Corte d’appello di Bologna, sentenza del 1 dicembre 2017

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte d’Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Mariapia Parisi – Presidente relatore

Dott. Riccardo Di Pasquale – Consigliere

Dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere

Nella causa di appello n. 3377/2016 promossa da

YY , rappresentato e difeso dall’avv.to Viviana Alessandra Cugnasca e dall’avv.to Paolo Zanoni del Foro di Milano nonché dall’avv.to Anna Cardiota del Foro di Bologna presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso in appello.

Appellante

Contro

XX , rappresentata e difesa dall’avv.to Gisella di Letizia del Foro di Roma e dall’avv.to Lucia Casella del Foro di Piacenza presso il cui studio di via Radini Tedeschi n.80p è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore nel giudizio di primo grado.

Appellata Appellante incidentale

MOTIVI DELLA DECISIONE

YY ha impugnato la sentenza del Tribunale di Piacenza del 10 ottobre 2016 con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dalla moglie, XX, con pronuncia di addebito a suo carico.

Il figlio minore della coppia è stato affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso) e quanto alla disciplina e alle modalità di frequentazione con il padre il Tribunale ha recepito gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nella relazione della psicologa dott.ssa A(omissis) B(omissis).

E’ stato statuito il diritto della moglie a percepire dal marito un assegno di mantenimento per sé dell’importo mensile di € 3.000,00, nonché l’obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio attraverso il pagamento della somma mensile di € 3.000,00 oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come indicate nel dispositivo.

Con il ricorso in appello l’appellante censura la decisione per i seguenti motivi:

  1. non corretta valutazione del materiale probatorio acquisito in causa che ha portato il Tribunale alla pronuncia di addebito nei suoi confronti e ha al tempo stesso disatteso quella da lui proposta contro la moglie che, all’indomani della nascita del figlio, si era disinteressata del marito attuando quel distacco affettivo (anche sul piano sessuale) che era stato poi la vera causa del fallimento del matrimonio.

Rileva in proposito come la sua confessata condizione di persona omosessuale non è idonea e di per sé sufficiente (come ha erroneamente ritenuto il Tribunale) ad individuare una responsabilità dell’appellante nel “naufragio del matrimonio” e che, invece, la crisi matrimoniale è dipesa (ma non è stata valutata) dalla condotta della XX che, dopo la nascita di JJ (in data (omissis) (omissis) 2004), si è reiteratamente sottratta ai propri doveri coniugali (di assistenza e solidarietà) arrivando perfino a denigrarlo per la sua identità sessuale ed ad allontanarlo dal bambino.

Deduce che la prova di dette condotte di allontanamento e di disaffezione della moglie nei suoi confronti non è stata fornita in giudizio in quanto il Tribunale (immotivatamente) ha disatteso tutte le prove articolate nelle memorie istruttorie depositate e di cui reitera in questa sede la ammissione. Con la conseguenza che (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale) la crisi coniugale è in nesso causale con le dedotte condotte (contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio) attuate dalla moglie e che, in ogni caso, è errata la motivazione adottata in sentenza per ritenere l’addebito nei suoi confronti, visto che la crisi coniugale si era comunque già manifestata ed era evidente ancor prima della ammissione resa alla moglie sul suo stato di omosessualità.

  1. Errata statuizione sul diritto all’assegno di mantenimento della moglie visto che è titolare di un reddito da lavoro (come insegnante di sostegno e di musica); è proprietaria di beni immobili (sia pure in comproprietà con la madre) ed è comproprietaria (avendo fornito anche i mezzi finanziari per il suo acquisto) della abitazione coniugale alla medesima assegnata in godimento e che, unitamente al reddito da lavoro, rappresenta un fattore economico destinato a incrementare la sua autonomia ed indipendenza economica.

Ritiene inoltre errata anche la quantificazione di detto assegno (qualificato dal Tribunale “perequativo“) che non è stata correttamente rapportata a quello che era il (modesto) tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio così come dimostrato dalle contenute spese di vita della famiglia (secondo i dati forniti dallo stesso c.t.u.).

