Categoria: trascrizione

Dalla parte dei bambini: il Tribunale di Bari conferma le due mamme nell’atto di nascita dopo GPA

Con un’approfondita motivazione il Tribunale di Bari, prima sezione civile, ha confermato, con decreto depositato il 7 settembre 2022, il diritto di una bambina nata a mezzo di GPA (gestazione per altre) al mantenimento di entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita, nonostante la recente separazione della coppia, e, di conseguenza, al suo diritto di essere cresciuta e mantenuta dalle stesse.

Si tratta in questo caso di una bambina nata mediante GPA da due mamme (si ignorano le ragioni del ricorso alla stessa) che, secondo la legge del luogo di nascita, vedeva iscritti entrambi i genitori nel proprio certificato di nascita. Solo una delle due mamme aveva un legame genetico con la figlia, mentre l’altra era genitore intenzionale. Le due donne, sposate nel 2018 a New York, si erano quindi separate e i genitori della madre genetica (dunque i nonni della bambina) avevano quindi chiesto la cancellazione dell’altra mamma dall’atto di nascita, già trascritto sin dal 2018 dall’ufficiale dello stato civile (Comune di Bari), con intervento adesivo della madre genetica e della curatrice della bambina. Si tratta, dunque, di un caso, sinora inedito nella giurisprudenza italiana, di rifiuto di cancellazione del secondo genitore da un atto di nascita già da tempo trascritto, nell’ipotesi di una bambina nata con GPA realizzata oltreoceano da due mamme, successivamente separate.

Il Tribunale, con motivazione fondata essenzialmente sulla necessità per il giudice di proteggere l’interesse del minore, ha escluso che la bambina, nonostante la separazione dei genitori, abbia un interesse alla cancellazione di uno dei genitori che ha voluto metterla al mondo e che l’ha cresciuto e mantenuto sin dalla nascita, apparendo indubbia la sussistenza di una franca relazione genitoriale ed apparendo per conseguenza evidente che, ponendosi il giudice dal punto di vita della bambina, questa abbia il diritto al mantenimento di tale relazione genitoriale con dovere di entrambe le mamme di crescerla, educarla, mantenerla.

Possono evidenziarsi alcuni passaggi di interesse.

Il tribunale, innanzitutto (more…)

Le Sezioni Unite: sì alla trascrizione della adozione da parte di due papà

di Stefano Celentano*

Corte di cassazione, Sezioni Unite del 12 gennaio 2021 n. 9006 depositata il 31 marzo 2021

Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a delineare i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori. L’occasione è fornita dall’esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l’idoneità alla adozione, al fine di verificare la conformità della stessa al best interest of the child.
Una volta chiarito che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento (e non al suo contenuto, né alla conformità della legge estera a quella nostra interna regolativa dei medesimi istituti), e appurata la diversità della fattispecie rispetto alla differente ipotesi dello status filiationis connesso a pratiche di procreazione o di surrogazione, la Corte procede alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale al fine di compiere la valutazione di compatibilità o meno ad esso degli effetti dell’atto in esame.
Sulla scorta di consolidati orientamenti – per i quali tale nozione ha funzione sia di limite dell’applicazione della legge straniera, che di promozione e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona – la Corte ribadisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori. Trattasi dunque di un complesso armonico tra valori condivisi dalla comunità internazionale e gli ordinamenti giuridici unitamente all’impianto valoriale proveniente dalla Costituzione e dalle leggi che ad essa si ispirano.
Nella materia della filiazione, l’identità del concetto in parola è fornito da una serie di principi: 1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); 2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (legge delega n. 219 del 2012, d.lg.s n. 153 del 2013); 3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; 4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (L.n. 184 del 1983 così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità (more…)

I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

Matrimoni forzati, infantili e precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato

di Angelica Bonfanti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Recenti statistiche rivelano che i matrimoni forzati, infantili e precoci sono pratiche molto diffuse a livello mondiale, ed anche in Europa. Il presente articolo si propone di individuare – nella prospettiva del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale privato – un approccio giuridico equilibrato, che sappia combattere in maniera efficace questi fenomeni, senza tuttavia esacerbarne, come può avvenire nei casi concreti, gli effetti negativi, proprio in termini di protezione dei diritti delle vittime coinvolte. A questo fine, dopo avere inquadrato le pratiche in esame alla luce del diritto internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali in Europa, lo scritto dà conto della disciplina vigente negli ordinamenti europei e delle connesse problematiche di diritto internazionale privato.

