelate dall’ordinamento giuridico. Non è ancora la piena uguaglianza, viene usato un nome diverso rispetto al matrimonio, la legge presenta vistose lacune in materia di filiazione. Eppure si tratta di un passo fondamentale: la vita di milioni di persone cambia, il dibattito giuridico riceve nuova linfa, il giorno della piena uguaglianza si avvicina.

Questo portale apporterà nelle prossime settimane alcune modifiche, poiché non sarà più necessario ricostruire faticosamente uno “statuto” dei diritti partendo dai precedenti giurisprudenziali, posto che l’elenco dei diritti sta già nella legge. Sono tutti i diritti del matrimonio, tranne la filiazione (riconoscimento della bigenitorialità per i figli nati in costanza di unione, adozione, adozione coparentale, accesso alla fecondazione eterologa, riconoscimento di certificati di nascita esteri, riconoscimento di adozioni estere). Ma su questa lacuna è già in atto un attento vaglio da parte delle corti, sotto vari profili, e come noto già diversi bambini hanno avuto il riconoscimento della bigenitorialità con sentenze passate in giudicato.

Questo portale continuerà a seguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ed anni questa affascinante vicenda giuridica e culturale, raccontando e commentando il percorso che ancora prosegue verso la piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

La Corte d’Appello di Napoli ordina la trascrizione delle adozioni legittimanti di due figli di coniugi omosessuali

image(A.S.) Pubblichiamo (omettendo solo i nomi dei minori e gli indirizzi, ma non i nomi delle mamme, su espressa richiesta delle stesse, che non vogliono risultare “anonime”) l’ordinanza, depositata il 5 aprile 2016, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze francesi che hanno disposto l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della coniuge a favore di ciascuna madre richiedente. La decisione aggiunge un tassello importante al complesso mosaico della tutela dell’omogenitorialità nel nostro ordinamento, perdurando l’inerzia del legislatore sul punto. Rispetto al precedente costituito da App. Milano, 16 ottobre 2015, n. 2543, si tratta, per la prima volta, di trascrizioni concernenti una fattispecie di adozione coparentale incrociata, in coppia omosessuale coniugata in Francia e che ha ottenuto, peraltro, la trascrizione del matrimonio in Italia. Entrambe le madri hanno infatti ottenuto, in Francia, l’adozione coparentale del figlio biologico della coniuge, domandandone poi la trascrizione all’ufficiale dello stato civile italiano. Di fronte al rifiuto di quest’ultimo, motivato sulla base del rilievo che “le sentenze di adozione richiamavano «come evento relativo alla filiazione” il matrimonio dei genitori […] improduttivo di effetti in Italia», perché contratto tra persone dello stesso sesso”, le due madri adivano la Corte di Appello di Napoli per sentir dichiarare l’illegittimità del rifiuto, con contestuale ordine di trascrizione all’ufficiale dello stato civile.
In aggiunta alla peculiarità della fattispecie, la decisione si segnala, nel merito, per alcune importanti affermazioni.
Con riferimento all’individuazione della disciplina applicabile, la Corte d’Appello di Napoli esclude che possa trovare applicazione nella fattispecie de qua la vigente normativa in tema di adozioni internazionali: trattandosi infatti di domanda di trascrizione di due sentenze di adozione “nazionale” francese, ritiene la Corte che più correttamente debba farsi applicazione della legge n. 218/95 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), ed in particolare dei suoi articoli 65 e 66, relativi al riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, con conseguente esclusione della competenza del Tribunale per i minorenni. Tale affermazione non è senza importanza, se solo si considera che, ancora di recente, la Corte costituzionale, investita – in fattispecie parzialmente analoga – di questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge n. 184/83 (relativi all’efficacia dei provvedimenti di adozione di minori stranieri, pronunciati all’estero), ha dichiarato l’inammissibilità della questione perché il giudice rimettente “ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera” (così il comunicato stampa diffuso al termine della Camera di consiglio del 24 febbraio 2016; le motivazioni dell’ordinanza non sono ancora state depositate).
Dalla dichiarata applicabilità degli artt. 65 e 66 della legge n. 218/95 consegue che all’ufficiale di stato civile e, se del caso, al giudice adito in sede di impugnazione del diniego di trascrizione, compete unicamente verificare che il provvedimento di cui si richiede la trascrizione produca effetti nell’ordinamento in cui è stato pronunciato e non sia contrario all’ordine pubblico.
Particolarmente interessanti, allora, le motivazioni (more…)