Deduce inoltre che il tenore e lo stile di vita familiare descritto dalla appellata (secondo cui la famiglia sopportava ingenti spese per abbigliamento, viaggi, alberghi, cene e vacanze) non è risultato provato in giudizio ed è stato confuso con quelli che invece rappresentavano oneri e spese collegati all’esercizio della sua attività professionale di cantante affermato nel mondo.

Rappresenta che dal 2012 ha visto drasticamente diminuire i suoi redditi derivanti dalla sua carriera quale cantante lirico (come risulta dai dati forniti dal c.t.u.) a causa delle ripetute cancellazioni dei contratti in precedenza sottoscritti (doc. da n. 48 a 52 del fascicolo di primo grado) dipesi dai suoi problemi vocali (non contestati) e che dal 2014 è uscito perciò completamente dal panorama artistico del quale era figura emergente. Con la conseguenza (risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi che allega in giudizio e che indicano un reddito annuo pari ad € 14.576,70, quella statunitense, e di € 1.007 quella italiana) che egli oggi non solo non ha un lavoro ma nemmeno alcuna stabile prospettiva essendo stato estromesso dall’elitario mondo artistico ma, cosa ben più grave, non può puntualmente adempiere agli obblighi di mantenimento della moglie e del figlio nella misura indicata dal Tribunale.

Censura infine la statuizione di condanna alle spese processuali evidenziando che le domande della XX hanno trovato solo parziale accoglimento vista la esosa richiesta iniziale sull’assegno di mantenimento e il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del minore.

Chiede quindi che sia revocata la pronuncia di addebito della separazione dovendosi il fallimento del matrimonio addebitare alla moglie e che sia revocato l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima e che sia ridotto quello a titolo di contributo mantenimento del figlio minore ad € 2.000,00, mensili.

Si è costituita la XX contestando tutti i motivi di appello e richiamando sul punto la correttezza della impugnata sentenza sia in ordine alla pronuncia di addebito (rispetto alla quale l’appellante non è stato in grado di dimostrare l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla accertata e non contestata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale) sia sul diritto e sulla quantificazione della misura dell’assegno dovuto sia per il suo mantenimento che per quello del figlio minore.

Deduce in proposito che il tenore di vita dei coniugi (rappresentato dalle risorse finanziarie impiegate) durante il matrimonio era particolarmente elevato (come peraltro accertato dal c.t.u. sulla base della (sia pure non completa) documentazione messa a disposizione dall’appellante e che, in ogni caso, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento che un coniuge deve all’altro deve aversi riguardo non solo al tenore di vita di cui la coppia godeva in costanza di nozze ma anche solo alle potenzialità economiche su cui il coniuge cosiddetto “debole” avrebbe potuto contare ove non si fosse verificata la frattura coniugale.

Ne consegue che la circostanza che la XX goda di un (modesto) reddito che le deriva da attività lavorativa come insegnante di sostegno non dà diritto al coniuge obbligato di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento visto che (secondo l’orientamento del Supremo Collegio) questo deve essere corrisposto ai fini di ristabilire quell’equilibrio economico (secondo un giudizio di adeguatezza) venuto meno a seguito della crisi matrimoniale.

Osserva altresì che sotto questo profilo non vanno taciute (ma debbono entrare in valutazione) le rinunce fatte dalla XX per sorreggere e sostenere la carriera artistica del marito a sacrificio delle proprie aspettative anche lavorative.

Contesta la completezza e, quindi i dati, ricavabili dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 depositata in atti dall’appellante mancando la voce relativa al reddito lordo imponibile nonché quella attinente le spese detraibili, di cui non vi è traccia.

Rileva che all’indomani della separazione l’appellante ha sottratto alle casse comuni (al conto corrente cointestato) la somma di € 500.000,00, (rappresentata in parte anche da un dossier titoli) e che, come è presumibile, egli è titolare di depositi di risparmio in America dei quali non si conosce la esistenza ma sui quali si potrebbe svolgere un accertamento di carattere patrimoniale anche alla luce del dato incontestato ed oggettivo (risultante dalla c.t.u. alle pag 4 e 8) per il quale sul c.c. a lui intestato compaiono importi inferiori a quelli risultanti dal reddito dichiarato.