According to recent statistics, forced, child and early marriages are very widespread in the world, including in Europe. This article aims at identifying a balanced international and private international legal approach, adequate to effectively combat these practices, without however exacerbating their negative effects in terms of protecting the rights of the victims involved. To this end, after having framed these phenomena in the light of international law, with particular attention to the protection of fundamental rights in Europe, the essay examines the legislations in force in several European States and analyzes the specific private international legal issues.

*Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single

di Bruno Barel*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana in materia di adozione di minori, sia sul versante del riconoscimento delle adozioni costituite all’estero che su quello dell’adozione interna in casi particolari, specialmente con riferimento all’adozione da parte di coppie same-sex e di single. Mette in evidenza come l’attuale disciplina resti inadeguata a soddisfare la domanda sociale di genitorialità e, in particolare, a colmare il vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero tramite gestazione per altri. Segnala gli ulteriori sviluppi attesi dai prossimi interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

This research paper outlines the trends of the Italian case-law on the adoption of minors, both with respect to the recognition of foreign adoption orders and to the national adoption under certain circumstances, especially taking into account same-sex couples and single parents adoption. It points out that the current legal framework is still inadequate to meet the social demand for parenthood and, in particular, to fill the gap of protection of children born abroad by surrogacy. It also reports further expected developments from forthcoming judgments of the Joint Chambers of the Supreme Court and the Constitutional Court.

* Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Padova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle norme in tema di adozione

 

di Sara Tonolo *

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Le difficoltà concernenti il riconoscimento degli atti di filiazione esteri, per effetto della natura di ordine pubblico del divieto di surroga di maternità, previsto dall’art. 12 l. 40/2010, determinano la necessità di esplorare possibili alternative quali ad esempio il proposto adattamento delle norme nazionali in tema di adozione. L’articolo esamina tali soluzioni e le criticità ad esse connesse alla luce del principio di continuità degli status e dei diritti fondamentali di figli e genitori.

The difficulties concerning the recognition of foreign parentage acts, due to the public policy nature of the prohibition of surrogacy, provided for by Article 12 Law 40/2010, determine the need to explore possible alternatives such as the proposed adaptation of national rules on adoption. The article examines these solutions and the related critical issues in the light of the principle of cross-border continuity of status and of the fundamental rights of children and parents.

* Professoressa Ordinaria di Diritto internazionale, Università degli Studi di Trieste

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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«From status to contract»: la trascrizione dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status del figlio d’intenzione

di Silvia Izzo*

 

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’A. prende spunto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 9 maggio 2019, n. 12193 in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri dichiarativi dello status di figlio d’intenzione per analizzare, oltre ai profili processuali della decisione, la disciplina e l’evoluzione giurisprudenziale dei diversi strumenti previsti dall’ordinamento nazionale a fronte del rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile.

The A. takes the opportunity to comment on the decision of the High Court, plenary session, issued on May 9th 2019, n. 12193 on the transcription of birth certificates issued abroad for stepchildren in order to analyse the procedure issues, the legal framework, including the case-law evolution on the different legal tools applied by the Italian legal system in case of refusal of the named transcription.

 

* Professoressa Associata di Diritto processuale civile, Università di Cagliari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilanciamento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

di Maria Carmela Venuti*

L’Autrice commenta la sentenza resa a sezioni unite dalla Corte cassazione, sentenza del giorno 8 maggio 2019, n. 12193.

The Author analyses the High Court decision, Plenary Session, issued on May 8th 2019, n. 12193.

Sommario

1. Sintesi dei punti 12-13 della parte motiva. – 2. Rilievi critici: il rivisitato concetto di ordine pubblico (internazionale) e l’allargamento dello spettro delle previsioni che valgono a comporne il contenuto. – 3. Segue: lo sconfinamento nell’inversione metodologica nel definire il contenuto della clausola generale dell’ordine pubblico internazionale tramite le norme ordinarie. – 4. Segue: l’individuazione del diritto vivente e l’impatto sulla questione da decidere. – 5. La rilevanza dell’assenza di legame genetico con il co-padre d’intenzione ai fini della (non) formalizzazione del vincolo di genitorialità. –6. L’escamotage a mo’ di foglia di fico dell’adozione in casi particolari.

