Corte costituzionale, sentenza del 6 maggio 1985 n. 161

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Borriello Pasquale c/il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l’Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. – Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979 confermativa di quella di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del sesso – e conseguentemente del nome – attribuitogli nei registri dello Stato civile, intendendo determinante, ai fini dell’attribuzione di sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all’intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto.

Decidendo sul ricorso proposto dal Borriello, la Corte di cassazione rilevava essere sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la legge 14 aprile 1982, n. 164 recante “Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso” e che, essendosi già svolte nelle precedenti fasi processuali le essenziali condizioni previste da tale legge (domanda, istruttoria, consulenze tecniche), questa doveva ritenersi di immediata applicazione nel giudizio in corso, ed essa Corte doveva perciò dettare, ai fini della pronuncia definitiva di merito, principi conformi ai nuovi criteri dalla medesima legge introdotti.

Ciò premesso, la Corte, dopo aver osservato che dubbi di costituzionalità erano a suo avviso prospettabili nei confronti di tutte le disposizioni della predetta legge 164/82, riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della medesima: questioni che perciò sollevava, con ordinanza del 15 aprile 1983, assumendo il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

La Corte rimettente rilevava innanzitutto che il citato art. 1 della legge, pur se di formulazione vaga e indeterminata (“attribuire ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”) doveva sul piano interpretativo ritenersi tale da legittimare la rettificazione degli atti di stato civile anche nei casi – come quello di specie – di mutamento di sesso del tutto artificiale, nei quali cioè “sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi chiaramente dell’altro sesso, si intervenga, con operazioni demolitorie e ricostruttive, ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso opposto”. A tale conclusione la Corte rimettente perveniva assumendo: a) che la proposta (De Cataldo ed altri) da cui la legge 164 era scaturita era esplicitamente motivata in base all’esigenza di superare la giurisprudenza della stessa Cassazione secondo cui la rettificazione non era consentita nei casi suddetti, ma solo in quelli “di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben definita o solo apparentemente definita, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuovere il normale sviluppo”; b) che la proposta intendeva altresì raccogliere l’invito della Corte costituzionale (sent. 98/79) che, pur ritenendo legittime le norme allora vigenti interpretate nel senso suddetto, aveva segnalato la possibilità di una diversa soluzione del problema per via legislativa; c) che nel successivo iter legislativo la proposta medesima, pur di fronte a inviti di precisazioni (della Commissione affari costituzionali), proposte limitative (Rosi ed altri) e pareri contrari (della Commissione Igiene e Sanità del Senato), era rimasta – a suo avviso – sostanzialmente inalterata; d) che nello stesso senso deponevano sia l’art. 2 cpv. – “che prevedendo per un soggetto con moglie e figli la legittima possibilità di farsi trasformare in donna, contempla l’ipotesi di un soggetto con organi copulativi e generativi maschili che vengono parzialmente trasformati non ope naturae sed artis” – sia la mancata specificazione dei casi in cui il tribunale può autorizzare trattamenti medico-chirurgici (art. 3).

Tanto rilevato, la Corte rimettente richiamava i limiti normativi alla disponibilità del proprio corpo (artt. 5 c.c. 579 e 580 c.p., 32 cpv. Cost.), ed assumeva che le citate norme costituzionali (artt. 2, 3, 29, 30, 32) tutelano la persona umana “soprattutto nella sua vita di relazione”, e che sotto questo profilo andavano considerate le implicazioni che un’alterazione meramente artificiale del sesso può comportare sia rispetto alle “persone che entrano in rapporto” con il soggetto, sia rispetto ai diversi doveri e comportamenti che ne conseguono “(basti pensare al servizio militare ed agli stabilimenti penitenziari)”. Ad avviso della Corte di cassazione, inoltre, il legislatore avrebbe travalicato i “limiti in ordine al matrimonio” discendenti dalla tutela della famiglia come società naturale e segnalati nella citata sentenza 98/79. I mutamenti artificiali di sesso comportano infatti un’inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi e, determinando uno squilibrio nella diversità di figure genitoriali necessarie ad un normale svolgimento della vita familiare, consentirebbero a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli.

D’altra parte la legge, determinando lo scioglimento del precedente matrimonio (con conseguente alterazione dell’istituto del divorzio) e consentendo al transessuale di contrarne uno nuovo – senza che il coniuge possa conoscerne lo status anagrafico originario – legittimerebbe la celebrazione di un matrimonio inesistente per mancanza del requisito della diversità di sesso, o quanto meno radicalmente nullo, posto che il coniuge viene messo in condizione di cadere nell’errore di cui all’art. 122 n. 1 c.c. (gli interventi chirurgici non conferiscono infatti gli organi necessari per svolgere le funzioni copulative e generative dell’altro sesso). Di qui, ad avviso della Corte rimettente, la lesione “dei principi costituzionali sull’istituto matrimoniale e circa il rispetto della persona dell’altro coniuge, ingannato da siffatto comportamento”.