Unioni civili: chiusa la fase preliminare in Commissione alla Camera

cameraPubblichiamo il resoconto stenografico della indagine conoscitiva condotta presso la seconda Commissione della Camera in merito all’esame della proposta di legge approvata dal senato sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze

9-15 marzo 2016: Camera dei Deputati, Seconda Commissione, Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge c. 3634 , approvata dal senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Reggio Emilia: riconosciuto il danno parentale sofferto della co-mamma in caso di morte del figlio

mother-and-two-children-by-Mary-Cassatt-299Pubblichiamo la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2016 con la quale viene riconosciuta, per la prima volta, la relazione parentale fra una co-mamma ed il figlio ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita parentale.
Si tratta di un triste caso di sinistro stradale con morte di un ragazzo di appena diciotto anni, nato nell’ambito di una coppia eterosessuale, i cui genitori si erano separati molto presto e la cui mamma aveva intrapreso una relazione affettiva e di convivenza con un’altra donna. Il Tribunale ha accertato, a mezzo di prove testimoniali, la sussistenza di un vero e proprio rapporto genitoriale instauratosi fra il ragazzo e la convivente della madre biologica, la quale sin dalla più tenera età del bimbo aveva svolto funzioni di cura, educazione, affettive, del tutto analoghe a quelle di un genitore (nell’ambito dell’accurata istruttoria orale, un testimone ha riferito: «C mi disse che F era per lui una seconda madre»; altro teste, l’aiuto allenatore nella squadra di calcio del ragazzo, ha ricordato «delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare»; una testimone, amica di famiglia: «sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava»).
Rammentata la giurisprudenza interna in materia di tutela del danno non patrimoniale da lesione della vita parentale, il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ha ricondotto le coppie omosessuali nell’ambito della nozione di vita familiare (rilevandone efficacemente la diretta cogenza nell’ordinamento italiano), riconoscendo quindi l’evidente lesione nel caso concreto ed applicando, dunque, i parametri che le cd. “tabelle milanesi” prevedono per il danno subito da un genitore (rilevando che sono quelli che «più si avvicinano al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato da: “affettività-familiarità-attaccamento di natura materna”»).
Nella specie, trattandosi di un’evidente fattispecie di “famiglia ricomposta” il ruolo genitoriale è stato riconosciuto e risarcito tanto alle due mamme che al padre, il quale aveva pure mantenuto un forte legame col figlio, pur non convivendo col medesimo (è dunque di fattispecie distinta dal fenomeno delle “famiglie arcobaleno”, (more…)

Adozione da parte del papà sociale di un bimbo nato da maternità surrogata: la Procura di Roma non impugna e la sentenza diventa definitiva

2012-10-03 23.31.18Pubblichiamo la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 23 dicembre 2015 e resa nota solo oggi, che dispone l’adozione in casi particolari da parte del padre sociale. La sentenza, che si inserisce nell’indirizzo ormai consolidato del tribunale capitolino (confermato anche dalla Corte d’appello di Roma e richiamato in forma adesiva anche dalla Corte d’appello di Milano) ha particolare rilievo, oltre che per l’accurata ricostruzione, in motivazione, della vicenda che ha condotto alla nascita del bambino, per tre particolari profili.