*Professoressa Ordinaria di Diritto Privato, Università degli Studi di Palermo

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2019-2)

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Una discutibile opinione della Corte Suprema in materia di adozione omogenitoriale estera. Ritorno al passato e stigma su minore

di Roberto de Felice*

Con ordinanza 29071/2019 del dì 11 novembre la I Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima se l’adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale residente negli Stati Uniti sia contraria o meno all’ordine pubblico internazionale. La Corte è stata investita del ricorso avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano, disponibile su Internet[1], ex art 67 L 218.95, che ordinava al Comune competente la trascrizione del provvedimento adozionale reso da una Corte dello Stato di New York. L’ordinanza, invero, pone all’interprete numerose perplessità di diritto sostanziale e processuale oltre che di redazione del provvedimento

  1. Un cittadino italiano, traferitosi negli Stati Uniti dal 2000[2], contraeva matrimonio[3] con un cittadino statunitense nel 2013. Naturalizzato statunitense, egli e il futuro marito accedevano, nel 2009, a una procedura adozionale ai sensi della legge dello Stato di New York[4], che prevede anche la possibilità che dei genitori acconsentano all’adozione del loro figlio, oltre alla adozione di minori in stato di abbandono, generalmente mediata da agenzie. Invero, nei due casi il Giudice deve svolgere approfondite indagini sulla coppia adottante e solo all’esito di esse e di un periodo di convivenza di almeno tre mesi, può e deve pronunziare l’adozione alla luce del benessere del minore.
  2. Il padre adottivo italiano aveva chiesto al competente Comune la trascrizione della sentenza, ma questo aveva rifiutato, ritenendo necessaria la delibazione del Tribunale dei Minori ex art. 36 L. Adoz. Di contro, l’istante aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello di Milano, per eseguire la sentenza straniera. Intervenivano in lite sia l’altro padre, che il Comune, opponendosi. La Corte, ritenuto carente lo standing del Comune, accoglieva il ricorso, ritenendo che la identità di sesso degli adottanti non ostasse all’ordine pubblico internazionale. Seguiva il ricorso del Sindaco-Ufficiale di Governo, difeso ex art. 1 RD 1611/33, alla Suprema Corte, proposto contro un pericoloso ottenne, in cui il PG concludeva per il rigetto della questione sull’ordine pubblico, vastamente argomentando.
  3. La Corte, pur senza far figurare ciò nel dispositivo, ha deciso i primi tre motivi di ricorso. Trattasi di un errore redazionale molto grave, attesa la delicatezza del caso. Il dispositivo si limita a rimettere gli atti al Primo Presidente al fine di valutare se rimettere la decisione del quarto motivo alle Sezioni Unite. Nella specie, non vi è un contrasto logico tra motivazione e dispositivo, ma un’omissione nel contenuto del dispositivo, rimediabile con la procedura di correzione (cfr. Cass. 8060/07[5]).
  4. La Corte risolve condivisibilmente un dubbio spesso postosi ai pratici in consimili casi, visto che l’art. 41 della L. 218/95, ad onta del generale principio di immediata eseguibilità della sentenza straniera, resa in contraddittorio e non contraria all’ordine pubblico internazionale, per le sole sentenze di adozione rinvia alle disposizioni delle leggi speciali, che, in un caso come questo, di residenza dell’adottante italiano da oltre due anni nello Stato della pronunzia , esigono un tenue controllo di conformità di essa ai principi della Convenzione, ragionevolmente certo essendo che non si tratti di un caso di forum shopping. Ma l’art. 36 co 4 fa parte del Titolo III della Legge, che disciplina l’adozione internazionale, conforme alla Convenzione de L’Aja ratificata (more…)

Certezza e tempi “breves que possible” per trascrizioni e adozioni in casi particolari dopo il parere Cedu 10/4/2019

di Marco Gattuso

 

La Corte europea dei diritti umani nel recente parere pubblicato il 10 aprile 2019 su sollecitazione della Court de Cassation francese[1], ha affermato il diritto del bambino nato a mezzo di maternità surrogata al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché l’ordinamento nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere una relazione genitore-figlio con la madre cd. intenzionale.

La Corte non ha ritenuto che tale riconoscimento debba avvenire necessariamente mediante la trascrizione del certificato estero nel registro di stato civile, potendo l’ordinamento del Paese aderente ricorrere all’alternativa dell’adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purché sia assicurata una procedura tempestiva e efficace.