Sotto il profilo, poi, della tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del transessuale (art. 32 Cost.), la Corte rimettente sosteneva che gli interventi chirurgici diretti ad eliminare la dissociazione tra soma e psiche “finiscono per complicare l’anormalità del soggetto” in quanto da un lato riescono ad attribuire un sesso diverso dall’originario solo in modo “parziale e sostanzialmente apparente”, e dall’altro privano irreversibilmente l’individuo della funzione endocrina testicolare e della capacità procreativa.

Quanto, infine, all’art. 5 l. 164/82, la Corte rimettente assumeva che tale norma, precludendo in modo assoluto ai terzi di conoscere i dati anagrafici originari del transessuale, “pone in pericolo delle irrinunziabili esigenze di certezza (ai fini del matrimonio e di altri importanti aspetti della vita di relazione), che appaiono prevalenti su quelle della riservatezza”: le quali ultime possono essere, invero, “in certa misura salvaguardate attraverso il sistema dell’autorizzazione giudiziale”.

2. – Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura dello Stato, in riferimento alle censure mosse all’art. 1 della legge, osservava: a) che la decisione circa il trattamento medico-chirurgico non è rimessa all’arbitrio del singolo, in quanto la legge 164/82, tenendo conto del divieto di atti di disposizione del proprio corpo, stabilisce espressamente che esso debba essere preventivamente autorizzato; b) che la rimozione del divieto corrisponde ad un interesse essenziale del soggetto, oggettivamente (e non soggettivamente) considerato, che deve prevalere su ogni altro interesse in quanto “involge la dignità della persona umana, il suo diritto fondamentale al libero sviluppo della personalità, lo stesso diritto alla salute, anche e soprattutto come salute psichica”; c) che “non si genera uno sconvolgimento della vita di relazione, perché nella quasi totalità dei casi i soggetti che chiedono di sottoporsi agli interventi hanno già un’apparenza esteriore inequivoca nell’indicare l’appartenenza all’altro sesso e come tali conseguentemente si comportano”; d) che “l’art. 4 della legge 164/1982 prevede lo scioglimento del matrimonio, ma fa salvi gli effetti del matrimonio precedente”, sicché la tutela degli interessi dei figli è assicurata dall’applicabilità delle norme comuni in materia (in particolare, artt. 155 c.c. e 6 l. 898/1970); e) che le esigenze di certezza dei rapporti intersoggettivi e di tutela di chi venga a contatto intimo col transessuale si tutelano meglio dando giuridica rilevanza agli interventi di mutamento di sesso piuttosto che qualificando come di sesso maschile soggetti che si sentono ed appaiono appartenenti al sesso opposto; f) che il matrimonio col transessuale può essere invalidato dal coniuge che ne ignorasse il sesso originario, atteso che l’impotentia generandi rientra tra i casi di errore sulle qualità del coniuge previsti dall’art. 122 c.c.; g) che la legge prevede adeguate garanzie “per accertare l’obiettiva necessità dell’intervento rivolto ad evitare effetti negativi sulla salute e sul comportamento dell’interessato”, affidando al giudice la valutazione sull’opportunità di addivenirvi ed attribuendo nel relativo procedimento un ruolo fondamentale alla consulenza medico-legale mirante ad accertare le effettive condizioni dell’istante. In riferimento alle censure mosse all’art. 5 della legge, l’Avvocatura negava che tale norma precluda all’interessato “la possibilità di conoscere la vicenda legata alla rettificazione dell’attribuzione del sesso”, atteso che essa non contrasta con l’art. 185 dell’ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238) “il quale prevede espressamente che l’ufficiale di stato civile possa rilasciare copia integrale dell’atto quando ne è fatta espressa richiesta, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (v. art. 13 r.d. cit.). D’altra parte, la tutela di chi ha contratto matrimonio col transessuale ignorando la vicenda relativa alla rettificazione è assicurata dalla già rilevata possibilità di ottenerne l’annullamento per errore sulle qualità del coniuge.

Considerato in diritto:

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione prima civile, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982 n. 164 – recante norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso – prospettandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

I disposti di legge indubbiati prevedono rispettivamente “la rettificazione di cui all’art. 454 del codice civile” anche “in forza di sentenza di Tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali” (art. 1) ed il rilascio “con la sola indicazione del nuovo sesso e nome” delle “attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso” (art. 5).