Per la prima volta, la sentenza non è stata impugnata dalla Procura competente, di talchè la sentenza è divenuta definitiva e si è prodotto l’effetto costitutivo della creazione di una doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso (si tratta, ovviamente, per il genitore biologico di genitoralità piena e per il genitore non biologico, o sociale, di genitoralità con gli effetti dell’adozione in casi particolari). Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, dunque, un bambino viene riconosciuto figlio di due genitori dello stesso sesso, con sentenza non più impugnabile. Non potrebbe esservi segnale più vistoso del consolidamento della giurisprudenza di merito.

In secondo luogo, si tratta, a quanto è dato sapere, del primo caso di riconoscimento in Italia della bigenitorialità di due padri. E’ certamente un esito del tutto scontato, in quanto dal punto di vista giuridico appare del tutto coerente con l’orientamento che impone di ricercare la maggior  tutela possibile del minore a prescindere da ogni considerazione in ordine all’identità ed all’orientamento sessuale dei genitori. E’ dunque evidente che ciò che è stato affermato per due mamme non poteva che essere ripetuto per due padri (more…)

Entra in vigore in Portogallo la nuova legge sull’adozione

Man holds a rainbow flag in front of Portuguese Parliament after bill was passed to legalise same-sex marriages in Lisbondi Giovanni Damele*

Con la pubblicazione, il 2 marzo scorso, sul Diário da República è finalmente entrata in vigore in Portogallo la nuova legge che estende la disciplina delle adozioni alle coppie omogenitoriali. A partire da adesso, quindi, le coppie omosessuali, sposate o unite in “unione di fatto”, avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle coppie eterosessuali. La legge – la n° 2/2016 – si limita infatti ad equiparare, sul piano tanto delle adozioni quanto delle altre relazioni famigliari, le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. L’ultimo passaggio che ha condotto, inevitabilmente, alla firma da parte del Presidente (cessante) della Repubblica Aníbal Cavaco Silva e alla conseguente pubblicazione si è consumato il 10 febbraio scorso, quando il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República, d’ora in po AR) ha confermato senza modifiche il disegno di legge sul quale, il 25 gennaio precedente, il Presidente aveva posto il veto, giustificandolo con un messaggio all’AR nel quale sosteneva che l’iter di approvazione si era svolto senza il necessario approfondimento. Una motivazione che – fin da subito – era sembrata alquanto debole, e aveva piuttosto fatto pensare a un estremo tentativo di Cavaco Silva per evitare di apporre la sua firma a una disposizione che ha sempre dimostrato di osteggiare, lasciando quindi l’incombenza al presidente entrante, Marcelo Rebelo de Sousa. Sembra infatti difficile sostenere che non vi sia stato sufficiente approfondimento intorno all’adozione da parte delle coppie omosessuali, visto che il tema è stato materia di dibattito parlamentare – a fasi alterne – almeno dal 2009. Da quando, cioè, l’AR discusse e quindi approvò la legge sul matrimonio omosessuale. Tale legge, promulgata nel 2010 dopo essere passata attraverso lo scrutinio della corte costituzionale lusitana – sempre su richiesta di Cavaco Silva e in sede di controllo preventivo di costituzionalità – non prevedeva l’accesso all’adozione da parte delle coppie omosessuali. A tale soluzione di compromesso si era giunti, di fatto, per superare le divisioni tra i parlamentari sul tema e ottenere il più ampio consenso possibile intorno al progetto di legge. Una situazione che può far ricordare la recente vicenda del DDL Cirinnà, anche se (more…)

La selezione degli interventi più rilevanti dell’ultimo giorno di Discussione generale

 

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Come abbiamo già fatto per i primi tre giorni di discussione, continuiamo a pubblicare, grazie all’archivio di Radio Radicale, una selezione degli interventi (in video) della discussione generale in Aula sul d.d.l. n. 2081/2015 sulle Unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Qui dunque gli interventi più rilevanti dell’ultimo giorno. Crediamo di poter consentire, così, a chi non ha tempo di seguire tutta la discussione di assistere ai momenti a nostro avviso più interessanti del dibattito in corso in Senato (ogni intervento dura circa otto minuti). Non abbiamo tenuto conto della provenienza politica, ma abbiamo avuto riguardo al contenuto degli stessi, cercando comunque di dare conto dei diversi orientamenti emersi sino ad oggi in Aula.