La Corte europea dei diritti umani richiede dunque a tutti i paesi aderenti di riconoscere in caso di maternità surrogata entrambi i genitori intenzionali nel più breve tempo possibile («breve que possible»).

Si tratta di un principio che, seppure espresso con riguardo alla madre intenzionale, trova sicura applicazione anche nel caso di certificati di nascita (americani o canadesi) con due padri. Una sua limitazione ai soli figli di coppie eterosessuali appare invero assai ardua, dovendosi confrontare col superiore interesse del minore e col suo diritto a salvaguardare la relazione con entrambi i genitori, col giudizio sostanzialmente neutro nei confronti della omoparentalitá e, infine, col divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale (in questo caso si tratterebbe discriminazione indiretta subita dal bambino a causa dell’orientamento sessuale dei genitori). Tutti temi su cui la Corte europea (ma anche la nostra giurisprudenza di legittimità) si è già espressa.

Secondo la Corte europea, dunque, la procedura di adozione del “figlio del partner”, ove sia l’unica consentita nell’ordinamento al fine di salvaguardare il diritto ex art. 8 Cedu del bambino al riconoscimento della relazione giuridica con chi lo ha voluto mettere al mondo (“diritto alla vita familiare”), può essere considerata una legittima alternativa alla trascrizione del certificato straniero solo se consenta il riconoscimento giuridico in modo certo e nel tempo “breve que possible”. La valutazione in merito è rimessa al giudice nazionale.

In Italia non vi è alcuna espressa regolamentazione della cd. omogenitorialità.

Com’è noto, un indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dal tribunale per i minorenni di Roma nel luglio 2014, ha ammesso in queste ipotesi il ricorso alla cd. adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d), legge adozioni[2].

Il legislatore ha tentato nel 2016 di regolamentare la materia introducendo una espressa estensione dell’art. 44, lettera b), oltre che al “coniuge” (necessariamente eterosessuale) del genitore, anche al suo unito civilmente, ma dopo una oscura vicenda parlamentare tale disposizione (l’art. 5 dell’originario disegno di legge Cirinnà) fu stralciata.

Ciò nonostante, il legislatore (more…)

GPA: la tutela del minore limite invalicabile

di Alexander Schuster*

 

Per la Corte europea per i diritti umani l’interesse del minore deve prevalere su ogni considerazione critica della gestazione per altri (GPA). Questo principio, enunciato nel parere n. P16-2018-001 del 10 aprile 2019 (testo in francese e in inglese), suggella l’esordio del meccanismo di interpretazione preventiva di cui al Protocollo n. 16, firmato, ma non ratificato dall’Italia. L’atto consultivo è pervenuto in tempi brevi (meno di sei mesi), rendendo accettabile l’aggravio di durata della procedura nazionale. Tale tempistica incoraggerà senz’altro ulteriori rinvii pregiudiziali da parte di Alte Corti nazionali.

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La Corte federale tedesca si esprime ancora in materia di GPA

 di Alexander Schuster*

Con una decisione del 5 settembre 2018 nella causa XII ZB 224/17, per la seconda volta la Corte federale tedesca ha ribadito il diritto del minore, più che degli adulti, a ottenere il riconoscimento in Germania dello stato di figlio di entrambi i genitori, incluso quello meramente intenzionale, già acquisito nel sistema statunitense.

Omologa della nostra Corte di cassazione, questa alta giurisdizione conferma il proprio precedente del 10 dicembre 2014[1]e riforma le due decisioni di merito che in maniera del tutto inaspettata e inusuale, oltre che isolata nel contesto giurisprudenziale tedesco[2], si contrapponevano apertamente alla statuizione della Suprema Corte.

La Corte regionale superiore di Braunschweig nella sua decisione del 12 aprile 2017[3]affermava che in quel precedente non erano stati presi in considerazione alcuni aspetti giuridici. Concludeva, così, per il non riconoscimento della sentenza e dell’atto di nascita e, quindi, di alcuno dei due genitori tedeschi. Quanto al padre adduceva la Corte territoriale che la refertazione attestante il legame genetico con quest’ultimo non potesse essere utilizzata, in quanto l’accertamento era stato realizzato senza garanzia dei diritti processuali del minore. Il non riconoscimento discendeva poi dal contrasto (more…)

Joan ha due mamme/2: la conferma della Corte d’Appello di Perugia

di Angelo Schillaci

Pubblichiamo il decreto con il quale la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha ordinato al Comune di trascrivere l’atto di nascita del piccolo Joan, indicando entrambe le sue mamme.

