locazione/subentro nel contratto/CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, Kozak c. Polonia, decisione 2 marzo 2010  CONVIVENZA MORE UXORIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – CONTRATTO DI LOCAZIONE – DIRITTO DI SUCCESSIONE PREVISTO PER IL CONVIVENTE DI SESSO DIVERSO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DELLA CONVENZIONE – SUSSISTENZA

Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione l’esclusione dal diritto di successione nel contratto di locazione di chi intrattenga una relazione omosessuale di convivenza di fatto con il conduttore, quando la legislazione nazionale riconosca tale diritto a quanti convivono di fatto in una relazione eterosessuale; la tutela della famiglia tradizionale, che pure rappresenta un motivo importante e potenzialmente legittimante una disparità di trattamento, non costituisce ragione sufficiente per escludere dal diritto di successione nel contratto di locazione quanti vivano una relazione omosessuale condividendo la stessa abitazione.

RIF. NORMATIVI: 8, 14, 34, 35, 41 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2010, 873, con nota DANISI Successione nel contratto di affitto: quale protezione per la famiglia tradizionale dopo il caso Kozak c. Polonia alla Corte di Strasburgo?

scheda in italiano

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
CRIVELLI La Corte di Strasburgo riconosce il diritto di successione nelle locazioni per le coppie omosessuali in Quaderni costituzionali 2003, 853.
DANISI Kozak c. Polonia:difesa della famiglia e discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, 2010.

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Corte europea dei diritti dell’uomo, Karner c. Austria, decisione del 24 luglio 2003 CONTRATTO DI LOCAZIONE – CONVIVENZA MORE UXORIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – DIRITTO DI SUCCESSIONE PREVISTO PER IL CONVIVENTE DI SESSO DIVERSO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DELLA CONVENZIONE – SUSSITENZA

Costituisce violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 8, il mancato riconoscimento del diritto di successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio dello stesso sesso superstite, quando tale diritto risulti garantito dalla nazionale legislazione vigente e la disparità di trattamento discenda unicamente dall’orientamento sessuale dei partners.

RIF. NORMATIVI: 8, 14, 36, 37, 41 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

PUBBLICATA IN:

scheda in italiano

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
CRIVELLI La Corte di Strasburgo riconosce il diritto di successione nelle locazioni per le coppie omosessuali in Quad. cost. 2003, 853.
AVETA Vita familiare e coppie dello stesso sesso: il caso Karner c. Austria innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie 2004, 74.

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