EMILIA GRAZIA DE BIASI (pd)

CARLO GIOVANARDI (gal (gs-ppi-m-mbi-id-ee))

ANNA FINOCCHIARO (pd) (more…)

Alle 16,30 iniziano le votazioni in Aula

Runner Crouching at Starting LineAlle 16,30 iniziano le votazioni in Aula.
Questa mattina (e sino alle 16,30) sono attese tre decisioni importanti:
– il PD decide su quanti e quali specifici emendamenti lasciare libertà di voto.
– la Lega decide quali emendamenti ritirare: ha annunciato che resteranno “solo” 500 emendamenti, ma è necessario capire quali. Solo se non rappresentano forme di ostruzionismo parlamentare il PD potrà ritirare l’emendamento cd. Supercanguro del sen. Marcucci.
– il Presidente del Senato Grasso deve decidere se sulla proposta di non passare al voto (rinviando tutto alla Commissione e di fatto bloccando la legge) si vota a scrutinio palese o segreto.

Inviato al Presidente della Repubblica l’Appello dei Giuristi in favore della stepchild adoption: 702 firmatari

LETTERA Presidente Mattarella x

E’ stato inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre che ai Presidenti delle due Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso, l’Appello dei Giuristi in favore della stepchild adoption.

Il documento promosso da ARTICOLO29 su iniziativa di Marco Gattuso, Pina Palmeri e Barbara Pezzini, è stato firmato da 702 tra docenti, magistrati e avvocati.

Nel documento si sottolinea la necessità che «la normativa da emanare assicuri … un trattamento giuridico omogeneo a quello delle coppie coniugate».

Si evidenzia, inoltre, la necessità che sia assicurata «l’adozione del figlio da parte del partner del genitore biologico … la quale rappresenta la garanzia minima per i bambini che vivono oggi con genitori dello stesso sesso».

L’appello è stato sottoscritto da 702 giuristi, fra cui buona parte dei più autorevoli accademici italiani in materia di diritto costituzionale e di diritto di famiglia e dei minori, le più importanti associazioni italiane di avvocati di famiglia (l’Unione Nazionale Camere Minorili e l’AIAF nazionale, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), oltre a Magistratura Democratica e ad Area (associazione di magistrati promossa da MD e Movimento per la Giustizia-Art. 3), molti fra i giudici più noti del nostro Paese, con competenze specifiche in materia di famiglia e minori (basti pensare al Presidente della sezione famiglia della stessa Corte di Cassazione, Gabriella Luccioli, appena andata in pensione) ed avvocati assai stimati per le loro competenze in materia di famiglia .

Tra le adesioni segnaliamo: costituzionalisti del calibro di Paolo Ridola, Roberto Romboli, Giuditta Brunelli, Andrea Pugiotto, Marilisa D’Amico, Gaetano Azzariti, Salvatore Prisco, Mauro Volpi, Augusto Cerri, Carmela Salazar, Tommaso Francesco Giupponi, Cesare Pinelli e molti altri), gran parte dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia e dei minori (Paolo Zatti, Gilda Ferrando, Salvatore Patti, Maria Carmela Venuti, Maria Rosaria Marella, Alfredo Galasso, Paolo Cendon) oltre a  giuristi illustri come Stefano Rodotà, Nerina Boschiero (preside della Facoltà di Giurisprudenza di Milano), Giulia Rossolillo, Vladimiro Zagrebelsky (già giudice della Corte europea dei diritti umani), Stefania Bariatti, Eva Cantarella (già professore ordinario di Istituzioni di Diritto Romano a Milano), Nicola Colaianni (ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiastico comparato a Bari), Claudio Scognamiglio, il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e tantissimi altri ed altre ancora.
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L’adozione da parte della comadre è nell’interesse della minore: conferma anche dai giudici d’appello

2010-06-25 17.11.46Con sentenza depositata oggi 23 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del luglio 2014 che aveva disposto l’adozione di una bambina da parte della comamma.