Una decisione importante, molto ricca nella motivazione, almeno sotto due profili, che sinteticamente possono essere richiamati, a prima lettura.

Anzitutto, la Corte perugina prende posizione in merito alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale, con particolare riguardo al contrasto tra le definizioni datene, rispettivamente, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (con le note decisioni 19599/16, 14878/17 e 14007/18) e dalle Sezioni Unite della stessa Corte, con l’altrettanto nota sentenza n. 16601/17 (relativa ai cd. danni punitivi): se infatti l’orientamento della prima sezione civile tendeva ad identificare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale con il “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (così, in particolare, la sentenza n. 19599/16), la successiva pronuncia delle Sezioni Unite sembra includere – nella declinazione del concetto di ordine pubblico – anche principi e istituti di fonte legislativa. Sulla base di una assai approfondita ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in materia di ordine pubblico internazionale, il decreto in esame riduce il divario tra le due impostazioni. In particolare – richiamando anche l’ordinanza n. 4382/18 (con la quale la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la controversia relativa alla trascrivibilità di un atto di nascita recante l’indicazione di due padri, anche sotto il profilo della corretta ricostruzione del concetto di ordine pubblico internazionale) – il giudice perugino ha ritenuto che l’integrazione (more…)

Joan ha due mamme: il Tribunale di Perugia ordina la trascrizione integrale dell’atto di nascita

Pubblichiamo il decreto con il quale il Tribunale di Perugia ha ordinato la trascrizione integrale dell’atto di nascita, formato in Spagna, recante l’indicazione di due madri, genetica e di parto. La vicenda – seguita dagli Avv. Vincenzo Miri e Martina Colomasi di Avvocatura per i diritti LGBT-Rete Lenford – trae origine dal diniego di trascrizione opposto dal Comune di Perugia, e successivamente impugnato ex art. 95 del D.P.R. n. 396/2000; diniego  in conseguenza del quale, peraltro, il minore (residente in Spagna con le due mamme, entrambe cittadine italiane, ed ivi regolarmente coniugate)  si era visto precluso il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, con conseguenze assai significative sul piano della libertà di circolazione. A seguito dell’azione, il Comune aveva provveduto alla trascrizione parziale dell’atto di nascita – con riferimento, cioè, alla sola madre partoriente: detta trascrizione è peraltro ritenuta non satisfattiva dal Tribunale di Perugia che, ritenendo tuttora sussistente l’interesse a ricorrere, si è pronunciato nel merito.

La decisione si pone in linea con la giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione che – con le decisioni n. 19599/16 e 14878/17 – già ha affermato la trascrivibilità di atti di nascita stranieri legittimamente formati all’estero e recanti l’indicazione di due genitori del medesimo sesso, ritenendo tali atti non contrari all’ordine pubblico cd. internazionale. Coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Perugia conferma dunque la non contrarietà all’ordine pubblico internazionale tanto dell’indicazione di due genitori del medesimo sesso, quanto della circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: in sede di giudizio di non contrarietà all’ordine pubblico internazionale, infatti, il giudice non è tenuto a verificare che l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme a quella prevista dall’ordinamento italiano, bensì unicamente che esso non contrasti con i principi fondamentali della Costituzione e, soprattutto, con l’interesse del minore.

Nelle pieghe della decisione, si scorgono peraltro alcuni riferimenti ulteriori, che paiono suscettibili di approfondire l’inquadramento giuridico dell’omogenitorialità – ma anche, più in generale, di tutte le forme di genitorialità non biologica – nel nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale di Perugia chiarisce che – alla luce della Costituzione e della legislazione in materia – non è desumibile un legame biunivoco fra attribuzione dello status di figlio e sussistenza di un legame biologico o genetico con il genitore: come si legge nella decisione, infatti, nel nostro ordinamento la genitorialità può fondarsi tanto su tale legame quanto su criteri ulteriori quali “l’affettività, se e quando corrisponde all’interesse superiore del figlio […] il consenso, nei casi previsti dalla legge n. 40/2004 [e] il favor stabilitatis” che deriva, in particolare, dal regime decadenziale previsto per le azioni di accertamento e contestazione dello status. Con riferimento specifico all’elemento del consenso, è importante sottolineare l’accenno – contenuto nella decisione – all’art. 8 della legge n. 40/2004, che riconnette l’attribuzione dello status di figlio, nei casi di p.m.a. cd. eterologa, al consenso prestato alla tecnica di p.m.a., indicato quale segnale importante della possibile scissione – nella costituzione dello status – tra genetica e intenzione.