2. – Il giudice rimettente, dopo aver offerto una sua ricostruzione dell’iter parlamentare della legge in esame, perviene alla conclusione per cui la rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso è consentita non più “soltanto nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo” – così come ritenuto dalla costante giurisprudenza precedentemente formatasi in materia – “ma anche”, in forza della normativa denunziata, “nel caso in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell’altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto”.

Resta così chiarito che la Corte di cassazione censura i disposti di legge sopra specificati soltanto in quanto o, se si vuole, nella parte in cui consentono di rettificare l’attribuzione di sesso anche nelle ipotesi di transessualismo.

3. – Si rende, allora, opportuno soffermarsi, per quanto necessario, sul fenomeno del transessualismo, la cui considerazione ha determinato l’intervento legislativo del quale qui si discute, provocato anche, come risulta esplicitamente dai lavori preparatori della legge n. 164/1982, dall’avviso espresso da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1979.

Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di “genere”) sente in modo profondo di appartenere all’altro sesso (o genere), del quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.

Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell’appartenenza all’altro sesso si esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una liberazione, in quanto la presenza dell’organo genitale (del sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di profonda angoscia.

Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che soltanto l’operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei casi considerati.

Nel transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell’11 aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all’operazione chirurgica.

Il transessuale sul quale sia stata operata la trasformazione anatomica degli organi genitali è capace, di regola, di normali rapporti sessuali con un partner dell’altro sesso (quello cioè al quale egli era originariamente ascritto), mentre gli è preclusa, sempre allo stato attuale delle conoscenze e capacità scientifiche, la facoltà di generare.

Ciò che conta, però, è che l’intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a ricomporre l’equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale.

4. – Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti.

Conclusivamente, si deve riconoscere che il legislatore è intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale.

E poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo “naturale” modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire – sempre secondo le indicazioni della medicina – l’intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso.

In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi “diversi”, producendo una normativa intesa a consentire l’affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza.

Così operando il legislatore italiano si è allineato agli orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già affermati in numerosi Stati, fatti propri, all’unanimità dalla Commissione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo (decisione 9 maggio 1978, nel caso Daniel OostenWijck contro Governo belga) e la cui adozione in tutti gli Stati membri della comunità è stata caldeggiata con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel febbraio 1983.

La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.

5. – L’ordinanza di rimessione contiene un elenco delle questioni di legittimità costituzionale “astrattamente prospettabili” che “investirebbero tutti gli articoli” della legge denunziata. La Corte di cassazione esclude però la rilevanza delle questioni relative agli artt. 6 e 7 mentre ritiene che quelle relative agli artt. 2, 3 e 4 siano “utilizzabili per argomentare sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità degli artt. 1 e 5, ma non si presentano in modo tale da assumere una autonoma consistenza”.

Il giudice rimettente afferma quindi la rilevanza “del punto di vista sostanziale” delle proposte questioni di legittimità, in relazione agli artt. impugnati (1 e 5) in quanto “l’attuale formula normativa” di essi “è potenzialmente idonea a conferire alla parte della presente causa… un arco di diritti e di comportamenti con carattere di novità e di gravità, nella sua condizione individuale e nella sua vita di relazione”.

6. – A parte l’affermazione della rilevanza “dal punto di vista processuale”, che il giudice a quo deduce dalla immediata applicabilità dello jus superveniens ai giudizi in corso, e quindi anche a quello davanti ad esso pendente nonché dall’esigenza “di affermazione di principi” da parte della Corte di legittimità “ai fini della pronunzia definitiva di merito”; il modo di argomentare del giudice rimettente, più sopra riportato, non può che lasciare perplessi. Invero, l’aver fatto confluire nella motivazione a sostegno delle proposte questioni di costituzionalità, quelle “astrattamente prospettabili” in relazione a disposti del medesimo testo legislativo, non coinvolti, però, nell’incidente (o talune addirittura giudicate irrilevanti), non vale a cancellare l’identità di quelle medesime questioni e ad evitare il giudizio di rilevanza in relazione alle specifiche norme impugnate ed in riferimento ai parametri costituzionali invocati.

Neppure la “potenziale” (e perciò meramente eventuale) idoneità di una data “formula normativa” a produrre determinati effetti giuridici esime dal valutare se la specifica norma sia applicabile nel giudizio a quo e se quegli effetti si siano, in esso, prodotti.