Anche i giudici d’appello affermano, dunque, che quando vi sia una stabile relazione genitore/figlio, l’art. 44 lett. D della Legge n. 184 del 1983 consente di disporre l’adozione. Si riafferma così che il giudice può e deve valutare se nel caso concreto l’adozione da parte della comadre è nell’interesse del minore.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta dunque una importante affermazione dell’indirizzo interpretativo, già fatto proprio dal Collegio di primo grado, che di recente aveva trovato conferma anche in una decisione dalla Corte d’Appello di Milano: l’art. 44 lett. D della Legge sull’adozione rappresenta «una clausola residuale in cui valutare tutti quei casi non sempre esemplificabili che nella realtà possono presentarsi e che non possono farsi rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)» e che, secondo la valutazione del giudice minorile, consigliano l’affermazione giuridica del rapporto di genitorialità nell’esclusivo interesse superiore del minore.

Tale interesse è sicuramente sussistente nell’ipotesi «di un profondo legame» della minore instaurato con la comadre «sin dalla nascita e caratterizzato da tutti gli elementi affettivi e di riferimento relazionale, interno ed esterno, qualificanti il rapporto genitore/figlio». La Corte d’Appello capitolina rammenta, peraltro, che «non si tratta, quindi, come ritenuto dal PM appellante, di affiancare una seconda figura materna o creare un nuovo rapporto genitore-figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita della minore e valutare l’utilità per quest’ultima che la relazione di fatto esistente sia rivestita giuridicamente a tutela della minore medesima».

Con le due decisioni della Corte d’Appello di Roma e di Milano, in rapida successione, si consolida così una (more…)

Avvocatura e tutela delle coppie omosessuali: la delibera del Consiglio Nazionale Forense

CNFCon delibera adottata il 23 ottobre 2015, resa pubblica il 15 dicembre durante l’incontro su “Convivenze di fatto e unioni civili” svoltosi alla Camera dei Deputati, il Consiglio Nazionale Forense -massimo rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana- ha rappresentato al Parlamento ed al Governo “l’improrogabile e indefettibile necessità di garantire la tutela della vita privata e familiare delle coppie di fatto e delle coppie omosessuali, nel rispetto della Costituzione e dei suoi principi democratici”.
Pur senza farvi espresso riferimento, la delibera sembra guardare al dibattito attualmente in corso sul ddl AS 2081 (cd. ddl Cirinnà), recante – appunto – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il cui iter riprenderà il 26 gennaio prossimo con la discussione generale in Aula, al Senato.
Il documento muove da alcune premesse rilevanti, sul piano del metodo e del merito. L’intervento dell’Avvocatura italiana nel dibattito politico, parlamentare e sociale in corso è infatti giustificato – in punto di metodo – sul rilievo secondo cui “il contributo positivo alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali, dell’eguaglianza e della pari dignità sociale è componente essenziale della missione istituzionale dell’Avvocatura, in coerenza con la sua funzione istituzionale e la sua responsabilità sociale”.
La delibera passa poi ad elencare alcuni profili di merito, dalle quali discende la necessità di una presa di posizione. Anzitutto, il rilievo centrale assunto – nel nostro sistema costituzionale – dalla centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti inviolabili tra cui rientra “quello di esprimere la propria identità ed il proprio orientamento sessuale e di realizzare compiutamente ed in conformità ad essi le scelte inerenti alla vita privata, come quelle relative alla costruzione di una famiglia”: il principio del libero svolgimento della personalità si salda, poi, con il principio di eguaglianza, il quale – imponendo di evitare ogni trattamento discriminatorio – garantisce “alle diverse forme dell’affettività umana pari dignità sociale”. (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Il parlamento portoghese apre alle adozioni per le coppie dello stesso sesso