La appellata contesta inoltre che il marito abbia subìto, a causa di problemi vocali (da ultimo non provati), una drastica riduzione di ingaggi rispetto agli anni passati e richiama in proposito quanto risultante dalla posizione internet relativa ai debutti del marito per l’anno 2015 sottolineando che ogni spettacolo viene normalmente reiterato per più giornate consecutive con conseguente incidenza sui guadagni che spesso avvenivano anche in contanti.

Fa osservare come le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni allegate in causa (2015- 2016 e 2017) evidenzino un reddito modesto (rappresentato in parte dal lavoro quale insegnante precaria di musica e per la maggior consistenza dall’assegno di mantenimento) che non le consente non solo il mantenimento del tenore di vita antecedente alla separazione ma neppure la autonomia ed indipendenza economica.

Rileva altresì che per pagare la quota parte della c.t.u. espletata in primo grado è stata costretta a vendere un immobile di sua proprietà e ha anche subito un pignoramento.

Chiede infine (in via riconvenzionale) l’affidamento esclusivo del figlio minore sul presupposto che il padre non lo incontra se non raramente (visto che risiede a New York) ed anche in ragione della accesa conflittualità tutt’ora sussistente tra i coniugi che non aiuta e sorregge il progetto di bigenitorialità (a suo tempo elaborato dalle parti anche con l’aiuto della psicologa dott.ssa A(omissis) B(omissis)).

Osserva nello specifico che il YY ostacola la formazione e compromette con la sua condotta l’ equilibrio psico-fisico del minore.

Richiama il mancato assenso e la mancata contribuzione economica alla partecipazione a manifestazioni scolastiche (come dimostrato dal documento contenente una mail della dirigente dell’istituto scolastico) e la manifestata opposizione a che il bambino fosse sottoposto (come richiesto dalla scuola) osservazione neuro psicologica.

Osserva infine che il YY non paga puntualmente l’assegno e continua a vivere in America incurante del figlio e delle sue sofferenze.

Chiede pertanto la conferma della impugnata sentenza ad eccezione della statuizione sull’affidamento congiunto ritenendo necessario ed opportuno l’affidamento esclusivo alla madre.

All’esito della udienza fissata per la discussione nella quale le parti (presenti anche personalmente) hanno insistito ognuna sulle proprie domande (la difesa del YY ha prodotto documentazione che attesta l’avvenuta presentazione di domande per insegnamento musicale), la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Va respinto il primo motivo di gravame con il quale l’appellante lamenta la erronea statuizione sulla pronuncia di addebito della separazione a suo carico e la omessa valutazione della condotta attuata dalla moglie che, attraverso la reiterata violazione degli obblighi e dei doveri coniugali, ha invece determinato in via esclusiva il fallimento del matrimonio.

Il YY non ha dimostrato in causa (né i numerosi capitoli di prova per interrogatorio e per testi — di cui ha reiterato in questa sede la richiesta — sono idonei a fornire in giudizio la prova della tesi da lui sostenuta, attesa la assoluta irrilevanza e genericità delle circostanze come articolate nella relativa memoria istruttoria) né che il rapporto coniugale fosse già irrimediabilmente compromesso prima della scoperta da parte della moglie (avvenuta nel 2010 attraverso la sua confessione) della stabile relazione extra coniugale che egli intratteneva con un altro uomo né che la confessione alla moglie della relazione extra coniugale non sia stata causa esclusiva e determinante della intervenuta frattura del legame coniugale.

Come ha correttamente osservato il Tribunale (richiamando anche il consolidato indirizzo del Supremo Collegio in materia di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, tra cui anche la violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale) «..la circostanza che il YY, durante il matrimonio e nel periodo che ha preceduto la separazione, avesse intrattenuto dapprima frequentazioni occasionali con altri uomini, addirittura contraendo la sifilide, tacendo tuttavia tale circostanza alla moglie, trova riscontro negli atti di causa e non risulta neppure fatta oggetto di contestazione, risultando pacifico che il YY abbia contratto la sifilide durante la convivenza matrimoniale. Neppure è contestato che YY abbia alfine deciso di intraprendere una relazione stabile con un altro uomo, così decretando definitivamente la fine del matrimonio..».