Deve cioè farsi corretta applicazione dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, tenendo presente, come risulta dall’ordinanza di rimessione e dagli atti processuali, che nel giudizio a quo è dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 164 del 1982, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso; che nel corso del medesimo giudizio era già stata svolta l’istruttoria ed esperita la consulenza tecnica, prevista dalla normativa sopravvenuta; che l’attore, celibe, era affetto da impotenza generandi prima ancora di essersi sottoposto, all’estero, ad intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo.

7. – Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si deve preliminarmente riconoscere l’irrilevanza delle questioni che hanno ad oggetto l’art. 5 della legge denunziata, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost.. A parte ogni considerazione sulla pertinenza dei parametri invocati, non solo non risulta che nel giudizio a quo possa o debba farsi applicazione del disposto di legge censurato, ma è assolutamente certo il contrario, volta che il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 5 presuppone l’avvenuta rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell’ufficiale di stato civile competente, dell’ordine di effettuare la rettificazione medesima.

La questione va perciò dichiarata inammissibile per irrilevanza.

8. – In relazione all’art. 1 della legge n. 164 del 1982 il giudice a quo solleva una pluralità di questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

La disposizione di legge denunziata ha carattere e portata generali, innovando – in parte qua – la normativa contenuta nell’art. 454 del codice civile. Essa riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell’interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.

Quest’ultima ipotesi è specificamente disciplinata dall’art. 3 del medesimo testo normativo, dove è prevista, come necessaria, l’autorizzazione con sentenza del Tribunale adito, che, accertata l’effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

Il successivo art. 4, secondo comma, prevede, per quanto può rilevare ai fini del presente giudizio, che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso “provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni”.

9. – Così chiarito il quadro normativo, per la parte che qui può interessare, prima di venire all’esame delle diverse questioni sottoposte a questa Corte, giova ribadire che esse muovono tutte dalla concezione, alla quale il giudice a quo si attiene, per cui l’identità sessuale è soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale evoluzione ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo. Coerentemente, il giudice a quo, non ritiene neppure ipotizzabile il mutamento di sesso del transessuale, dal momento che la nuova identità sessuale conseguente alla modificazione anatomica ottenuta con l’intervento chirurgico è puramente apparente in quanto non dovuta a cause naturali.

Si è già confutata questa tesi (sub 3 e 4). Qui vale soltanto rilevare che, tale essendo il presupposto di tutte le censure avanzate dal giudice a quo, le sue argomentazioni si risolvono, per lo più, in mere petizioni di principio.

10. – La prima questione (di cui sub V, a della ordinanza di rimessione) è sollevata con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., assumendosi che il disposto di legge denunziato violerebbe i limiti alla disponibilità del proprio corpo (“art. 5 del cod. civ.; artt. 579 e 580 cod. pen.”) posti a tutela della persona umana.

La questione non è fondata.

Anche a tacere del rilievo che il principio dell’indisponibilità del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del Tribunale (ma tale disposto – art. 3 – non è applicabile nel giudizio a quo), resta comunque che, per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna all’intervento chirurgico – e che la legge riconosce – nella fattispecie considerata ne esclude la illiceità, mentre le norme che lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.

Ciò vale anche in relazione al diverso profilo, enunciato dal giudice a quo (che lo svilupperà nello svolgimento di altre questioni correlate a differenti parametri) con riguardo alle persone che nella vita di relazione entrano in rapporto con il transessuale il quale abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di mutamento di sesso.

Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e conquistato – per quanto possibile – uno stato di benessere in cui consiste la salute; bene, quest’ultimo che la Costituzione, come si è ricordato, considera “interesse della collettività”.

Che se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al solo art. 2 Cost., e la si volesse, in questi termini, ritenere ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale.

Quanto, infine, al turbamento dei rapporti sociali che il giudice a quo sembra adombrare in conseguenza della rettificazione dell’attribuzione di sesso del transessuale, pur essendo arduo individuare il parametro di riferimento, è certo che il far coincidere l’identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici.

11. – Alle stesse considerazioni qui sopra svolte, si riconduce il giudizio di infondatezza della distinta questione proposta dal giudice a quo (sub V, d dell’ordinanza di rimessione) in riferimento al solo art. 32 Cost., sempre con riguardo all’intervento medico-chirurgico che produce la trasformazione anatomica degli organi sessuali. Come si è già ripetutamente osservato, il giudice a quo negando l’esistenza, nei termini scientificamente definiti, del transessualismo, nega, di conseguenza il valore terapeutico che la medicina affida all’operazione chirurgica e disconosce che la legge impugnata prevede i mezzi di prova ritenuti necessari per accertare le condizioni psicosessuali del soggetto interessato.