Portuguese parliament rejects spending cuts, sparking crisisdi Giovanni Damele*

Sullo sfondo di una situazione politica in piena evoluzione, a quasi due mesi dalle elezioni, con un governo uscente di centro-destra che non ha superato lo scoglio del voto di fiducia e un governo incaricato frutto di un’inedita maggioranza a sinistra, il parlamento monocamerale lusitano (Assembleia da República – AR) ha approvato a larga maggioranza, il 20 novembre scorso, il progetto di legge sull’adozione per le coppie omosessuali unite in matrimonio o in unione di fatto (qui il progetto di legge sull’adozione presentato dal PS; qui la pagina dell’iter legislativo). Senza grandi clamori e dopo quattro tentativi falliti, ha superato così il primo passaggio legislativo, quello della votazione generale, un progetto di legge che aveva già suscitato ampie discussioni nell’opinione pubblica e nel parlamento portoghesi.

Dopo l’approvazione della legge sul matrimonio omosessuale, nel 2010, questo progetto di legge costituisce un ulteriore passo avanti nella riforma del diritto di famiglia portoghese, estendendo la possibilità di adottare a tutte le coppie indipendentemente dal sesso e dall’orientamento sessuale. Un processo di riforma che, (more…)

Corte d’Appello di Milano: no alla trascrizione, ma lettura aperta dell’art. 29

2015-02-09 00.14.52Con decisione del 15 marzo, depositata il 9 novembre 2015, la Corte d’Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del luglio 2014 che aveva respinto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 presentata da due uomini, già sposati nel 2012 in Brasile e successivamente coniugati nel 2013 con matrimonio civile in Portogallo, avverso il rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
La decisione della Corte d’Appello, seppure negativa, si contraddistingue per alcuni elementi innovativi.
Viene ammesso, innanzitutto, l’intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. (su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato) dell’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford, rilevando che trattasi di soggetto terzo rappresentativo per statuto degli interessi dei cittadini LGBTI, il quale vanta un interesse che lo legittima ad intervenire in giudizio.
Con riguardo al merito, la Corte osserva che la diversità di sesso (more…)

La Consulta mette la parola fine alla sterilizzazione coatta delle persone transessuali

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Con sentenza emessa in data 5 novembre 2015, la Consulta mette la parola fine all’annosa questione dei requisiti necessari per il mutamento di sesso, stabilendo che la legge non impone alcun intervento chirurgico quale presupposto per la rettificazione anagrafica.
Si tratta di un esito per nulla scontato, a lungo avversato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito (per tutta la giurisprudenza di merito vedi qui) e, soprattutto, da una corrente di pensiero sempre più aggressiva in nome della pretesa necessità di contrastare la fantomatica “teoria del gender”. La Corte di cassazione, peraltro, con una recentissima decisione (sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138) aveva già aperto la strada oggi percorsa anche dalla nostra Consulta.
La Corte ricostruisce adesso in termini evolutivi il tessuto normativo, ripensando la normativa del 1982 come “l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Per i giudici costituzionali, una volta posta sotto la luce dei diritti della persona, la legislazione vigente non pare imporre affatto un intervento di sterilizzazione coatta, ma indica nel trattamento chirurgico “solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”, affidate alla libera scelta della persona in transizione. Per la Corte, dunque, “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile solo “laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, (more…)

Stepchild adoption: nuova conferma dal Tribunale minori di Roma

2012-10-03 23.27.44Mentre in Parlamento continua a restare arenato il ddl sulle Unioni civili, che come noto prevede la possibilità di stepchild adoption ex art. 44 lett. B della Legge 4 maggio 1983, n. 184, con una nuova sentenza in data 22 ottobre 2015, il  tribunale per i minorenni della capitale conferma la possibilità di adozione da parte della mamma non biologica (con assegnazione del doppio cognome) a norma della lettera D del medesimo articolo. Si tratta di una conferma dell’indirizzo inaugurato poco più di un anno fa con sentenza depositata il 30 luglio 2014.