In tale prospettiva sembra delinearsi, infine, una declinazione ampia dei concetti di interesse del minore e, soprattutto, di identità personale, i percorsi di determinazione della quale prescindono da una rilevanza assoluta del tradizionale favor veritatis, ricomprendendo piuttosto la considerazione di fattori ulteriori, quali lo specifico progetto procreativo che ha determinato la nascita (“essere stato desiderato, e poi generato, da quel genitore e/o da quella coppia di genitori, è parte irriducibile dell’identità personale di ogni essere umano”, si legge in altro luogo della decisione) ma anche, e soprattutto, il concreto atteggiarsi delle relazioni affettive tra il minore e i genitori: un percorso già delineato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 272/17 e che, a ben vedere, il Tribunale di Perugia non solo segue, ma arricchisce di sfumature ulteriori.

(A.S.)

Corte d’appello di Genova: riconoscimento automatico di adozione omogenitoriale nazionale straniera

di Guido Noto La Diega* 

Con ordinanza n. 1319 del 1 Settembre 2017, la Corte d’Appello di Genova si è pronunciata in tema di trascrizione della sentenza straniera concedente l’adozione a una coppia di coniugi del medesimo sesso e trascrizione del certificato di nascita del minore adottato. Il collegio genovese dichiara l’efficacia della sentenza straniera e ordina la trascrizione della stessa e del certificato di nascita nei registri dell’Ufficio di Stato Civile sulla base di tre considerazioni. Innanzitutto la vicenda è regolata dalla legge n. 218/1995 (nel prosieguo anche ‘legge sul diritto internazionale privato’ o ‘legge d.i.p.’) e non dalla legge n. 184/1983 (nel prosieguo anche ‘legge sulle adozioni’). Ne segue che la regola è il riconoscimento automatico dell’adozione da parte dell’ufficiale dello stato civile, mentre il vaglio del Tribunale dei Minorenni previsto dalla legge sulle adozioni è eccezionale e limitato alla c.d. adozione internazionale. Quest’ultima si ha quando una coppia residente in Italia adotta un minore in stato di abbandono e residente all’estero. In secondo luogo, i provvedimenti de quibus vanno obbligatoriamente riconosciuti al ricorrere di quattro condizioni: competenza dell’autorità che li ha emessi, efficacia nell’ordinamento estero considerato, non contrarietà all’ordine pubblico e rispetto dei diritti di difesa. La detta non contrarietà è la condizione principale è sul punto la Corte d’Appello è cristallina nello statuire che la limitazione dell’adozione alle coppie unite in matrimonio non è una norma fondamentale, di talché la sua violazione non attiva il limite dell’ordine pubblico internazionale, il quale negli anni è andato significativamente erodendosi per via pretoria. Il nucleo di questo limite è nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, che, in subiecta materia, prendono il volto del prevalente interesse del minore. In quest’ultimo si sostanzia il terzo ordine di considerazioni del collegio. L’interesse del minore deve valutarsi in concreto, alla luce del diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status filiationis. L’importanza dell’interesse del minore è tale che, un provvedimento che potrebbe prima facie sembrare in contrasto con l’ordine pubblico, non è da considerarsi tale perché riflette l’interesse del minore. In conclusione, l’ordinanza annotata consolida e chiarifica il diritto vivente sotto almeno tre profili. Anzitutto, le coppie omogenitoriali integrano a pieno titolo il concetto di famiglia, il che si riverbera sul fatto che è nell’interesse del minore crescere nel suddesto consesso familiare. Un secondo profilo attiene alla conferma dell’ordine pubblico internazionale come norma ad applicazione eccezionale e interpretata in modo tale da assicurare la massima apertura possibile agli ordinamenti stranieri. Terzo, con più diretto riguardo al caso di specie, si conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 5 Ottobre 2016 in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie omogenitoriali (v. M.M. Winkler, Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano). In pari tempo, la sentenza può essere vista come un passo avanti rispetto al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze che, il 7 Marzo 2017, pur riconoscendo l’efficacia di un’adozione omogenitoriale di due cittadini italiani residenti nel Regno Unito, non aveva riconosciuto la natura schiettamente internazionalprivatistica della vicenda, applicando invece il meno favorevole regime dell’art. 36, comma 4 legge sulle adozioni (v. il commento di A. Schillaci, “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitoritalità).