12. – Il giudice a quo solleva ancora (sub V, b e c dell’ordinanza di rimessione) questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 della legge n. 164 del 1982, in riferimento all’art. 29 Cost. su un duplice versante.

Da un lato, cioè, prende in considerazione, l’ipotesi del transessuale che abbia contratto matrimonio prima di aver ottenuto la dichiarazione giudiziale di rettificazione dell’attribuzione di sesso, e, dall’altro, si prospetta la diversa ipotesi del transessuale che contragga o celebri matrimonio dopo la dichiarazione giudiziale medesima.

Le questioni così prospettate sono però chiaramente inammissibili per due ordini di considerazioni.

Anzitutto, perché lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato col rito religioso è provocata non dalla rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, di cui all’art. 1 della legge impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone (art. 454 del codice civile; art. 4 della legge 164 del 1982).

In secondo luogo la norma o meglio le norme censurate vengono indubbiate sulla base della ricorrente argomentazione per cui, essendo il mutamento di sesso del transessuale meramente apparente, di talché costui continua, in realtà, ad appartenere al sesso originario, lo sconvolgimento dell'”ordine naturale della società familiare” conseguente alla rettificazione giudiziale dell’identità sessuale, del tutto ingiustificata, offenderebbe il dedotto parametro costituzionale sia nell’ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse (nuovo) matrimonio.

Ora a tacere della considerazione che, nella prima delle ipotesi considerate, l’ordine naturale della società familiare è sconvolto non dalla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso e neppure dalla sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale da cui è affetto il soggetto interessato, limitandosi il legislatore a disciplinare gli effetti giuridici di una situazione di fatto preesistente, che impone, operata la trasformazione anatomica, lo scioglimento del matrimonio tra persone (divenute) dello stesso sesso; a tacer ancora che, nella seconda ipotesi, il giudice a quo, quando non prospetta conseguenze meramente eventuali e di fatto del riconosciuto mutamento di sesso, per le quali, peraltro, l’ordinamento prevede adeguati rimedi (ci si riferisce alla circostanza che il transessuale abbia taciuto al coniuge la propria condizione), perviene ad affermazioni erronee, come nel passo in cui sostiene che il transessuale dopo l’intervento chirurgico non ha capacità copulativa, o in quello dove assume addirittura l’inesistenza del matrimonio da costui contratto, e così arbitrariamente attribuisce alla capacità generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e l’esistenza stessa di tale matrimonio; decisivo è il rilievo che l’attore nel giudizio a quo non ha mai contratto matrimonio, mentre la circostanza che egli possa contrarlo in futuro, ottenuta che avesse la rettificazione giudiziale dell’attribuzione del sesso, è puramente eventuale.

13. – Uguale conclusione di inammissibilità si impone per la questione sollevata con riferimento all’art. 30 Cost..

A parte che anche il transessuale, ove mai avesse avuto figli da un matrimonio in precedenza contratto o dovesse averne – ma non da lui generati – dal “nuovo” matrimonio, sarebbe tenuto all’adempimento degli obblighi (di mantenimento, educazione ed istruzione) posti dalla legge a carico dei coniugi, (secondo anche la specifica previsione di cui all’art. 4 del testo normativo denunziato), certo è che il giudizio a quo riguarda un soggetto incapace di procreare già prima dell’intervento chirurgico e che non risulta abbia avuto o abbia figli adottivi.

Né la conclusione di inammissibilità può cambiare perché la questione è prospettata in modo tale da ritenere illegittimo non già il semplice fatto che il transessuale possa svolgere le funzioni di genitore, anzi di genitrice, nella eventuale (nuova) famiglia, ma per l’altrettanto eventuale accavallarsi di funzioni parentali di segno diverso nella famiglia che il transessuale eventualmente costituisse rispetto a quelle esercitate nella (non mai esistita) “vecchia” famiglia. L’assenza di prole, infatti, toglie, nel caso in esame, qualunque rilevanza alla questione così sollevata.

14. – Tra i parametri costituzionali di riferimento figura anche l’art. 3 Cost. che, però, nell’ordinanza di rimessione (sub 11, d ed e) risulta specificamente richiamato soltanto nel preliminare elenco delle questioni “astrattamente prospettabili”, in relazione agli artt. 6 e 7 della legge denunziata.

Poiché il giudice a quo ha considerato irrilevanti le predette questioni e poiché, nella motivazione delle questioni proposte concernenti gli artt. 1 e 5 della legge impugnata, non vi è riferimento alcuno all’art. 3 Cost. ritiene questa Corte di non potere e dovere pronunciarsi al riguardo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili:

a) le questioni di costituzionalità dell’art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza di cui in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate, con riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE – Cancelliere