Le motivazioni ripercorrono quanto già esposto allora dal tribunale, con la rilevante considerazione che l’omogenitorialità è “una genitorialità diversa ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale” e che le opinioni in senso contrario rappresentano un “convincimento diffuso in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela dell’interesse superiore del benessere psico-fisico dei bambini, non può e non deve aderire”.

Il tribunale della capitale osserva come allo stesso non tocchi costruire alcuna nuova realtà giuridica o creare “nuovi diritti”, ma soltanto di vagliare la rilevanza giuridica della situazione già esistente, verificando quale fattispecie giuridica trovi applicazione alla luce del superiore principio dell’esclusivo interesse della minore.

I giudici capitolini rinvengono nell’art. 44, lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) l’istituto giuridico applicabile nel caso de quo, rammentando come questa norma sia stata già interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire l’adozione da parte di singoli o di coppie non sposate nel caso in cui sussista di fatto una relazione genitoriale col minore.

La soluzione adottata dal tribunale, lungi dal rappresentare una interpretazione creativa (more…)

É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

Il Consiglio di Stato sui poteri del prefetto in materia di Stato civile

gomma-da-cancellareCon una decisione che certamente farà molto discutere, il Consiglio di Stato con sentenza in data 26 ottobre 2015 ha riformato la decisione del T.A.R. Lazio (sentenza 9 marzo 2015 n. 3907), il quale aveva affermato, insieme ad altri tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lombardia, Friuli;ma in senso conforme al Consiglio di Stato v. T.A.R. Veneto, sentenza 29 luglio 2015), l’illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento della trascrizione di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
La decisione consta di due diverse parti, la prima relativa all’accertamento da parte del giudice amministrativo della sussistenza del diritto soggettivo del cittadino alla trascrizione in Italia di matrimoni celebrati all’estero fra persone dello stesso sesso, la seconda relativa alla sussistenza di un potere prefettizio di annullamento in autotutela.
Sul primo punto il Consiglio di Stato rileva la carenza di diritto soggettivo alla trascrizione, rilevando che la diversità di sesso dei nubendi appare condizione implicita del matrimonio secondo la legge italiana, come desumibile implicitamente dagli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c., sul punto peraltro in piena sintonia con quanto rilevato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184).
I giudici amministrativi si spingono tuttavia ad una osservazione in aperto contrasto con quanto stabilito dai giudici di legittimità, osservando che tale matrimonio sarebbe, a loro avviso, addirittura «inesistente», assumendo che questa sarebbe «la classificazione più appropriata», senza tuttavia dare conto delle ragioni di tale presa di distanza (come noto, la Corte di Cassazione aveva diffusamente spiegato come il superamento della inesistenza fosse imposto al giudice italiano in seguito al noto revirenment sull’art. 12 Cedu avvenuto nel giugno 2010 nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani).
I giudici amministrativi concludono sul punto che con la trascrizione «si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia», nonostante la sua introduzione possa essere disposta soltanto con «scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale».
Sul secondo punto, la decisione dei giudici amministrativi si fonda sull’assunto che (more…)

Il primo passo delle Unioni civili in Aula

imageViene incardinata stamani alle 9,30 la legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Dopo decenni di discussioni, polemiche e studi, il testo di legge arriva dunque per la prima volta in Aula. La discussione comincerà tuttavia soltanto in novembre o, forse, nel gennaio 2016. Molte le incognite: quale maggioranza voterà il provvedimento, quali emendamenti hanno chance d’essere accolti, quali geometrie si formeranno attorno alle singole questioni e quali al momento dell’approvazione finale della legge, quanto reggerà l’abbinamento fra le due parti, il titolo uno che costituisce un nuovo istituto giuridico diretto a tutelare le coppie dello stesso sesso ed il titolo due diretto ad assicurare qualche forma di protezione alle famiglie di fatto. ARTICOLO29 continuerà a seguire il dibattito, come già fatto in questo lunghissimo anno di discussioni in Commissione, cercando di approfondire di volta in volta i diversi aspetti controversi di questa riforma.