Il fatto

Con sentenza del 10 Marzo 2016, il Tribunal de Justiça di uno stato nel Brasile concedeva la adopção di minore a un cittadino italo-brasiliano e uno franco-brasiliano uniti in matrimonio. Col provvedimento straniero (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Il Consiglio di Stato e la spallata alla giurisdizione ordinaria

Caravaggio_-_Giuditta_che_taglia_la_testa_a_Oloferne_(1598-1599)di Luca Morassutto

 

1.     Una sentenza violenta

Sulla vicenda delle trascrizioni dei matrimoni same sex è intervenuto infine il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con sentenza emessa l’8 ottobre 2015[1].

Si è trattato di un intervento giurisprudenziale su cui, sin da subito, è scesa l’ombra del sospetto. La stampa[2] ha enfatizzato le aderenze di due giudici del Collegio con gli ambienti più conservatori del mondo cattolico adombrando così l’indipendenza e la terzietà dell’organo giurisdizionale rispetto al caso trattato. Una strategia a mio avviso pericolosa e che si espone a critiche – oltre che di buon gusto – anche di opportunità. Dimentichi che il Collegio in questione è formato da cinque giudici, ci si è lanciati in valutazioni – fors’anche fondate ma ritengo non adeguate – su quanto pressioni esterne o convincimenti interni possano avere influito nella decisione e redazione della sentenza. L’arma è a doppio taglio. Un domani infatti si potrebbe obiettare l’inadeguatezza di taluni magistrati omosessuali nel giudicare cause che vedono coinvolte persone lesbiche, gay o trans. Così facendo si rischia di imboccare un sentiero che conduce ad un pericoloso crinale: quello del sospetto e non dell’analisi del testo. Da giuristi si abdica così al ruolo di giornalisti da gossip perdendo di vista il punto fondamentale della questione: questa, per citare Matteo Winkler[3], è una sentenza sciagurata. Nei contenuti, non per chi l’ha emessa o per le idee che lo caratterizzano. Bene inteso, chi scrive non è così ingenuo da non immaginare – e forse ritenere anche realisticamente veri –  gli stessi scenari di pressioni esterne o di confusione tra foro interno e foro esterno cui possono essere stati soggetti taluni giudicanti. Di contro non è sul terreno del sospetto che si può affrontare la questione quanto su quello dei contenuti. La sentenza emessa dal Consiglio di Stato deve caratterizzarsi per altre espressioni: è violenta, è retrograda, è a suo modo espressione di una retorica autoritaria (nel senso storico del termine in quanto opera un revirement di approdi dottrinari e giurisprudenziali oramai consolidati da oltre quarant’anni), è giuridicamente sbagliata ed è, a mio modo di vedere, errata quanto a contenuti e deduzioni.

2.     Nostalgie giusnaturalistiche

Il Consiglio di Stato, investito del ricorso da parte del Ministero dell’Interno e del Prefetto di Roma avverso alla sentenza del Tar Lazio Sezione I ter n. 05924/2015[4], articola il suo intervento secondo una asserita progressione logica, prendendo le mosse dalla questione della trascrivibilità dei matrimoni omosessuali contratti all’estero – in forza dell’appello incidentale promosso dagli originari ricorrenti – per poi proseguire discutendo (more…)

Corte d’Appello di Milano: no alla trascrizione, ma lettura aperta dell’art. 29

2015-02-09 00.14.52Con decisione del 15 marzo, depositata il 9 novembre 2015, la Corte d’Appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del luglio 2014 che aveva respinto il ricorso ex art. 95 DPR 396/2000 presentata da due uomini, già sposati nel 2012 in Brasile e successivamente coniugati nel 2013 con matrimonio civile in Portogallo, avverso il rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio opposto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano.
La decisione della Corte d’Appello, seppure negativa, si contraddistingue per alcuni elementi innovativi.
Viene ammesso, innanzitutto, l’intervento ex art. 105, comma 2, c.p.c. (su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato) dell’associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford, rilevando che trattasi di soggetto terzo rappresentativo per statuto degli interessi dei cittadini LGBTI, il quale vanta un interesse che lo legittima ad intervenire in giudizio.
Con riguardo al merito, la Corte osserva che la diversità di sesso (more…)