Va quindi confermata la statuizione sull’addebito della separazione al ricorrente, mentre va respinta la opposta domanda di addebito che il YY ripropone in questa sede nei confronti della moglie in quanto tutti quei fatti e circostanze (che la difesa ha dedotto a fondamento dei capitoli diretti a provare la disaffezione e il disinteresse della moglie nei confronti del marito, coincisa con la nascita del figlio JJ nel 2004 e che rappresenterebbero altrettante condotte attuate dalla XX in violazione dei doveri di solidarietà e di assistenza familiare) sono stati correttamente valutati dal Tribunale con l’affermare che «..dagli atti del processo emerge la esistenza di un menage familiare sicuramente diverso dall’ordinario, ma per ragioni, in realtà, prevalentemente imputabili proprio alle esigenze ed alle richieste del marito, in considerazione della particolare e prestigiosa attività professionale dallo stesso svolta, quale apprezzato cantante lirico chiamato a tenere concerti in importanti teatri del mondo, così da potersi giustificare anche che, a seguito della nascita del figlio nel 2004, la moglie non potesse più mostrarsi disponibile a seguirlo con carattere di continuità nei frequenti viaggi che caratterizzavano la sua vita di artista..».

Anche il secondo motivo di gravame riguardante le determinazioni di carattere economico patrimoniale va disatteso e, conseguentemente, confermato sia il diritto della XX a percepire l’assegno di mantenimento che la sua quantificazione sia l’obbligo del padre di corrispondere al figlio minore la somma di € 3.000,00, mensili a titolo di contributo al suo mantenimento.

Il Tribunale, con riguardo alla previsione e quantificazione del contributo da porre a carico del marito per il mantenimento della moglie, — dopo avere richiamato il consolidato indirizzo del Supremo Collegio sul diritto del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, a vedersi riconosciuto un assegno «..idoneo ad assicurargli “un tenore di vita” analogo a quello che aveva prima della separazione – identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, di natura sia reddituale che patrimoniale – sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che non sussista una differenza di redditi tra i coniugi..» —, ha ritenuto (utilizzando oltre la documentazione allegata in atti anche i dati contabili desunti dalla espletata c.t.u nel periodo 2008 – 2011) che «..dal confronto tra le complessive posizioni economiche delle parti..» il reddito a disposizione del YY (una volta detratte imposte, oneri e spese) «..registri un notevole divario a favore..» del ricorrente.

La motivazione adottata dal Tribunale per riconoscere alla XX l’assegno di mantenimento è da ritenersi corretta, avendo fatto riferimento sia alla disparità di reddito esistente tra le parti sia allo standard di vita familiare connesso «..inevitabilmente alla posizione sociale del YY ed alla sua professione di importante artista nel mondo della lirica (ciò che comportava continui viaggi e sicuramente intensa vita sociale, se non altro per le frequentazioni legate ai concerti ed ai dopo concerti, mentre nelle occasioni di permanenza a Piacenza i coniugi godevano della casa di pregio di via (omissis))..».

Non solo, il Tribunale ha osservato, ancora correttamente (e con motivazione condivisibile anche in relazione a quanto dedotto dal YY in questa sede), che (anche prescindendo dal dato rappresentato dall’avvenuto trasferimento dal 2013 del ricorrente in America, ciò che «..rende difficoltoso l’accertamento attuale della reale situazione lavorativa e reddituale dello stesso..»), se è plausibile (in considerazione della peculiare attività del YY e degli elevati livelli che risultano mantenuti per svariati anni) che si siano verificati dei periodi di minore intensità di esibizioni per problemi vocali, «..non vi è comunque dubbio che la situazione reddituale di YY sia rimasta rilevantemente superiore a quella della moglie, così come le capacità e potenzialità di guadagno in capo allo stesso, sia per la concreta possibilità di riprendere a tenere concerti con carattere di continuità sia, comunque, per le potenzialità che l’elevata caratura professionale di YY riserva al medesimo, anche al fine di continuare ad operare nello stesso mondo artistico eventualmente con altri ruoli..».

Con il relativo motivo di gravame l’appellante assume di non essere più in grado di pagare l’assegno di mantenimento sia per la moglie che per il figlio nella misura determinata dal Tribunale a causa della drastica uscita dal panorama artistico nel quale (sino al 2012) egli era esponente di spicco (come emerge già dalla dichiarazione dei redditi del 2014 prodotta agli atti del giudizio di primo grado).

Osserva per contro che la moglie percepisce un reddito dal lavoro di insegnante di musica ed è titolare di beni immobili e cointestataria di conti correnti con la madre, di cui tuttavia il c.t.u. non ha potuto accertare la consistenza in assenza di ogni utile indicazione da parte della XX.

All’udienza di discussione la difesa del YY ha prodotto documenti (domande di insegnamento presentate a Università italiane ed americane) che attesterebbero quanto dedotto circa la perdita di reddito e di ingaggi professionali che gli consentano di pagare l’assegno per moglie e figlio.

Tanto premesso ed evidenziato, osserva il Collegio come la dedotta contrazione di reddito e di ingaggi professionali non risulti provata dal YY neppure attraverso le odierne produzioni documentali che al massimo attestano che, oltre alla attività di cantante lirico (che egli continua a svolgere come si desume dal suo sito internet) si dedica a quella di insegnamento.

Né ha prodotto certificazioni mediche che possano in qualche modo confermare le affermazioni rese sulla sua uscita definitiva dal panorama musicale a causa di problemi vocali.

Il YY non ha prodotto alcun documento reddituale recente che consenta di rivedere la determinazione degli assegni per la moglie e per il figlio minore, mentre la situazione reddituale della moglie (come si desume dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate in atti) non è mutata rispetto al passato e neppure è dimostrato (come le si addebita) che percepisca redditi non dichiarati provenienti da lezioni private di musica.

Va infine anche disatteso l’appello incidentale proposto dalla XX per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio minore.

Le ragioni (opposizione del padre alla partecipazione del figlio ad alcune attività scolastiche; diniego a sottoporre il figlio a visita neuro psicologica; mancata considerazione da parte del padre dello stato psichico di sofferenza del minore causato dal suo trasferimento all’estero) che la appellata ha posto a fondamento della richiesta sono già state esaminate dal Tribunale (essendo tutte antecedenti alla sentenza di separazione) che ha ritenuto in sede decisoria di confermare il progetto proposto concordemente dalle parti sulla scorta della consulenza del perito dott.ssa A(omissis) B(omissis).

Neppure la circostanza che il padre viva negli Sati Uniti e che frequenti il figlio sporadicamente è motivo per disporre l’affido esclusivo laddove correttamente il Tribunale ha osservato sullo specifico punto che «..la modifica richiesta dalla XX non appare rispondente all’interesse del figlio minore posto che il padre, già assente dalla vita quotidiana del figlio in quanto stabilmente residente all’estero, verrebbe di fatto deresponsabilizzato rispetto alle decisioni che riguardano la crescita e l’educazione dello stesso..».

Mentre gli ulteriori fatti rappresentati oggi dalla XX per chiedere l’affido esclusivo (mancato pagamento dell’assegno e del contributo sulle spese straordinarie da parte del YY) nulla hanno a che vedere con la contestata mancata attuazione del progetto di bigenitorialità da parte del padre del minore.

La impugnata sentenza va integralmente confermata anche sulle spese processuali avendo fatto corretta applicazione del principio di soccombenza attraverso il richiamo «..agli esiti del giudizio..».

Le spese del grado, tenuto conto della maggiore soccombenza dell’appellante, possono essere compensate tra le parti in misura di un terzo con la restante parte a carico del ricorrente. Si liquidano come da dispositivo.

P.T.M.

Pronunciando sull’appello proposto da YY contro la sentenza del Tribunale di Piacenza del 10 ottobre 2016 nonché sull’appello incidentale proposto da XX

respinge entrambi e conferma la impugnata sentenza.

Condanna l’appellante a rimborsare la appellata delle spese del grado che, compensate tra le parti per un terzo, liquida per l’intero nella misura di € 8000 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio dell’1 dicembre 2017.

Il Presidente rel.

Mariapia Parisi

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 29 Gennaio 2018